Divieto di causare lo stillicidio di acque piovane nel fondo altrui.
Di Lampa
Tale divieto è sancito dall’articolo 908 del codice civile. Le norme contenute in tale articolo mirano ad evitare che le acque piovane provenienti dal tetto o dalla copertura di un edificio, possano cadere, o comunque immettersi nel fondo di un vicino.
In effetti l’articolo 908 parla di “tetti”, ma la normativa vale per ogni altro tipo di copertura, che sia in grado di raccogliere, per scaricare altrove, le acque piovane (In tale casistica rientrano i terrazzi, i lastrici solari, i balconi, i cornicioni, le pensiline o simili strutture sporgenti).
Vediamo sotto tre immagini di stillicidio causato da un tetto nei confronti di una proprietà attigua:
Le figure sovrastanti mostrano tre modi vietati dalla legge, di far cadere le acque pluviali dal tetto di A sul fondo di B.
Come si può ben comprendere non è ammesso lo scarico nel fondo del vicino, sia che cada da una falda sporgente, da un tubo buttafuori o da un pluviale discendente che immette acqua nella proprietà altrui.
Nella terza figura il canale discendente si trova a distanza legale dal confine, però le acque che fuoriescono vengono immesse nel fondo altrui.
L’artico 908 chiarisce altresì che se esistono “pubblici colatoi”, cioè fognature pubbliche, le acque del tetto di A, non solo non devono essere immessae nel fondo B, ma diventa obbligatorio convogliarle ed allacciarle alle suddette fognature. Ciò naturalmente deve avvenire secondo i regolamenti locali.
Da chiarire a tale proposito che quasi tutti i Comuni si sono provvisti di idonei Regolamenti di allaccio alle pubbliche fognature. (intendendo per fognature quelle nere, derivanti dai bagni e dalle cucine, e quelle bianche, che raccolgono solo le acque piovane.
Volendo entrare ancora di più in merito di tale articolo, è ammessa la servitù di “stillicidio” sia con titolo concordato fra le parti, sia “per destinazione del padre di famiglia”, nonchè per avvenuta usucapione ventennale.
Da chiarire che se lo stillicidio avviene come mostrato nelle tre figure soprastanti, cioè da una sporgenza di falda, da un canale buttafuori o da un pluviale discendente, la servitù, oltre che ad interessare lo stillicidio delle acque interesserebbe anche “la sporgenza” nel fondo del vicino.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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gradirei sapere se “il divieto di causare stillicidio” trova applicazione anche trai i balconi di diverse unità immobiliari poste a vari piani dello stesso edificio/condominio.
nello specifico:
abito in una torre di 11 piani e l’acqua piovana dei balconi sovrastanti il mio producono uno stillicidio continuo. Il problema dello stillicidio é anche di tipo “acustico” facendo lo stesso risuonare le varie ringhiere che subiscono detto stillicidio.
si aggiunge che lo stillicidio si perpetua anche 3-4 giorni dopo le piogge per una non corretta esecuzione “canale buttafuori ” dei vari balconi.
si sottolinea che il palazzo é di nuovissima costruzione (consegnato nel 2009)
Per Antonio.
Il tuo caso sembra riguardare più l’articolo 844 del codice civile, che parla delle “Immissioni” che sono “atti utili di per se stessi che, pur arrecando danno e molestia al vicino, lo obbligano a tollerarli entro certi limiti” Tolleranza che, però, deve essere rapportata pure alle necessità sociali della vita moderna….
Lampa e c.
Salve, vorrei informazioni riguardo al fatto di lavare i terrazzi con acqua corrente e sapone, se questa defluisce sulla strada e’vietato oppure si puo’fare?
Per Vincenzo.
Molto dipende dai regolamenti locali, specie da quelli della polizia municipale.
Comunque il lavaggio continuativo dei balconi con acqua e sapone se continuativo può prefigurarsi come un atto di “emulazione” di cui all’articolo 833 del codice civile.
Gli atti di emulazione sono: “atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”
Lampa e c.
