Donazione. Revoca, parte disponibile ed indisponibile.

Si fa seguito

al primo articolo sulla "donazione"

chiarendo che:

La donazione si deve effettuare solo con atto pubblico notarile,  e quale oggetto di essa può essere qualsiasi bene, mobile o immobile.

La donazione può essere revocata solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge e precisamente:

1) per ingratitudine del donatario:

consistente in uno dei delitti previsti dai commi 1,2,3 dell’art 463 o in caso di ingiurie gravi verso il donante o  in grave pregiudizio al patrimonio dello stesso, ovvero, infine, nel rifiuto di alimenti legalmente dovuti.

2) per la sopravvivenza di figlio discendenti legittimi, o di figli naturali del donante.

3) per il cosiddetto "patto di riversibilità", per effetto del quale il donante riavrebbe i suoi beni in caso di premorienza a lui del donatario e dei suoi discendenti.

La legge stabilisce che una  quota dell’eredità debba obbligatoriamente essere destinata ai congiunti stretti del defunto, anche nel caso che questi nel testamento abbia espresso una volontà diversa.

Le donazioni  sono un anticipazione  dell’eredità e pertanto non se ne può disporne in totale libertà. Quando si dona bisogna rispettare quegli  eredi che hanno diritto a una quota dell’eredità per legge. Le persone cui la legge riserva necessariamente una quota di eredità (detti "legittimari") sono: il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati quelli adottivi), i figli naturali e gli ascendenti (cioè i genitori).

Il patrimonio ereditario si compone in pratica di due parti: una quota disponibile, che si può donare a chi si vuole, e una quota indisponibile, che per legge viene riservata ai legittimari:

Divisione dell’ eredità indisponibile

Legittimario ———————————————————– Quota indisponibile (o riserva)

coniuge da solo                                                         metà del patrimonio al coniuge
coniuge con 1 figlio                                                    1/3 al coniuge ed 1/3 al figlio
coniuge con più figli                                                    metà del patrimonio ai figli ed 1/4 al coniuge
solo figli (legittimi e/o naturali) 1 figlio                           metà del patrimonio al figlio
solo figli (legittimi e/o naturali) più figli                          2/3 ai figli
genitori e coniuge                                                      metà del patrimonio al coniuge ed 1/4 ai genitori
solo genitori                                                              1/3 ai genitori

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di
amedeu

4 commenti

  1. si può donare ad uno dei figli la disponibile con atto notarile?

  2. Per Antonio.
    Si, si può donare, però la stessa quota disponibile donata al figlio, alla morte del padre verrà conteggiata, come valore, nella divisione legittima.
    Per esempio: una famiglia composta dai genitori e da un figlio con beni per un valore di 300 mila euro; la parte disponibile è uguale ad 1/3 cioè 100 mila euro, che il padre può donare con atto in vita al figlio.
    Alla sua morte, la divisione fra il figlio e la madre non avverrà in base ai rimanenti 200 mila euro, bensì ai 300 mila euro, per cui toccherà a cadauno il valore di 150 mila euro.
    Per una famiglia con più figli, il discorso sarà uguale anche se con proporzioni diverse.
    Amedeu e c.

  3. Aiuto:Alla morte della nonna paterna i miei 2 figli maggiorenni, hanno ereditato la quota di eredità che riguardava al loro padre deceduto; insieme a loro le due figlie della nonna hanno ereditato le altre quota,,Siamo venuti a sapere che una sorella ha donato (senza avissarci) a l’altra la sua quota, E’ così che funziona? E’ tutto legale? la sorella che ha ricevuto la donazione ha una figlia(la donante è senza figli ne marito, è lei che erediterà tutto alla morte della mamma. Sono disperata perchè hanno gìà voluto una altra casa indietro per usocapione,e noi pagavamo tutto, Ici e cose varei, alla fine abbiamo dato indietro la casa che volevano. Mi aiuti la prego.Grazie

    • Per Auristela.
      Delle tre quote, una è andata ai tuoi 2 figli e due rispettivamente alle due sorelle del loro padre deceduto?
      Se una delle due sorelle ha ceduto la propria parte all’altra, poteva farlo, disponendo della sua quota di eredità.
      L’unica cosa che devi controllare presso un legale della tua zona, (Portagli gli atti in tuo possesso), è se una parte della quota di questa sorella (nubile) poteva essere ceduta per donazione, atto che avrebbe potuto interessare anche i tuoi due figli, in quanto aventi lo stesso grado di parentela della sorella che ha ricevutola donazione.
      Amedeu e c.

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