Acquisto della prima casa. Le agevolazioni previste.

Nonostante il particolare periodo di crisi economica e di cambiamenti legislativi inerenti, al momento, per chi acquista la prima casa, sono previste delle agevolazioni non indifferenti che è bene conoscere.

Innanzi tutto viene applicato il “beneficio fiscale di prima casa” che investe in particolare l’IVA , da calcolarsi al 4%, anziché al 10%.
 
L’imposta di registro, in molti casi è del 3% anziché del 7%.
 
Inoltre c’è lo sgravio delle imposte ipotecarie e catastali, che anziché essere applicate nella ragione del 2% e 1% vengono prestate nella somma unica di 168 euro.
Da no trascurare che è possibile anche avere la detrazione sugli interessi passivi di un eventuale mutuo.
 
Tutto ciò comporta un risparmio notevole, specie per quelle coppie di giovani, che intendono acquistare la loro prima casa.
 
Gli interessati, pena di decadenza delle agevolazioni, devono effettuare una dichiarazione dal notaio al momento della stipula del rogito, nella quale si manifesta la volontà di stabilire la residenza nel Comune dove si acquista la prima casa entro 18 mesi dalla data del contratto di compravendita; nella stessa dichiarazione si deve attestare di non essere titolare di altro diritto reale su abitazioni, esclusivo o in comunione con altri, né di usufruire già del “beneficio di prima casa”
 
Trascorso tale periodo, senza che sia stato ottemperato, le persone perdono ogni possibile beneficio
 
E’ importante inoltre che l’immobile acquistato non sia di lusso, come previsto dal Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969
 
Ma vediamo ciò che prevede In particolare la Circolare n° 38 del 12 agosto 2005 della Direzione centrale Normativa e contenziosoAgevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. "prima casa" – Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), DPR 26 aprile 1986, n. 131. che, con i richiami di legge, cita testualmente:
 
Il regime agevolato in esame trova applicazione ai trasferimenti che abbiano ad oggetto case di abitazione non di lusso secondo le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo Unico Registro delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito Testo Unico Registro), i cui testi sono riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 alla presente circolare.
 
I requisiti di carattere soggettivo e oggettivo dell’agevolazione in commento riguardano:
 
1) la tipologia dell’immobile trasferito: deve trattarsi di una casa di abitazione avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969;
 
2) l’ubicazione dell’immobile: "l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano";
 
3) l’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune: l’acquirente non può risultare titolare " … esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare";
 
4) la novità nel godimento dell’agevolazione: l’acquirente non può essere titolare " … eppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo …" o, in generale, con le agevolazioni "prima casa" che si sono succedute negli anni.
 
La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza (punto 2) e le dichiarazioni di non possidenza (punto 3) devono essere rese in atto.
 
Infine bisogna aggiungere che:
 
Con la manovra Finanziaria 2011 – 2013 sono previsti tagli a molte agevolazioni, compresi quelli concessi per l’acquisto. Sarà ridotta la detrazione Irpef per gli interessi passivi pagati sui mutui prima casa (19% su un tetto massimo di spesa di 4.000 euro annui) e verrà limitata pure la detrazione Irpef per le provvigioni pagate ai mediatori immobiliari per comprare l’abitazione principale (19% su un importo massimo di 1.000 euro annui).

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di
amedeu

2 commenti

  1. salve ,desideravo sapere se comprare la prima casa mi conviene economicamente comprare già una villetta con chiavi in mano o una solo con il grezzo , a cosa vado in contro sia economico che burocratico.
    grazie matteo

    • Per Matteo.
      Dipende unicamente dalla convenienza del prezzo di vendita che ti faranno in entrambi i casi.
      Per il secondo caso dovrai calcolare, su preventivo, le spese cui andrai incontro per ultimare l’edificio.
      Amedeu e c.

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