Distanze maggiori da rispettare rispetto a quelle urbanistiche.

Abbiamo ampiamente parlato delle distanze che una nuova costruzione deve rispettare dai confini o da edifici limitrofi, in base alle vigenti normative locali, legate ai regolamenti urbanistici ed alle Norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali.

Inoltre il lettore avrà compreso, a seguito dei suddetti articoli, che le distanze minime previste dal Codice Civile si applicano là dove sono appunto carenti o mancanti detti Regolamenti locali.

Bisogna però specificare che esiste un caso, mai trattato precedentemente da noi, e che comunque è molto importante, che consente il rispetto di distanze maggiori sia da fabbricati che da confini.

Sono le "imposizioni di servitù" che devono essere però fissate contrattualmente e registrate e trascritte alla Conservatoria dei Registri immobiliari.

Facciamo un esempio per fare comprendere meglio ai nostri lettori di cosa stiamo parlando.

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Il proprietario "A" di un fondo "abcde" sito tutto quanto in zona urbanistica edificabile, dove le distanze da rispettare dai confini e dalla strada  sono pari a 5 metri, decide di vendere a "B" una parte del proprio terreno, ed esattamente il lotto "fbcdg", dove "B" intende costruirci una propria casa. Si ipotizza naturalmente che nel nuovo lotto vi siano le possibilità edificatorie urbanistiche, quali per esempio l’indice di fabbricabilità.

Però "A" vuol vendere a certe condizioni, e cioè che l’edificio che "B" vuole costruire stia ad una distanza "D" minima dal suo edificio di 20 metri. Queste sono le condizioni di vendita di "A", che altrimenti effettuerà la vendita.

Naturalmente vi sarà un deprezzamento monetario del lotto che vende, ma" A" non se ne cura.

Ebbene, la legge permette ad "A" di vendere a tali condizioni, purchè venga costituita una "servitù contrattuale " sul fondo di "B".

Stando alle Norme urbanistiche "B" come già evidenziato potrebbe costruire a 5 metri di distanza dal confine ed a 12 metri (mt 7+mt 5) di distanza dall’edificio di "A"; distanza quest’ultima maggiore dei 10 metri prevista fra pareti finestrate e di cui al DM 1444/1968.

Comunque "B" accetta tali condizioni ed acquista.

Affinchè questa "imposizione di servitù" diventi valida, dovrà però essere immessa nel contratto notarile di acquisto, il quale dovrà essere naturalmente Registrato e Trascritto.

E’ una servitù che il fondo dominante di "A" ha posto sul fondo servente di "B" e che si troverà da ora in poi trascritta nei registri  (Trascrizioni contro) della Conservatoria dei Registri Immobiliari circondariale.

Una servitù similare "A" potrebbe pretenderla da "B" anche sulla piantumazione degli alberi ( per legge 3 metri alto fusto e 1,50 mt di medio fusto).

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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