La SCIA finalmente definita con il Decreto sulle Semplificazioni
Di amedeu
Alla emanazione del Decreto sulle Semplificazioni, sembrava che la SCIA fosse difficilmente applicabile in edilizia
La procedura semplificata, che allargava il ricorso all’autocertificazione, diventava impossibile in presenza di atti rilasciati da varie amministrazioni, fra le quali i Comuni e quelle che si occupano della salute e della pubblica incolumità nonché dell’ambiente e del del patrimonio paesaggistico/culturale
E’ stata finalmente superata questa fase di stallo ed incomprensione e con il DL 5 del 9 febbraio 2012 è stato sancito che l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica.
In definitiva le SCIA edilizie ( Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalla normativa vigente.
In tutti gli altri casi non occorrono.
Si ricorda, che l’intenzione iniziale con il DL 78/2010, era quella di dare possibilità, per certi lavori ben definiti, di iniziare i medesimi contestualmente alla presentazione della domanda di SCIA in Comune, senza attendere i 30 giorni previsti invece per la DIA.

La norma però prevedeva controlli da parte del Comune da effettuarsi nei 60 giorni seguenti alla comunicazione.
Questo avrebbe in effetti , non semplificato la SCIA nei confronti della DIA, ma ne avrebbe addirittura raddoppiato il tempo di aspettativa, portandolo da 30 a 60 giorni
Il Decreto Sviluppo 70/2011 ha in definitiva dimezzato i suddetti tempi per i controlli, eliminando nel contempo la possibilità che le Amministrazioni Pubbliche, con le lore verifiche portassero ad un blocco dei lavori edili in corso, con conseguenze dannose per chi invece voleva risparmiare tempo e denaro.
Poteva avvenire, che, con il timore di incorrere in sanzioni più o meno gravi, i costruttori, o chi per essi preferissero attendere la scadenza dei 60 giorni, per iniziare le opere edili, per non cadere così nella trappola di fermi infiniti dei cantieri edili con successive azioni di ritorsione, non auspicabili.
Il DL Sviluppo 70/2011, con la riduzione da 60 a 30 giorni, faceva si che la SCIA diventasse simile alla DIA.
Il Decreto Legge 31/05/ 2010 n. 78 aveva reso possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera
Nel caso in cui viene accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
Decorso questo termine vale la regola del silenzio – assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
Infine con il DL 9 febbraio 2012 n°5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” le SCIA dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalla normativa vigente.
Negli altri casi se ne potrà quindi fare a meno.
Si tratta della semplificazione che tutti attendevano e che porta la SCIA ad avere le caratteristiche di snellimento di cui l’Edilizia aveva necessità.
Inoltre è stato riconosciuto che la SCIA non è un atto direttamente impugnabile dal privato che si senta leso da un intervento della medesima
Il privato può solo sollecitare le verifiche che spettano di diritto alla Pubblica Amministrazione
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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Per l’abbattimento di un tramezzo interno ad una abitazione che non comporta aumento di volume, è necessario presentare la SCIA oppure una semplice comunicazione al comune di pertinenza?
come pure la sostituzione delle tapparelle alle finestre con persiane che cosa comporta di fare la SCIA o la semplice comunicazione?
Il tutto da realizzarsi in zona VESCIA del comune di ACQUACANINA provincia di Macerata facente parte del Parco Nazionale dei monti Sibillini
Per Ludovico.
Occorre la comunicazione scritta, ai sensi dell’art 6 comma 2 cap. a) della legge 73/2010
http://www.coffeenews.it/cilcomunicazione-di-inizio-attivita-di-edilizia-libera-e-relazione-di-asseverazione
Amedeu e c.
salve,
avendo realizzato un fabbricato rurale deposito 10 anni fa con concessioe regolare;
6 anni fa ho fatto tramezzi e tutto il resto facendone una abitazione per me ( non coltivatore diretto che invece lo è mio padre che all epoca chiese la realizzazione del deposito, ma cmq oggi è encora lui il proprietario) poi ho chiamato il topografo 5 anni fa e l’ha accatastata come a3 e c2.
ora ho problemi per intestarmela perchè il notaio dice che essendo il proprietario mio padre ora pensionato coltivatore diretto nn puo trasferirla a me figlio.
come posso fare per regolarizzare tutto devo prima aspettare un condono che mi permettera un cambio di destinazione d’uso in residenziale e poi fare l’atto di eredità?? grazie
Per Reo.
