Il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili

La normativa relativa alla sicurezza sui cantieri edili ha fatto dei passi enormi, specificando le competenze e le responsabilità in materia di sicurezza del lavoro in edilizia.

La legge 626/94 dettava le norme che si applicavano al settore edilizio, recepite in definitiva dal Decreto Legislativo n° 494 del 14 agosto 1996.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 (Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) , ha abrogato il D.L 494/1996 effettuando una riforma globale del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Direttiva Cantieri contenuta nel DL 494/1996 è stata recepita, naturalmente modificata ed aggiornata dal Titolo IV del DL 81/2008.

Nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 vengono identificati i soggetti che possono assumere l’incarico di Responsabile dei Lavori o di Coordinatore per la Sicurezza; inoltre  sono definiti i requisiti tecnici professionali delle imprese, ed in particolare dell’impresa appaltatrice.
 
Una modifica interessante è rappresentata dall’esatta identificazione del caso nel quale il committente o responsabile dei lavori si trova obbligato a proporre i coordinatori per la sicurezza.
 
Con la vecchia normativa l’obbligo sussisteva quando in cantiere si presumeva la presenza di più imprese, e l’ammontare dei lavori era valutato in non meno di 200 uomini al giorno.
 
La direttiva UE stabilisce invece di indicare uno o più coordinatori in fatto di sicurezza e di salute relativamente ad ogni cantiere nel quale si prevedano più imprese.
 
IL D.Lgs. 81/2008 dispone che nei “cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coicidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti”.
 
A tale proposito il dettato del Dlgs 81/2008 rende obbligatorio il coordinatore per la progettazione solo quando siamo in presenza di un Permesso di Costruire, mentre negli altri casi il piano di sicurezza e coordinamento e altra documentazione, vengono sviluppati in un secondo tempo.
 
 
La nomina di un responsabile dei lavori non è obbligatoria ma diventa facoltà del committente a farsi eventualmente sostituire sul cantiere tramite una delega.
 
Si tratta quindi di una libera scelta del committente, che naturalmente verrà sollevato da quelle responsabilità delegate al responsabile dei lavori.

Nei  compiti  del coordinatore per la sicurezza c’è il dovere obbligatorio di controllare tramite idonee “azioni di coordinamento e vigilanza, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.

I Coordinatori per la Sicurezza dovranno obbligatoriamente essere formati, tramite corsi di formazione e poi con corsi di aggiornamento.

E’ previsto che i coordinatori per la sicurezza siano in possesso di tre requisiti fondamentali: esperienza professionale; attestato di frequenza di un corso specifico in materia di salute e sicurezza nei cantieri;  specifico titolo di studi ;

L’esperienza professionale richiesta, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni da parte di datori di lavoro o committenti, è stabilita in:

 – Un anno per chi è in possesso di laurea magistrale, o laurea specialistica o da una laurea antecedente  alla riforma degli  ordinamenti didattici universitari.
 – Due anni per chi è in possesso di laurea o laurea triennale.
 – Tre anni per i diplomati.

 Corsi di Formazione:

 Il corso iniziale, di abilitazione mansione, è della durata di 120 ore, tenuto da uno dei soggetti indicati dall’articolo 98 del decreto e deve essere tenuto in un’aula non superiore a 30 inscritti, con un esame finale da sostenere.

Infine, per gli abilitati, c’è l’obbligo della formazione continuata, con cadenza di 5 anni, e tramite un corso della durata di 40 ore, da effettuarsi con la frequenza ad un corso della durata di 40 ore.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

2 commenti

  1. Salve, volevo chiedervi se anche per un piccolo ampliamento di 10 m^2 + 20 m^2 di garage è necessaria la figura del coordinatore per la progettazione ed esecuzione della sicurezza, inoltre volevo chiedervi come viene calcolato l’onorario.

    Vi saluto e vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.

    Gianni

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.