1) Cosa è, e quali caratteristiche ha il “Permesso di Costruire”.

E’ una domanda che ci viene avanzata spesso dai nostri lettori, e vorremmo chiarirla rifacendo un attimo la storia a ritroso.

Per fare chiarezza sull’argomento citeremo i punti essenziali che il DPR 380/2001 pone per il Permesso di Costruire.

Il Permesso di Costruire è stato introdotto con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Prima di tale data vigeva la Concessione Edilizia, che veniva rilasciata dai Comuni in base al contenuto della legge 10/77 (La cosiddetta legge Bucalossi).

Permesso di Costruire

Quindi adesso vige il Permesso di Costruire, che ha le seguenti caratteristiche:
                                                              

– 1. Il permesso di costruire e’ rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 

– 2. Il permesso di costruire e’ trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita’ della proprieta’ o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed e’ oneroso ai sensi dell’articolo 16.                                                                                                                                                           
 
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.


Fra i suoi presupposti principali va ricordato che:

– 1. Il permesso di costruire e’ rilasciato in conformita’ alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
– 2. Il permesso di costruire e’ comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.

Gli interventi subordinati al Permesso di Costruire sono:

 – a) gli interventi di nuova costruzione;
– b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
– c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unita’ immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Competenze delle Regioni: sui Permessi di Costruire:

– 2. Le regioni stabiliscono con legge propria, quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita’.                        – 3. Le regioni possono altresi’ individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione l’applicazione delle sanzioni all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta di cui all’articolo 44

Chi è competente a rilasciare il Permesso di Costruire:

 – 1. Il permesso di costruire e’ rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

– 2. La regione disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
 
Efficacia temporale e decadenza del Permesso di Costruire:
 
– 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
– 2. Il termine per l’inizio dei lavori non puo’ essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non puo’ superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volonta’ del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga puo’ essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu’ esercizi finanziari.
– 3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito e’ subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita’ ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresi’, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
– 4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia’ iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
 
Poichè la legge. 12 luglio 2011, n. 106  che converte il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto varie altre novità, nei prossimi articoli cercheremo di affrontare queste ultime

 

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA IN EDILIZIA 

 

di
amedeu

9 commenti

  1. Buonasera, vorrei sapere la differenza tra Dia e Permesso di Costruire. Grazie

  2. Per Marco.
    Nel riquadro a destra in alto nel sito troverai il pulsante “cerca”.
    Introduci una alla volta le parole “permesso di costruire” e dopo “DIA”.
    Leggi attentamente gli articoli relativi.
    Amedeu e c.

  3. Per Ako.
    Se vuoi una risposta, per correttezza riformula la domanda ed inserisci la email.
    Amedeu e c.

  4. salve.
    considerato che il posto macchina e’ obbligatorio per le nuove costruzioni o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, puo’ essere autorizzato un progetto e un permesso di costruire che prevede si il posto macchina all’interno del lotto ma che il relativo passo carrabile e’ progettato ad una distanza (di sicurezza ) dall’incrocio stradale inferiore a quella oblligatoria di 12 mt. prevista dal codice della strada e relativi decreti attuativi? il regolamento comunale prevede che tale verifica va fatta durante l’istruttoria per il rilascio del permesso di costruire.
    saluti.

  5. SALVE, LA QUESTIONE IN POCHE PAROLE E’ LA SEGUENNTE:
    èSTATO RILASCIATO IL PERMESSO A COSTRUIRE E SONO INIZIATI I LAVORI .
    POI SONO STATI SOSPESI I LAVORI PER MANCANZA DI SOLDI DA PARTE MIA.
    PUO’ IL COMUNE NON DARMI UN ALTRO PERMESSO A COSTRUIRE ,SE IO LO CHIEDESSI IN TEMPI MIGLIORI?
    DICIAMO PURE FRA 10 ANNI .
    GRAZIE

    • Per Michele.
      Indovinare cosa riserva il futuro è alquanto difficile.
      Il tuo Comune ha un PRG vigente, ma fra dieci anni tale Piano potrebbe subire della Varianti, oppure addirittura essere sostituito da un nuovo Piano Regolatore Generale.
      Per cui sono progetti a lunga scadenza che non si possono fare.
      In questi casi l’unica cosa è sperare che tutto resti come è adesso.
      Oppure, informarsi reitaratamente in comune circa l’edificabilità del tuo terreno, ed appena vieni a conoscenza di una possibile variante o altro, cercare una soluzione immediata.
      Ricorda che in caso di variante o di nuovo PRG, il momento cui devi stare attento non è quello della approvazione del nuovo Piano, ma bensì della sua adozione (Che avviene molto prima).
      Amedeu e c.

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