4) Legge 106/2011: interventi edilizi ammessi in base al DPR 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia)

La legge 106 del 12 luglio 2011, di conversione del DL n° 70 del 13 maggio 2011, pur apportando modifiche sostanziali in edilizia, ha lasciato inalterata la classificazione degli interventi edilizi prevista dal Testo Unico sull’Edilizia

Restano pertanto validi quelli definiti dall’art 3 del  DPR 6 giugno 2001 n° 380 (Testo Unico sull’Edilizia) e che di seguito riportiamo, a maggior chiarimento dei lettori:

Art. 3)

Definizione degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita’ mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita’ produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

8 commenti

  1. Buongiorno
    dovrei realizzare una scala interna per accedere alla sottostante taverna. Che tipo di autorizzazione edilizia è necessaria?

  2. Per Giancarlo.
    Riteniamo debba bastare una DIA (o SCIA con progetto – il caos con tutte queste nuove sigle è completo, ma tu chiedi sempre una DIA e non sbaglierai).
    Attenzione, però, in quanto la “taverna” deve rispettare gli standard abitativi, per cui, prima di sentire in Comune, fai eseguire un sopralluogo da un tecnico abilitato della tua zona.
    Amedeu e c.

  3. Salve.
    che rischi corro se ristrutturo casa aspettando i permessi di manutenzione straordinaria? grazie per la risposta antonietta

  4. Per Antonietta.
    Non specifichi i lavori, ma se i tuoi lavori sono soggetti a SCIA, o a DIA e non rispetti i tempi e le autorizzazioni di legge, incorri in un abusivo, con successivi atti di denuncia che hanno effetti civili e penali.
    Amedeu e c.

  5. grazie Amedeu mi basta cosi ciao

  6. sono incasinata col mio geometra in quanto ha presentato in comune i progetti dopo 5 mesi dall’incarico .Ora ho altri lavori correlati e vorrei interrompere il rapporto ed affidare tali lavori ad un altro più veloce (e più serio);come posso fare senza avere conseguenze e non pagare quello che non ha ancora fatto? grazie

  7. Per Antonietta.
    In 5 mesi il geometra dovrebbe avere svolto del lavoro, che poi ti ritroveresti a dovere liquidare.
    E’ oltremodo difficile riuscire a lasciare un professionista per prenderne un altro.
    Anche se questi non ha lettere di incarico, potrebbe crearti delle noie tramite l’albo dei geometri.
    Per cui ti conviene affrontare direttamente la questione, chiedendo al medesimo di farti vedere il lavoro fino ad oggi eseguito.
    In quella fase, contratta la sua uscita e liquidalo , cercando di uscirne con eleganza ma con poche spese.
    Eventualmente chiedigli di consegnarti le copie degli atti fatti.
    Altro non sappiamo consigliarti.
    Amedeu e c.

  8. grazie.Speriamo bene, saluto tutto lo staff di CoffeeNews

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