L’accessione: ovvero incorporazione di cosa immobile ad altra immobile. Parte 1^

L’ ”accessione” per incorporazione di cosa immobile ad altra cosa immobile: (artt. 941/947)

E’ una categoria del modi di acquisto di una proprietà.
 
Si riferisce agli incrementi di proprietà derivanti dai movimenti delle acque, considerando in modo particolare gli « incrementi fluviali », che sono dovuti al deposito e successivo consolidamento di piccole particelle di terreno che la corrente delle acque corrode e distacca dalle rive di altri fondi vicini o lontani, e che deposita in una successiva zona dell’alveo (ove 1’acqua rallenta il suo corso) sollevandone a poco a poco il livello, sino a farlo affiorare prima ed emergere poi, mantenendone l’attacco alla primitiva riva.
 
In tutti questi casi l’incremento di superficie deve avvenire per fatto naturale (e non in conseguenza di lavori eseguiti dall’uomo). Infatti l’art. 947 prescrive che « le disposizioni degli artt. 941 -942 – 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti del letto dei fiumi derivino dal regolamento del ve­ro corso, da bonifiche o da altre simili cause »; non si applicano, cioè, se questi fenomeni non siano avvenuti per cause totalmente
naturali .

a) Acquisto per “ alluvione”

E’ disciplinato dall’art. 941, ove è detto che: « Le unioni di ter­ra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo » (salvo quanto è disposto da leggi speciali)

Chiariamo con alcuni esempi questi concetti.

La primitiva riva abcd del fondo di A si è poco alla volta spostata per divenire quella ab’c’d attuale.

La superficie dbcdc’b’a del vecchio alveo, incrementata dal deposito di piccole particelle di terreno portate dalla corrente delle acque del fiume o torrente F (distaccate da altri fondi a monte), si e sollevata e consolidata per cause naturali.

Tale incremento di superficie, pertanto, appartiene ad A (salvo che non vi siano ragioni d’impedimento derivanti, in quella zona, da leggi speciali).

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Se A, per impedire erosioni alla riva abcd del suo fondo verso il torrente o fiume F (dopo aver avuto regolare autorizzazione dai proprietari del detto fiume o torrente), costruisce delle opere difensive bb’ cc’ (pennelli), lo spostamento della riva da ab’c’d, crea un accrescimento di terre­no che, pero, non può appartenere ad A essendosi formato con opere fatte
dall’uomo:
 
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Se il fondo di A era limitato, verso il fiume F, da una strada pubblica abcd, 1’accrescimento per “alluvione” (art. 941 c.c.) della superficie a’b’c’d’nm, non può appartenere al fondo di A, mancando la continuità tra le due superfici, separate, come sono, dalla strada pubblica:
 
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b) Terrene abbandonato dall’acqua corrente.
 
Per l’art. 942 del c.c, il “ terreno abbandonato dall’acqua corrente: che insensibilmente si ritira da una delle rive, portandosi sull’altra,
appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questa norrna non e applicabile ai terreni abbandonati dal mare, perchè essi sono del “demanio pubblico" 

Se il terreno abcdc’b’a (contiguo alla riva abcd di A) viene abbandonato dalle acque correnti del fiume o torrente F, anche se dette acque provocano, di conseguenza, una erosione alla riva mno del fondo di B, (spostandola in mn’o), tale terreno abbandonato dal fiume passa senz’altro in proprietà di A:
 
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Nel  prosssimo capitolo prioseguiremo con la casistica relativa all’accessione in proprietà di immobili, portando altri esempi significativi.

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di
amedeu

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