I diritti patrimoniali di godimento non sono trasmissibili per testamento legittimo.

I diritti reali di godimento, quali l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, sono regolati dagli articoli 978/1026 del codice civile.

Sono diritti patrimoniali che non sempre sono conosciuti,  per cui è necessario, in determinate occasioni prestarvi la massima attenzione.

In questo articolo vogliamo in particolare parlarvi di una caratteristica che detti diritti non hanno, cioè quella di non potere essere trasmessi per via testamentaria.

Da ciò, deriva il fatto che i medesimi nascono con una determinata persona e poi cessano di esistere alla morte di questa.

L’usufrutto, come abbiamo già spiegato in un nostro precedente articolo  è quel diritto, regolato dagli articoli 978/1020 del Codice civile, in base al quale una persona (“l’usufruttuario”) può godere di una cosa altrui, come ne godrebbe il proprietario (chiamato “nudo proprietario”), ma con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica.

L’uso invece, che è regolato dagli articoli 1021/1026 del c.c è un diritto in base al quale una persona può "utilizzare" una cosa altrui  ricavandone i frutti, che possono essere anche immateriali, per se e per la sua famiglia.

In particolare soffermiamoci su questo secondo diritto di godimento, ed affrontiamo l’argomento che può interessare a molti nostri lettori.

Nei fabbricati condominiali, nell’area esterna all’edificio, vengono assegnati ai proprietari dei singoli appartamenti i posti auto o parcheggi ad uso esclusivo.

L’assegnatario, anche se  per contratto al momento di acquisto dell’appartamento, del parcheggio ad uso esclusivo, in definitiva va a godere di un diritto di uso su tale posto auto.

Allorchè l’intestatario dell’appartamento e quindi del parcheggio, muore, si apre la successione testamentaria ai sensi degli articoli 456/457 del codice civile.

Ricordiamo allora, che non tutti i diritti ed obblighi del "de cuius" si trasmettono ai successori.

Sono infatti intrasmissibili i diritti di natura pubblica e familiare, quelli della personalità ed i diritti di godimento fra i quali appunto "l’uso".

Se nell’atto pubblico stipulato al momento di acquisto dell’appartamento non è stato ben stabilito il passaggio per compravendita del posto auto esclusivo, ma solo la sua assegnazione,  avviene, che con la successione legittima, il diritto di uso o di utilizzo del parcheggio esclusivo, decade e lo stesso ritorna a fare parte integrante del condominio.

Fra l’altro, mancando il presupposto sull’atto  di compravendita, l’assegnatario, in vita, non può neppure alienarlo nè venderlo a terzi.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

2 commenti

  1. la mia domanda e puo metere li una macchina non ascurata e non colaudata e neanche itestato a lui intestamento suo convivente . I parcheggi sono messi cosi male che si rischia di strischarsi . E se la machina sua dovesse essere spostata per il fatto che qualchuno chi porta delle cose o chi farnische gasolio per il riscaldamento lui non vive in quella casa come fachio. Per evitare un litiggio
    Dovrebe ben avere anche il nostro consenso o no ?
    Grazie

    • Per Karl.
      Devi parlare con l’amministratore del condominio, che deve intervenire nella questione.
      Se non avete l’amministratore, devi rivolgerti da un legale della tua zona, il quale gli scriverà una lettera.
      Amedeu e c.

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.