I decreti legislativi sul DPI. Alcune riflessioni sulla sicurezza in cantiere.

Nell’edilizia, come in tutte le altre attività lavorative, ma forse ancor di più, dato il gran numero di incidenti che avvengono ai lavoratori durante le varie fasi di una lavorazione, sia essa nuova costruzione, ristrutturazione o altro, è di primaria importanza rispettare in ogni momento quanto contenuto dai  decreti legislativi iniziali: il  626/94 e il 242/96 e dal D.M 29/9/98 relativamente ai Dispositivi di Protezione Individuale.

Vogliamo in particolar modo parlare del DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n.242 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", dove sono riportati tutti i doveri inerenti il datore di lavoro e non solo, in quanto anche il lavoratore è chiamato a rispettare le prescrizioni per la sicurezza personale e di quella degli altri lavoratori.

Prendiamo dei punti significativi:

art. 4.Obblighi del datore di lavoro,

che al punto punto 5.cita :

Il datore di lavoro [….] adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

…………..

lettera d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ;………….

Ma anche il lavoratore, come detto sopra ha le sue responsabilità soggettive di buona condotta nei propri riguardi, difatti

l’art. 5. cita:

– Obblighi dei lavoratori.

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro………..

2. In particolare i lavoratori:

……………

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

……….

I due decreti sono molto articolati e trattano tutti gli aspetti della sicurezza , della prevenzione  e protezione.

Si ritiene importante anche la lettura dell’art 14:

Art. 14. – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

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