Consumi energetici nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti. Il 20% coperto dalle rinnovabili

Scaduto il primo termine fissato dal Decreto Legislativo n° 28/2011, diventa obbligatorio, per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni rilevanti, coprire il 20% del bisogno di energia, tramite l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

E’ la prima scadenza delle tre stabilite dal Decreto legislativo; ma rivediamo un attimo i punti salienti che più possono interessare i nostri lettori.

L’articolo 11 dell’allegato 3 del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n° 28 stabilisce che nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti , gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati, in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle percentuali della somma dei consumi  previsti, per l’acqua calda sanitaria,  per il riscaldamento ed il raffrescamento.

Tale articolo 11 dell’allegato 3, prevede:
 
a)    Il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013.
b)    Il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
c)    Il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciata dal 1 gennaio 2017.
 
Quindi, dal 31 maggio 2012 è scattata la prima data relativa alla percentuale del 20%
 
Da chiarire che ai sensi dell’articolo 11 del Dlgs 28/2011 per le zone "A" del DM 1444/68, le soglie percentuali di cui sopra , sono ridotte del 50%.
 
"Le Regioni possono  stabilire incrementi dei valori sopradetti (Il tempo dato è di 180 giorni a partire dalla data del presente Dlgs e perciò fino al 29 settembre 2011. Decorso inutilmente detto termine si applicano le disposizioni dell’articolo 11)"
 
I suddetti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano solo energia elettrica, la quale alimenti, a sua volta dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento
 
Sempre nel caso di edifici nuovi e ristrutturazioni rilevanti la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, viene misurata in kW e calcolata secondo la seguente formula
P=1/K x(per) S
 
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al piano terreno, misurata in mq, e K è un coefficiente (mq/kW), che assume i seguenti valori:
 
a)     K = 80 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
b)     K = 65 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
c)     K = 50 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciata dal 1 gennaio 2017.
 
 
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
 
L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
 
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, ai suddetti obblighi, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica, di cui all’articolo 4, comma 25, del DPR 2 aprile 2009 n° 59 e dettagliata, esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
 
In caso di tale impossibilità, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva, reso obbligatorio , ai sensi del DL n° 192/2005 e successivi provvedimenti attuativi
 
     Dlgs 28 del 3 marzo 2011
 

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di
amedeu

3 commenti

  1. L’immobile in questione ha altezza 3.5 mt. per realizzare l’addeguamento secondo la Legge per il risparmio energetico, e renderla di classe A, oltre a tutti gli interventi di isolamento con cappotto e sostituzione infissi, eliminando i ponti termici, e soldi permettendo realizzando un impianto fotovoltaico, è indispensabile ridurre l’altezza a 2,7 mt. oppure ciò è secondario? Ci sono altri interventi necessari oltre quelli che ho riportato?
    Cordiali saluti,
    Anna

    • Per Anna.
      A nostro parere, se con la realizzazione di un cappotto termico, con la sostituzione di infissi termicamente idonei (Con doppio vetro e guarnizioni) e con la coibentazione del tetto, tu riesci a ridurre al minimo le dispersionio energetiche, e rientrare ampiamente nella classe energetica migliore (A), non vediamo perchè tu debba abbassare anche i soffitti.
      Amedeu e c.

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