Il nuovo Regolamento sull’esercizio, controllo e manutenzione delle apparecchiature di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

Facciamo riferimento ai nostri precedenti articoli, relativi alla installazione di condizionatori, climatizzatori o pompe di calore, con il sistema del "Fai da te", ricordando ai nostri lettori le sopravvenute e successive prescrizioni del DPR 16 aprile 2013 n° 74 (G.U. Serie Generale n° 149 del 27 giugno 2013) “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici…..” ad integrazione e modifica della legislazione precedente, fra cui il DPR 26 agosto 1993, n. 412

Gli articoli 1, 6 e 7 del DPR 74/2013  riassumono il quadro delle competenze tecniche che devono accompagnare detti impianti.

A Pompa di calore 1 1

In particolare si deve osservare attentamente l’articolo 6 del suddetto DPR n° 74 , che tratta dei "Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.".

Sono perciò in vigore delle disposizioni ben precise alle quali dobbiamo attenerci, nel caso della installazione di tali impianti termici.

Potranno esistere ed essere sempre commercializzati sistemi diversi, tipo quello da noi presentato nei precedenti articoli, da ditte autorizzate, ma dovranno comunque uniformarsi al suddetto DPR.

Chiarito quanto sopra, riportiamo di seguito l’articolo 6 del DPR 74/2013, affinchè il suo contenuto possa chiarire eventuali dubbi in materia.

Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e’ consentita nel caso di singole unita’ immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu’ impianti termici, puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita’ degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non puo’ essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere
ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche’ il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e’ fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilita’ degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilita’ da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla
comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente
delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonche’ le eventuali variazioni sia della
consistenza che della titolarita’ dell’impianto.

6. Il terzo responsabile non puo’ delegare ad altri le responsabilita’ assunte e puo’ ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attivita’ di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita’ di manutenzione, e la propria diretta responsabilita’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e’ incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le societa’ a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantita’ di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deveessere riportata esplicitamente la conformita’ alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attivita’ di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Adobe Reader PDF    DPR 16 aprile 2013 n° 74
Ricordiamo ai nostri lettori, che per ogni opera edile indicata in questo articolo, potrà essere ricercata, e trovata, la esatta esecuzione,  usando il pulsante "Cerca" in alto a destra della Home.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

3 commenti

  1. intanto vi ringrazio per i vostri articoli molto curati e dettagliati.
    adesso la domanda: per il riscaldamento con stufa a pellet, potenza al focolare di 9.5-10 Kw, la manutanzione deve essere fatta da un tecnico qualificato “dalla fabbrica” o tecnico “caldaia gas”?? oppure non ci sono ancora “leggi” al riguardo??
    al momento la pulizia e relativa manutenzione la faccio da solo, unico tecnico chiamato regolarmente è lo spazzacamino.

    grazie 1000

    • Per Riccardo.
      Dovresti rivolgerti dalla ditta che ti ha fornito la stufa a pellet (10 Kw non sono pochi) e chiedere se si servono di una ditta per la manutenzione annuale, così come si usa fare per le caldaie e per i condizionatori.
      Sono spese modeste che ti ritroverai nel buon funzionamento della stufa stessa.
      Amedeu e c.

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.