Dovendo raccogliere con delle griglie appositamente costruite acqua piovana di una stradella larga mt 4, posso costruire dette griglie di raccolta acqua larghe quanto la stradella ( mt 4 ) o devo rispettare delle distanze dal confine con il vicino? Premesso che nel confine del vicino insiste terreno agricolo e non edifici.
grazie
Per Orazio.
Per le griglie non ci sono particolari norme.
Però, nel costruirle, stai molto attento che non portino acqua nel terreno del tuo vicino e che abbiano pendenza verso un canale di scolo, parallelo alla strada e posto a distanza regolamentare dal fondo del vicino.
Lampa e c.
x Amedeu
Grazie per la risposta… vedremo cosa potremo fare.. il problema é che tali stillicidi non sono tollerati da tutto il condominio… non sappiamo pero’ in che modo “forzare” l’impresa a correggere la cattiva esecuzione di tali “canale buttafuori ” (ricordo che lo stabile ci é stato appena consegnato)… purtroppo l’amministratore minimizza il problema. Preciso che detto amministratore é stato “imposto” dalla stessa impresa la quale detiene ancora una certa maggiornaza di millesimi di proprietà non avendo ancora formalizzato la vendita di molti gli appartamenti… speriamo di venirne a capo e che si possa “chiedere” all’impresa o ai tecnici (progettista o direzione lavori) di provvedere!
Per Antonio.
Auguri.
Amedeu
Buongiorno,
vorrei chiedrevi delle informazioni sulle leggi vigeti riguardanti il mio caso, ovvero:
Io abito in una villetta costruita da oltre ventanni in un terreno con una accentuata pendenza,quindi per ovvi motivi il costruttore ha eseguito dei fori nella parete confinante per far defluire le acque meteoriche. Ieri si è presentato il proprietario del terreno confinante(dopo più di 20 anni) , con la PRETESA di otturazione dei suddetti fori.
Dato che non posso alzare la casa e visto che nel paese dove vivo non esistono fognature come mi posso comportare? Non è diventato un mio diritto lo scarico per usocapione?
Per favore mi inserite nella risposta gli articoli o il numero di legge a cui mi posso appellare?
Vi ringrazio anticipatamente.
Per Alessio.
La legge ammette la costituzione di un’apposita “servitù” di stillicidio per avvenuta usucapione ventennale. Quindi dovresti poter mantenere i fori di defluizione delle acque.
Purtroppo, in questi casi diventa sempre difficile dimostrare quando è iniziata detta servitù e se non è stata mai interrotta dalla controparte con atti contrari ad essa.
Per seguire questa via devi quindi rivolgerti ad un legale, portandoti dietro eventuali atti o disegni dimostrativi.
Lampa e c.
Grazie, per la vostra celerità e serietà nel rispondermi.
Colgo l’occasione per augurarvi un buon lavoro e buon 1 Maggio.
DISTINTI SALUTI
Buongiorno,
io abito al secondo piano di un condominio e sotto di me vi è un abitazione con giardino.
La signora vuole che non vengano stesi i panni, alcune volte mettiamo sul balcone un piccolo stendino mobile che sporge all’esterno.
Tengo a precisare che le robe stese non provocano il cosidetto fenomeno dello stilicidio. Il regolamento condominiale dice: è vietato stendere biancheria all’esterno in modo visibile della strada “io abito in una zona periferica l’abitazione dove non è visibile la strada. Inoltre la signora non vuole che vengano sbattuti i tappeti e coperte dai balconi. Tengo a precisare che noi i tappeti li scuotiamo dalle 0800 alle 1000 come da regolamento condominiale dopo che gli stessi vengano aspirati. La signora attraverso una riunione straordinaria vuole far annulare questo rgolamento.
Esite una legge o qualche regolamneto dove io possa ” sempre nei modi corretti e rispettosi” effettuare le suindicate operazione……..”
La ringrazio e aspetto con ansia una sua risposta.
Per Fabio
L’approvazione o la modifica del regolamento condominiale ha natura contrattuale, quindi è modificabile solo all’unanimità, quando contiene disposizioni che limitano i diritti dei condomini relativamente alle loro proprietà esclusive o comuni o quando contenga clausole che attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto ad altri.
