Art 23 D.L. 28/11/2008 – microprogetti di arredo urbano

CIRCA L’art 23 D.L. 28/11/2008

I comuni rischiano di essere invasi da microprogetti riguardanti piazze, vie, marciapiedi, spazi a verde; che dovranno affrettarsi a stoppare (provando che sono contro l’interesse pubblico). Altrimenti le nostre città ed i nostri paesi si riempiranno di pedane, piattaforme, gazebi, pensiline, corrimani, “panettoni” e blocchi dissuasori,  asfaltature di verde pubblico e di aiuole, steli ed “opere d’arte”, camminamenti, sovrappassi, cavalcavia e quant’altro.

 

 

Appello di Assoedilizia al Governo per un ripensamento sulla norma relativa ai microprogetti di interesse locale contenuta nel Decreto Legge anticrisi, attualmente in sede di conversione. Perplessità sull’introduzione del principio del silenzio-assenso Più difficoltosa la tutela dell’interesse pubblico in tema di ambiente, di decoro urbano, di fruibilità del suolo pubblico; nonché degli interessi legittimi dei residenti controinteressati. Passo indietro sul piano del federalismo: minore efficacia nella tutela dei beni non soggetti a vincoli di istituzioni gerarchiche superiori (ad esempio dello Stato). Secondo il presidente di assoedilizia Achille Colombo Clerici: “D’ora in poi occorrerà guardarsi, oltre che dai writers, anche dai sedicenti “artisti” del luogo pubblico. L’art. 23 del Decreto Legge del 28 novembre scorso (attualmente in sede di conversione) prevede che gruppi organizzati, in modo non meglio definito, di cittadini possano presentare proposte operative (microprogetti) per interventi di interesse locale o di arredo urbano, sul suolo pubblico o su beni pubblici. L’ente locale può collaborare. In caso di mancata opposizione da parte di quest’ultimo(quando non si tratti di beni particolarmente protetti per i quali necessita l’autorizzazione preventiva) si forma il silenzio-assenso;decorsi 60 giorni dalla domanda. Nei grandi Comuni, dove già è difficile star dietro alle DIA (che marciano con il silenzio-assenso) immaginiamo quanti microprogetti riusciranno a sgattaiolare dalle maglie dei controlli. Le opere sono finanziate in parte dalla collettività, attraverso il meccanismo dei crediti d’imposta.

La norma, per come è concepita, presenta il difetto di rendere più complicata all’ente Comune la tutela dell’interesse pubblico, sul piano, non solo della fruizione del bene pubblico (non protetto da vincoli puntuali gerarchicamente superiori), ma anche del decoro e dell’ordine dell’ambiente urbano. Il principio del silenzio-assenso, che trova la sua ragione nell’azione del privato riguardante un bene proprio, in virtù dello jus aedificandi, non può giustificarsi quando si tratti di intervenire sul bene pubblico. Ciò in quanto viene invertito l’onere della prova dell’interesse e dell’utilità pubblici dell’opera; scaricando di fatto sull’ente locale l’onere di bloccare l’opera stessa provando il contrasto con l’interesse pubblico, cioè la sua disutilità pubblica.
Anche la tutela degli interessi legittimi dei residenti controinteressati diviene più difficoltosa in quanto (una volta indebolita o neutralizzata la mediazione valutativa preliminare del Comune) resta al privato l’onere di contrastare l’azione di soggetti, che possono esser anche non qualificati rispetto agli interessi locali; non tenuti a garanzie; e costituibili anche in forme generiche e non si sa quanto responsabili. Il rischio è quello di pretermettere gli interessi dei residenti, in nome dell’ efficientismo, nonché di creare occasioni di ulteriore disordine o disdoro urbano; costringendo i Comuni a rincorrere ed eventualmente stoppare le iniziative private più disparate. Immaginiamo solo il problema che sarà creato dai “sedicenti artisti”che pretenderanno di collocare nei luoghi pubblici i propri “capolavori”.”

Fonte  Assoedilizia

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Testo D.L. 28/11/2008 –  ART. 23

Art. 23
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società
civile nello spirito della sussidiarietà

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati
possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta
realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente
medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se
necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed
assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare
le attività ed i processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l’ente locale abbia
provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e
soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun
provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la
responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata
entro 24 mesi dall’inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggisticoambientale
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile
dell’ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad
oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l’imposta
sul valore aggiunto.
I contributi versati per la formulazione delle proposte e la
realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in
detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36
per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all’articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di
applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne
sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell’ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a
decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi
regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’àmbito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

di
Lampa

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