Ti senti reo, o è il tuo nome?
Devi sapere che il catasto non è probatorio, per cui non costituisce prova di legge.
Quella che conta è l’autorizzazione comunale, che a quanto dici manca assolutamente.
In definitiva hai realizzato un cambio di destinazione d’uso, con lavori interni: il tutto completamente abusivo.
Cercati un tecnico professionista della tua zona che segua il tuo caso.
Amedeu e c.
non è il mio nome mi sento reo.
cmq il mio tecnico dice che nn posso fare nulla pero io avevo visto dal piano casa che è possibile il cambio di destinazione d’uso.
pero ora le chiedo
mi posso cmq intestare questo “” deposito agricolo”" anche se nn lo è piu,
pero io nn sono cltiv. diretto lo ora ancora mio padre pero pensionato, quindi con atto notarile è possibile che mio padre me lho intesta?grazie
N.B: cambio di destinaz. abusivo significa nel mio caso che dovro aspettare un condono?
e se il comune viene a controllare mi puo dire cosa puo succedermi? mica mettono il sigillo?ormai io ci abito.
ancora mi conviene autodenunciarmi perche voglio pagare cmq la tarsu in modo che se viene cmq un controllo sto almeno in regola fiscalmente? grazie ancora.
Per Reo.
Relativamente all”acquisto della proprietà non vi dovrebbero essere problemi, però le leggi in materia di terreni agricoli di Piano Regolatore Generale (zone E) variano da Regione a Regione.
Rimanendo il fatto dell’abusivismo, devi sentire il tuo Comune come presentare eventuali pratiche e cosa puoi risolvere.
Ti consigliamo di farlo tramite un tecnico professionista della tua zona, che saprà come affrontare, con delicatezza, la tua questione.
Amedeu e c.
buondi
ma è vero che se ho un fabbricato in una particella contigua ad un altra di mia proprietà se decido di abbattere il fabbricato e spostarlo nell altra particella perdo la cubatura che mi era possibile realizzare in tale dagli indici edificatori?come posso fare per qsta operazione conservandomi per un domani la cubatura? grz
Per Dado.
Se i due lotti sono contigui e ricadono nella stessa zona di PRG, uniscili.
Amedeu e c.
Salve,
avendo un fabbricato non agibile non abitabile e fatiscente , un rudere, pero accatastato come A4 e parte C2, cosa devo fare ed è possibile passarlo in F2 quali edifici collabenti? mi costerà parecchio , che procedura adottare?
E poi ottenuta per ipotesi la F2 un domani che andrò a ristrutturare o abbattere e ricostruire tale edificio, mi ridaranno di nuovo la vecchia categoria? mi potete in merito dare una delucidazione? GRAZIE
Per Marco.
Leggi quanto segue:
“F/2 – UNITÀ COLLABENTI.
Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite, dirute, o che, in ogni caso, non producono reddito. Per queste unità è necessaria una relazione tecnica che sia breve, ma non lapidaria, contenente i
dati del tecnico dichiarante; gli identificativi catastali dell’u.i.; la descrizione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture, le dotazioni tecnologiche e lo stato di manutenzione; documentazione fotografica (consigliabile, ma non obbligatoria). Non è consentito dichiarare unità collabenti partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un’u.i. in F/2 solo con documenti di ACCATASTAMENTO, ma mai in variazione. Il solo modo di intervenire con DOCFA su u.i. divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE.”
La risposta la trovi nella seconda parte della soprastante descrizione.
Le tue unità sono accatastate e quindi non puoi presentarle in variazione.
Amedeu e c.