Questo ci sembrerebbe il tuo caso, anche se la giurisprudenza non è sempre chiara su tali attribuzioni..
Per tutti gli altri motivi, invece, basta l’approvazione della maggioranza.
Comunque consultati anche con l’amministratore del condominio.
Amedeu e c.
Buonasera,
il mio problema invece è che l’inquilino sopra di me bagna i fiori sul terrazzo e crea stillicidio con l’acqua che esce dai sottovasi e mi sporca tutto il mio vialetto con acqua sporca di terra. Il proprietario è stato gia avvisato diverse volte, ha anche mandato delle raccomandate agli inquilini ma il problema rimane cosa devo fare, una denuncia? che articolo infrangono, ne vale la pena ( cioè facendo cosi risolvero il mio problema? grazie per la risposta
ciao
Per Enrico.
Tu fai parte di un condominio ed hai l’appartamento al piano terreno.
In questo caso hai acuistato una situazione nata con caratteristiche condominiali, per cui non puoi rivalerti contro lo stillicidio delle acque piovane. (questo in quanto i terrazzi probabilmente scaricano le acque direttamente verso l’esterno condominiale).
Discorso diverso è rappresentato dalla sporcizia che esce dai sottovasi dei condomini soprastanti.
Questo potrebbe configurarsi come un “atto di emulazione”, il cui divieto è sancito dall’articolo 833 del codice civile.
Gli atti di emulazione sono”atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”.
Naturalmente puoi parlare con l’Amministratore e poi se non ottieni soddisfazione devi rivolgerti da un legale.
Lampa e Amedeu
Buonasera,possiedo un terreno agricolo servito per l’irrigazione da un canale che attraversa un fondo a monte :qualche giorno fa il proprietario di quest’ultimo ha realizzato,in una stradina,al momento sterrata,una griglia convogliandola in detto canale;leggendo domande precedenti ho capito che ha commesso una illegalità ed in attesa di contattare un legale vorrei sapere a quali articoli del Codice ricorrere. Grazie.
Per Pasquale.
Per risponderti con esattezza dovremmo avere ben chiaro visivamente lo stato di fatto.
Devi allora leggere i due nostri articoli sul DIRITTO e dei quali noi ti segnamo i link.
http://www.coffeenews.it/chiusura-di-una-proprietacodice-civile
http://www.coffeenews.it/distanze-dai-confini-di-pozzi-cisterne-fossi-tubi-canali-ed-altro
In questi articoli dovresti ritrovare la tua situazione e i riferimenti degli articoli di codice civile cui riferirti.
Comunque se poi ti rivolgi ad un legale, sarà lui a darti l’imput di come agire e conoscerà perfettamente gli articoli del codice civile, che è la sua materia.
Lampa e Amedeu
Buongiorno,
in tema di stillicidio, avendo compreso che ai sensi dell’art. 908 non risulta possibile scaricare acqua sul fondo del vicino, così come anche illustrato nei tre casi nell’immagine sopra, mi chiedevo se risulta invece possibile, per ragione tecniche e architettoniche creare una pendenza del tetto verso il vicino e realizzare però sia la grondaia che la pluviale internamente alla mia proprietà, senza quindi oltrepassare la linea di confine, con successivo allaccio alla pubblica fognatura.
Nell’attesa di una vostra gradita risposta trasmetto cordiali saluti, ringraziando anticipatamente.
Francesco
Per Francesco.
Si tratta quindi del muro perimetrale di una tua costruzione ed il muro stesso (affermi) è di tua proprietà.
Se così è, e se non immetti l’acqua piovana nel fondo del tuo vicino non vediamo ostacoli a ciò che vuoi realizzare.
Amedeu e Lampa
Salve,
si esatto, il muro perimetrale è tutto di mia proprietà, al di sopra del quale vorrei inserire la pluviale.
La ringrazio per la sua celere risposta.
Cordiali saluti
Francesco