Impianti negli edifici. Presentazione progetti e dichiarazioni di conformità.

Alcuni nostri lettori ci hanno chiesto informazioni relative agli impianti eseguibili negli immobili, ed in particolare alla necessità o meno di presentazione del progetto per quanto attiene l’impianto elettrico.

Per rispondere a dette domande, è necessario indicare che la legge principale che tratta tale materia è  Il DPR 6 giugno 2001 n° 380 (Testo Unico per l’Edilizia) (che fa riferimento alla ex legge 46 del 18 maggio 1990) e che al capo V, (dall’articolo 107 all’articolo 116), chiarisce  inizialmente quali sono gli  impianti relativi agli edifici, ed esattamente:
 
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
 
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonche’ quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio

 

Relativamente alla presentazione dei progetti l’ art. 110  cita testualmente:

 1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), (e 2) dell’articolo 107 e’ obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
 
2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e’ obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 119.
 
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio
Il DM 380/01 chiarisce poi quali devono essere i soggetti abilitati alla loro esecuzione, i requisiti e la professionalità che devono avere costoro, la necessità della progettazione degli impianti stessi ed il relativo collaudo.  
 
L’articolo 112 di tale DM parla dell’esecuzione degli impianti da parte delle ditte installatrici secondo le norme UNI (o CEI per gli impianti elettrici).
 
L’articolo 113 si sofferma sulle dichiarazioni di conformità che devono rilasciare le suddette ditte al termine dei lavori.
Importanti sono anche le indicazioni sulle responsabilità dei referenti degli impianti
 
L’articolo 115  affronta l’emissione del certificato di agibilita’ dell’edificio, al quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità degli impianti stessi
 
Mentre l’articolo 116 tratta dell’ordinaria manutenzione degli impianti e dei cantieri, che sono esclusi sia dalla presentazione del progetto che dall’ottenimento del relativo certificato di conformità.
 
Successivamente il DM n° 37 del 15 aprile 2008 approfondisce la tematica relativa agli impianti elettrici e di cui a soprastante articolo 110 comma 3, chiarendo che  il progetto è sempre richiesto per i casi di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento di impianti elettrici, mentre non è necessario per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, chiarendo anche che per la prima non necessita il certificato di conformità, mentre per la seconda è necessario presentarlo.
 
I sopraddetti punti schematizzati, con il richiamo alle leggi citate dovrebbero dare una risposta chiarificatrice a tutti coloro che nel tempo ci hanno chiesto notizie in merito indirizzandoli nella loro ricerca alle leggi specifiche in materia.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

4 commenti

  1. Ciao desidero gentilmente dei chiarimenti. Sono proprietario di abitazione rurale di circa 100mq, su un terreno di circa 5 ettari. Abitazione costruita secondo le norme. Desidero costruire alle spalle della stessa abitazione, un deposito attrezzi anche di pochi metri quadri (tipo nove) mi andrebbe bene anche di materiale prefabricato (tipo coebentato) che iter burocratico devo seguire, quale documentazione e licenze mi servono…. Inoltre vorrei costruire una veranda solo da un lato dell’abitazione con tetto sempre in coebentato, un barbecue in muratura e dotare l’abitazione di recinzione con rete metallica, solo la parte anteriore con muro di cinta per mantenere il cancello, che tipo di autorizzazioni necessito anche per questi lavori. Grazie anticipatamente per la vostra disponibilità.

  2. Per Giovanni.
    Per tutto, ad eccezione del Barbecue, per il quale non ti serve alcun permesso, devi presentare una DIA, tramite un tecnico professionista abilitato.
    Amedeu e c.

  3. salve, a Roma in un appartamento un pò datato vorrei rifare l’impianto elettrico affinchè sia a norma.
    Detta opera e’ considerata di straordinaria o ordinaria manutenzione? o è una opera di trasformazione per la quale serve depositare un progetto?
    grazie

    • Per Giordano.
      Normalmente occorre un progetto a firma di una ditta regolarmente inscritta alla Camera di Commercio per tale attività, ed alla fine dei lavori deve essere rilasciata una certificazione di regolare esecuzione.
      Amedeu e c.

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.