Barriere architettoniche per disabili. Rampe di accesso e ascensori..

Il  Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145) fissa le norme tecniche sulle barriere architettoniche a favore dei disabili;  in questo articolo riportiamo quelle che sono le principali nozioni tecniche relative alla esecuzione di una rampa di accesso ed alla installazione di un ascensore per disabili.

Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:
– di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
– di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l’8%. (8 cm di alzata ogni metro di lunghezza presa in piano)

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 Ascensore

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

c) L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’istallazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

– cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
– porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.

Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di 3 h.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

 

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

25 commenti

  1. salve sono propietario di un appezzamento di terreno di 11000 mt volevo sapere se c’e la possibilita di costruire una casa ad uso abitativo per disabile grave . se ci sono delle agevolazioni nelle concessioni edilizie su terreno agricolo cordial saluti gianluca

  2. Per Gianluca.
    In terreno agricolo valgono le leggi regionali, ed in mancanza, quelle nazionali.
    Dovresti quindi avere certi requisiti di legge che sono difficili da raggiungere.
    Essendo disabile, può darsi che nella tua Regione esista una legge che ti agevoli.
    Ti consiglierei di rivolgerti all’Associazione Disabili locali e, tramite loro, conoscere dette agevolazioni, se ci sono.
    Comunque vai anche nel sito del tuo Comune e cerca fra “leggi e regolamenti” e cerca cosa viene richiesto, in termine di quantità e qualità, per potere edificare in generale, in zona agricola.
    Amedeu

  3. sono un disabile che lavora in un ente pubblico volevo sapere ; se esiste una legge che preveda la riservazione di un posto auto nella autorimessa posta al piano interrato dell’edificio in cui lavoro. e quale deve essere l’inclinazione della rampa x accedere a questa in quanto nelle ristrutturazioni eseguite in varie volte non e’ mai stato portato uno degli ascensori al livello dell’autorimessa .

  4. Per Mauro
    Ti riportiamo di seguito il punto 8.1.14 del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145) che interessa le domande che ci poni.
    La copia del decreto la puoi leggere richiamandola dal testo dell’articolo dal quale ti rispondiamo.
    8.1.14. Autorimesse.
    Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è
    obbligatorio l’uso dell’ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o
    altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere
    raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed
    aventi pendenza massima pari all’8%.
    Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti
    auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone
    disabili.
    Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al precedente
    art. 3 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.
    Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in
    posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un “luogo sicuro statico”,
    o una via di esodo accessibile.
    Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
    Amedeu e c.

  5. Nel caso di rampa con pendenza inferiore all’8%, nello specifico con pendenza pari al 6,8%, è comunque necessario prevedere un pianerottolo ogni 10 m di lunghezza?

  6. Per Raffaella.
    La legge parla di pianerottolo intermedio per rampe con pendenze dell’8%, ogni 10 mt.
    Non parla di trattamenti diversi per altezze inferiori, per cui si presuppone che occorra sempre il pianerottolo, ( a meno che no si tratti di altezze irrisorie nell’ordine di pochi cm.)
    Amedeu ec.

  7. Dovendo realizzare un ascensore per un disabile su un edificio di due piani fuori terra, in modo che l’appartamento sia collegato internamente col garage, non ho trovato una norma in deroga alla normativa vigente che consenta di aumentare il volume dell’edificio. Come si può fare senza devastare internamente l’edificio e l’appartamento?

  8. Per Maurizio.
    Prova a leggere il Decreto Ministeriale n° 236 del 14/06/1989 ed in particolare l’art 6 parte finale e l’art 7 (7/5)).
    Può darsi che tu trovi l’aggancio a quanto vi è citato:
    “7. 5. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
    Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti.”
    http://www.coffeenews.it/dm-14061989-n-236-prescrizioni-tecniche-per-il-superamento-e-leliminazione-delle-barriere-architettoniche
    Amedeu e c.

  9. Buongiorno devo installare un ascensore per un invalido (disabilità motoria agli arti inferiori – commiss. medica ex art 4 legge 104 del 92) in edificio esistente (villino) dove è gia predisposto un vano in c.a.. Tuttavia nonostante siano rispettate le dimensioni minime per la cabina non è possibile rispettare la misura di 140×140 cm nel vano di accesso. l’invalido non utilizza sedie a ruote, ma vorrebbe usufruire di contributo statale per installare ascensore. mi chiedo se si possa sfruttare una deroga alle misure di 140×140 indicate dalla legge 236.
    saluti

  10. Per Marco.
    Non siamo a conoscenza di deroghe, ma puoi sempre informarti presso un sito che si occupa in particolare di tale materie, “tipo” http://www.disabili.com/
    Amedeu e c.

