3) Altre novità apportate dalla legge 106 /2011 che ha “approvato” il DL n°70 del 13 maggio 2011

Con la definitiva approvazione del DL n° 70 del 13 maggio 2011 avvenuto con legge n° 106 del 12 luglio 2011, oltre che modifiche al Permesso di Costruire, sono state apportate anche altre novità importanti in materia di edilizia

Prima di andare avanti è necessario fare delle valutazioni  sulla legge 106/2011  e relativo DL 70/2011.

IL contenuto del DL 70/2011 è stato più volte modificato per arrivare alla approvazione definitiva avvenuta appunto con la legge 106/2011.

Queste numerose modifiche  hanno reso difficile l’interpretazione del DL approvato.

Come se ciò non bastasse, in tale DL sono state effettuate sostanziali modifiche a numerose leggi importanti e non, per cui diventa veramente problematico, per non dire " impossibile" riuscire a coordinarle tutte facendosi un quadro completo della situazione attuale.

Nel DL 70/2011 vengono modificati articoli, commi e lettere  di leggi  quali la 380/2011 (Testo Unico sull’edilizia) legge  17 agosto 1942 n° 1150, la legge 7 agosto 1990 n° 241, la legge 27 luglio 1978 n° 392 ed altre ancora.

Ci domandiamo, come faccia un  tecnico, che  deve affrontare la materia edilizia, a "districarsi" in tale groviglio, a meno che  non sia un novello Pico della Mirandola.

Tanto valeva fare una legge (Tipo il Testo Unico per l’edilizia) da consultarsi come unica fonte, e non mille richiami e modifiche che servono solo ad aumentare il caos legislativo in materia di edilizia.

Detto questo vediamo solamente alcune modifiche sostanziali  che potranno aiutare il lettore, in quanto indubbiamente  importanti e facili da ricordarsi.

All’art. 5 di detto DL n°70/2011  comma 1 sono previste tali novità:

 b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita’ SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denunciadi inizio attivita’ (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella prassi: la "cessione di cubatura";
(per tale comma si attende il pronunciamento delle singole Regioni)
 
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul   proprio  sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
 
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi  di piani   urbanistici  
gia’ sottoposti a valutazione ambientale strategica;
 
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
 
Art 34 della legge 380/2001 (Testo unico sull’edilizia)  diventa il seguente
 
Interventi eseguiti in parziale difformita’ dal permesso di costruire
 
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
 
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
 
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 22  comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.
 
2-ter Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità il 2 per cento.
 
La legge 241 del 7 agosto 1990 è stata modificata in particolare all’art 19 (SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e con l’aggiunta del sotto citato comma
 
"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e’ ridotto a trenta giorni.
Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresi’ ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e alle sanzioni previste daldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
 
c) Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita’ in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.
Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi’ nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali  che,  in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del  patrimonio culturale.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA IN EDILIZIA   

di
amedeu

2 commenti

  1. Ho acquistato casa, subito dopo ho scoperto la mancanza dell abitabilitá.ho mandato una lettera al venditore per la mancanza dei requisiti…devo fare la stessa cosa al comune? Poichè lo stesso ufficio tecnico ancora deve rilasciare tale certificato, richiesto dal venditore prima della vendita. Onltre i 180 giorni se trascorsi dalla richiesta di abitabilitá rendono automaticamente agibile la casa nonostante io abbia segnalato al venditore l inidoneitá? In attesa vi ringrazio

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