Adesso abbiamo l’APE o Attestato di Prestazione Energetica. Attenzione alle multe salate

Una importante novità portata dal DL 63 del 4 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale) riguarda l’APE o Attestato di Prestazione Energetica, il quale dopo circa un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, va a sostituire l’ACE o Attestato di certificazione Energetica.

Il Parlamento 1 1

Con l’APE viene regolamentata una materia molto importante, e l’Italia recependo la direttiva europea 2010/31/UE  a sanare una situazione frammentaria che si era venuta a creare precedentemente con l’ACE stesso, interpretato in maniera diversa dalle Regioni italiane, con relativo caos normativo.

Il DL 63/2013 dovrà essere approvato dalle Camere entro 60 giorni, comunque l’APE è immediatamente obbligatorio per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni essenziali. (Si ricorda, comunque, che i D.L. entrano immediatamente in vigore ed entro 60 giorni devono essere approvati dal Parlamento)

Dopo l’approvazione del DL 63/2013, lo diventerà anche per gli altri interventi e per le locazioni, andando ad interessare il campo delle compravendite immobiliari.

Da chiarire, a questo punto, che il suddetto DL aveva escluso dal bonus del 65% le pompe di calore, che successivamente, però, sono state rintrodotte nel contenuto del DL.

Ma ritorniamo all’APE.

Viene resa obbligatoria per tutti gli immobili, messi in vendita o in affitto, la classe energetica di appartenenza e l’indice di prestazione energetico.

L’APE dovrà essere mostrato in fase di contrattazione e quindi allegato ai contratti di compravendita o di affitto.

La durata dell’APE sarà di 10 anni, mentre la redazione dello stesso dovrà essere eseguita da un tecnico professionista abilitato, il quale, nel caso non si attenga alle regole stabilite dalla legge, potrà essere multato di una cifra che va dai 700 ai 4200 euro.

Per il costruttore che venda una unità immobiliare senza allegarci l’Attestato di Prestazione Energetica, scatterà una sanzione che potrà andare dai 3.000 ai 18.000 euro.

La mancata presentazione dell’APE nel caso di offerte di compravendita o affitto, sarà punita con l’ammenda da 500 a 3000 euro

Nel caso di locazione la multa varierà dai 300 ai 1800 euro

Quindi sono cifre che imporranno la massima attenzione, in una materia diventata così importante in un mondo teso alla continua ricerca di nuove fonti energetiche.

La scadenza dei 60 giorni per il DL 63/2013 è fissata nel giorno 4 agosto 2013

Di seguito vi riportiamo il testo, in formato PDF, del DL 63/2013 e della direttiva europea 2010/31/UE

A 2 Icona PDF    DL n°63 del  4 giugno 2013

A 2 Icona PDF    direttiva Europea 2010/31/UE

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di
amedeu

9 commenti

  1. Buongiorno,il quesito che vorrei cortesemente porvi è il seguente;
    Nel caso di 2 locazioni, una iniziata con regolare contratto dal 01-07-13 e l’altra che decorrerà dal 01-08-13 la consegna dell’APE è da considerarsi obbligatoria?
    Oppure visto che i contratti sono antecedenti alla decorrenza del decreto DL 63/2013 è possibile che la consegna della certificazione possa essere evitata?
    Da tempo seguo i vostri preziosi suggerimenti tramite RSS, e con l’occasione volevo farvi i complimenti per la vostra attività. Grazie per la collaborazione.
    Mauro

    • Per Mauro.
      Logicamente quando entra in vigore una nuova legge ed in questo caso un decreto, si fa fatica a leggere fra le righe, almeno per i primi tempi.
      Comunque, leggi attentamente l’art 6 comma 3 del DL 6/2013, nel quale si parla di presentazione dell’APe nel caso di nuove locazioni, quindi a partire dalla data di entrata in vigore del DL stesso (5 agosto 2013).
      Amedeu e c.

  2. …grazie per la pronta risposta.
    mauro

  3. Gentile Amadeu,mi rivolgo ancora a Lei per avere un chiarimento sul certificato di prestazione energetica..tempo fa (non ricordo la data esatta ma comunque nel 2014)mi inviaste una risposta nella quale si evinceva (o forse io ho male interpretato)che,nonostante l obbligo di esibire l APE già in fase di pubblicizzazione della vendita di un immobile..in realtà la mancata compilazione non comportasse più alcuna sanzione. Ovviamente restava il fatto che bisognasse obbligatoriamente farla eseguire dal tecnico in fase di compravendita. Mi può confermare queste affermazioni..oppure sono io che ho travisato la precedente risposta (che purtroppo non riesco a ritrovare nel sito!).nel caso di mio errore mi scuso per l errata interpretazione..potrebbe togliermi il dubbio?magari evidenziando (se possibile e per favore) il link dello scritto in cui si può leggere che non è sanzionabile..(se così..ovviamente)così da poterlo riferire all agente immobiliare che insiste nel dirmi che incorrerei in una grave sanzione. La ringrazio per l attenzione. Distinti saluti. Cristina

    • Per Cristina.
      Ti riferisci a questo articolo, nel quale erano indicate le multe per chi non presentava l’APE.
      In quel periodo c’è stata una grande confusione a proposito dell’argomento di cui sopra, e la storia del quale potrai ritrovare leggendo tale articolo, poi cliccando sulla dizione “VEDI ARTICOLO SUCCESSIVO SU DECISIONE CONTRARIA DEL GOVERNO!” che ti rimanda al successivo articolo “APE, il Governo ha deciso: compravendita e affitti, via le multe”
      All’inizio di questo secondo articolo troverai una parte scritta in rosso. Leggila, perchè è stata la decisione definitiva del governo che rintroduceva le multe.
      Fu un susseguirsi di articoli dei mass media, nonchè di equivoci causati dagli uffici stampa dei ministeri che portò a diverse interpretazioni.
      Comunque, per quanto ci risulta alla data odierna, la parte in rosso è quella definitiva.
      Amedeu e c.

      • grazie moltissimo! in effetti c è molta confusione in merito..ma l aggiornamento evidenziato in rosso,se ben comprendo,da ragione all Agente immobiliare..e quindi devo provvedere a dotare l immobile anche in fase di pubblicizzazione della vendita del famoso APE..la mia domanda..ancora..è:posso avvalermi di tale servizio attraverso le offerte GROUPON della città di appartenenza..che costano circa 34-40 euro (contro le 250 di media richieste dai tecnici)?sono da compilarsi a cura del cliente. se Lei ne è a conoscenza..può darmi un giudizio? sono attendibili?sarebbe un bel risparmio..se invece non può rispondermi in merito..La ringrazio comunque dell’attenzione e delle risposte già ricevute su questo ed altri argomenti. saluto cordialmente. cristina.

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