Il contratto di appalto è nullo in carenza di autorizzazione edilizia

Il contratto di appalto è nullo in carenza di autorizzazione edilizia.

Con sentenza n° 21350 del 9 ottobre 2014 la Corte di Cassazione, seconda sezione civile ha stabilito che un contratto di appalto stipulato per la fornitura e la posa in opera dei materiali  per la costruzione di un immobile, senza titolo edilizio abilitativo, è nullo ai sensi degli articoli 1346 e 1418 del Codice Civile.
 
L’oggetto del contratto violerebbe, infatti, le norme imperative in materia di urbanistica e il suo oggetto sarebbe quindi illecito, anche se l’autorizzazione urbanistica viene rilasciata dopo la stipulazione del contratto di appalto.

Il contratto di appalto è nullo in carenza di autorizzazione edilizia.

Da tale sentenza scaturisce che, qualora si manifesti la condizione sopra citata, l’impresa che ha fornito i materiali ed eseguito i lavori non può pretendere il pagamento del corrispettivo pattuito

Nel caso in specie erano stati appaltati dei lavori di ristrutturazione ma la data di ultimazione delle opere era precedente a quella del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con conseguente invalidità del contratto che era stato stipulato prima dell’ottenimento del titolo abilitativo necessario per quel tipo di intervento.

La Corte di Cassazione ha, però, chiarito che la nullità del contratto non esiste quando il prescritto titolo edilizio mancante al momento della sottoscrizione del contratto, sopraggiunge in un momento successivo.

Difatti, se la concessione edilizia viene rilasciata dopo la stipula del contratto, ma prima della realizzazione dell’opera, il contratto di appalto non sarà nullo.

La sua validità viene infatti subordinata al rilascio del permesso con una specie di sospensione condizionata, che termina automaticamente nel momento in cui l’Amministrazione autorizza la realizzazione dell’opera e l’impresa avrà quindi diritto al pagamento della prestazione

Il titolo abilitativo edilizio può non esistere all’avvio dei lavori, ma deve sopraggiungere prima della ultimazione degli stessi.

Sulla base di quanto ribadito dalla Cassazione è quindi sempre consigliabile inserire nel contratto di appalto gli estremi del titolo edilizio rilasciato ovvero indicare la data in cui ne è stato chiesto il rilascio o presentata la domanda.

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di
amedeu

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