  11. Ho mia madre che e’ diventata disabile (paralizzata a meta’),abbiamo un problema di accesso nella casa in campagna dove trascorre le vacanze, x arrivare a casa, deve per forza fare una rampa di 45% di pendenza dove ci scendono le macchine,fatta senza permesso xche’ e’di proprietà comune,e senza un passo carrabile,ha diritto mia madre a correggere la rampa con delle scale con tanto di passamano per arrivare alla sua abitazione essendo una degli eredi?
    Grazie
    Leo

  12. Salve,
    poco tempo fa ho fatto un cambio di destinazione d’uso nella mia casa unifamiliare per trasformare una parte della mia casa in ristorante, Che e gia passata ed e tutto apposto.
    Dove sta la sala e una tettoia aperta su due lati solo con ringhiera, e con tetto spiovente sopra.
    Facendo un’altra scia per chiudere questa tettoia con finestre e muratura, il tecnico dovrà fare di nuovo la relazione per il superamento delle barriere architettoniche di tutto il ristorante? o solo della parte che progetterà lui (muratura, infissi e porta)? grazie

    • Per Gennaro.
      Molto dipende dalle richieste che ti farà il tecnico comunale dell’ufficio Edilizia Privata (o sportello unico).
      Per cui, il tuo tecnico dovrà parlare con il medesimo prima di redigere il progetto.
      Amedeu e c.

  13. Salve ,
    devo far realizzare in un condominio , una rampa per disabili esterna al fabbricato (siamo in zona Vincolata).
    Il tecnico incaricato ha redatto il Progetto con la richiesta di Permesso a costruire , nella stessa riportava gli estremi autorizzativi del fabbricato Licenza edilizia e Agibilità.
    Dalla documentazione fotografica allegata si intravedeva una veranda po-
    sta su un balcone non condonata .
    L’ufficio tecnico per tale motivo ha dato il diniego del Permesso a costruire.
    E’ lecito in questo caso e cosa si può eccepire.
    Alfredo

  14. DOMANDA TECNICA:
    DOVREI REALIZZARE UNA RAMPA PER DISABILI SU PARTE DI UNA SCALA ESISTENTE ( TRATTASI DI CONDOMINIO). HO UNA LUNGHEZZA MAX DI ML 5,30 E UN DISLIVELLO DI CM 68 CHE DANNO UNA PENDENZA DEL 13% CIRCA. E’ PERMESSA TALE PENDENZA? LA SCALA ESISTENTE E’ LARGA ML 2,50.GRAZIE

    • Per Luciano
      L’articolo 4, comma 1.11, D.M. 236/89 stabilisce che:
      “……………..La pendenza delle rampe non deve superare l’8%.
      Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo
      della rampa………….”
      Non è molto chiaro, ma ricerca su internet tale interpretazione.
      Amedeu e c.

  15. “La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m” cita la norma.

    Il concetto è espresso in maniera sbagliata.
    Se l’altezza è massima non può essere compresa tra.
    Questo significa che non c’è un’altezza minima alla quale collocare i bottoni! Per assurdo se li metto a 50 cm da terra andrebbero bene (secondo la normativa).
    Se ho una contestazione da parte di un cliente che si lamenta perchè i pulsanti sono ad altezza di cm 90 avrei ragione io!

    • Per Luca.
      Fra le centomila ed una leggina che regolano la nostra vita non si può spaccare il capello in due.
      Diremmo, che se poni la bottoniera fra mt 1,10 ed 1,40, dovrebbe andare bene.
      Amedeu e c.

  16. Per Mattia B.
    Se desideri una risposta, riformula la domanda e, per correttezza, inserisci la tua e mail.
    Grazie.
    Amedeu e c.

  17. Salve, volevo porle questo quesito, ho una piccola abitazione su due piani, per poter andare al piano superiore ( camere) c’e’ una scala esterna aperta, vorrei chiuderla , aprendo una porta al piano primo e collegare il tutto.
    Purtroppo per poter chiudere ho bisogno del permesso dei confinanti – non essendoci la distanza dai confini di legge, permessso che i miei vicini non danno.
    Avendo mio marito invalido ho qualche possibilita’ di poter chiudere questa scala evitando di passare sempre fuori per poter salire al piano secondo?
    Grazie

  18. Buongiorno sig. Amedeu.
    Sono un tecnico, dipendente di una Ferrovia locale, entrata da poco a far parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
    Dovendo procedere all’adeguamento di servizi igienici, seguito la venuta in postazione di un uomo a limitate possibilità motorie, devo raccordare l’area comune con il corridoio di accesso ai suddetti servizi.
    Dislivello cm 13.
    Disimpegno separato da una porta apribile verso l’esterno con chiudiposrta aereo.
    Data la presenza, nel disimpegno, di porte di accesso ad altri uffici, è necessari realizzare la rampa per il superamento del suddetto dislivello, immediatamente dopo la porta di collegamento.
    E’ ammessa la presenza di una rampa in tale posizione?
    Tenga presente che, per come prospettato, appena superata la porta, il pavimento diverrebbe scosceso che, secondo normativa (grafico di cui al punto 8.1.11 del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236), potrà avere una pendenza massima del 12% in quanto avrà uno sviluppo non superiore a m 3.
    Oppure una volta suoerata la porta si dovrà avere un pianerottolo a livello di una certa profondità?
    Grazie pe rl’atenzione che mi porrete.

    • Per Vito.
      Vediamo se abbiamo ben compreso.
      Tra l’area comune e il corridoio wc esiste un dislivello di 13 cm, per cui intenderesti superarlo, dato che esistono altri accessi, realizzando una rampetta esterna a detto corridoio verso l’area esterna (?).
      Se è così, non dovresti avere difficoltà, ammesso che detta area esterna (Non definisci cosa sia) abbia, nella parte bassa, la profondità per creare un pianerottolo di rotazione della carrozzella e non crei ostacoli per il passaggio obbligato di altri uffici.
      Amedeu e c.

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