Edilizia. Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare online gli atti amministrativi.

Non tutti sono a conoscenza che dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore l’art 32 della legge 69/2009.

Per chi opera nel campo dell’edilizia ed ha a che fare con le Pubbliche Amministrazioni potrà, via on line consultare i permessi di costruzione, le dilibere di Giunta e di Consiglio ed altri importanti Atti.

Quanto sopra dovrebbe portare ad uno snellimento delle pratiche cartacee e favorire il cittadino ed il professionista nella ricerca di determinate documentazioni.

Per facilitare i nostri lettori riportiamo per prima cosa la Circolare esplicativa del Ministro, relativa a quanto sopra, e che chiarisce quali siano i campi interessati dall’innovazione:

      CLICCARE SULL’IMMAGINE

Sotto riportiamo, comunque,  il contenuto originario dei commi 1-5 dell’articolo 32 e che interessano più propriamente la nostra materia trattata:

Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
 
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
 
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
 
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
 
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
 
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.)
Segue……………….

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA IN EDILIZIA.

di
amedeu

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