Barriere architettoniche per disabili. Rampe di accesso e ascensori..
Di amedeu
Il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145) fissa le norme tecniche sulle barriere architettoniche a favore dei disabili; in questo articolo riportiamo quelle che sono le principali nozioni tecniche relative alla esecuzione di una rampa di accesso ed alla installazione di un ascensore per disabili.
Rampe
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l’8%. (8 cm di alzata ogni metro di lunghezza presa in piano)
Ascensore
a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.
b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.
c) L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.
Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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salve sono propietario di un appezzamento di terreno di 11000 mt volevo sapere se c’e la possibilita di costruire una casa ad uso abitativo per disabile grave . se ci sono delle agevolazioni nelle concessioni edilizie su terreno agricolo cordial saluti gianluca
Per Gianluca.
In terreno agricolo valgono le leggi regionali, ed in mancanza, quelle nazionali.
Dovresti quindi avere certi requisiti di legge che sono difficili da raggiungere.
Essendo disabile, può darsi che nella tua Regione esista una legge che ti agevoli.
Ti consiglierei di rivolgerti all’Associazione Disabili locali e, tramite loro, conoscere dette agevolazioni, se ci sono.
Comunque vai anche nel sito del tuo Comune e cerca fra “leggi e regolamenti” e cerca cosa viene richiesto, in termine di quantità e qualità, per potere edificare in generale, in zona agricola.
Amedeu
sono un disabile che lavora in un ente pubblico volevo sapere ; se esiste una legge che preveda la riservazione di un posto auto nella autorimessa posta al piano interrato dell’edificio in cui lavoro. e quale deve essere l’inclinazione della rampa x accedere a questa in quanto nelle ristrutturazioni eseguite in varie volte non e’ mai stato portato uno degli ascensori al livello dell’autorimessa .
Per Mauro
Ti riportiamo di seguito il punto 8.1.14 del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145) che interessa le domande che ci poni.
La copia del decreto la puoi leggere richiamandola dal testo dell’articolo dal quale ti rispondiamo.
8.1.14. Autorimesse.
Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è
obbligatorio l’uso dell’ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o
altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere
raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed
aventi pendenza massima pari all’8%.
Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti
auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone
disabili.
Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al precedente
art. 3 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.
Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in
posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un “luogo sicuro statico”,
o una via di esodo accessibile.
Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
Amedeu e c.
Nel caso di rampa con pendenza inferiore all’8%, nello specifico con pendenza pari al 6,8%, è comunque necessario prevedere un pianerottolo ogni 10 m di lunghezza?
Per Raffaella.
La legge parla di pianerottolo intermedio per rampe con pendenze dell’8%, ogni 10 mt.
Non parla di trattamenti diversi per altezze inferiori, per cui si presuppone che occorra sempre il pianerottolo, ( a meno che no si tratti di altezze irrisorie nell’ordine di pochi cm.)
Amedeu ec.
Dovendo realizzare un ascensore per un disabile su un edificio di due piani fuori terra, in modo che l’appartamento sia collegato internamente col garage, non ho trovato una norma in deroga alla normativa vigente che consenta di aumentare il volume dell’edificio. Come si può fare senza devastare internamente l’edificio e l’appartamento?
Per Maurizio.
Prova a leggere il Decreto Ministeriale n° 236 del 14/06/1989 ed in particolare l’art 6 parte finale e l’art 7 (7/5)).
Può darsi che tu trovi l’aggancio a quanto vi è citato:
“7. 5. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti.”
http://www.coffeenews.it/dm-14061989-n-236-prescrizioni-tecniche-per-il-superamento-e-leliminazione-delle-barriere-architettoniche
Amedeu e c.