Lavori edili. IVA al 4%, al 10% o al 22%. Casistica

In questo articolo esamineremo schematicamente quando applicare le diverse aliquote dell’IVA (22%,10% e 4%) negli immobili residenziali.

IVA al 22%

L’IVA chiamata ordinaria, a partire dal 17 settembre 2011 è salita dal 20 al 21% a seguito della legge 148/2011, che ha convertito DL 138/2011.

Infine, a settembre 2013 l’aliquota IVA ordinaria è stata ulteriormente ritoccata,e portata al 22%.

IVA 1 1

Ricadono sotto l’IVA del 22% quei lavori edili nei quali: i materiali e beni necessari per effettuare detti lavori, vengono acquistati direttamente dal proprietario dell’immobile dove si effettuano gli interventi di ristrutturazione.

L’IVA ordinaria al 22% si applica anche alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre si applica al 22% quando si effettua l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni cosiddetti “finiti” e non c’è posa in opera da parte del rivenditore; e nell’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purchè l’acquisto sia effettuato direttamente da parte del committente presso i magazzini edili.

IVA al 10%

Se i lavori edili vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

– acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;

– acquisto di beni “finiti” (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;

– acquisto di beni “finiti” per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;

– prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

IVA al 4%

L’IVA agevolata al 4%. Si applica per tutti quei lavori che riguardano: l’eliminazione delle barriere architettoniche tipo la messa a norma di un ascensore ad uso dei disabili; l’installazione di un servo scala o la creazione di rampe per disabili

A maggior chiarimento dei lettori riportiamo di seguito le tabelle esplicative con le varie casistiche di applicazione dell’IVA, sia per gli interventi di recupero edilizio ma anche per le nuove costruzioni:

Recupero Edilizio

Interventi di recupero edilizio 1

Nuove Costruzioni

Nuove costruzioni 1

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di
amedeu

8 commenti

  1. Siete il sito migliore per le problematiche in edilizia.Complimenti e grazie.

  2. ciao,
    è possibile usufruire dell’iva agevolata 4% prima casa avendo una concessione edilizia scaduta? Devo eseguire dei lavori di completamento interni di un fabbricato accatastato F3 comprendenti tutti gli impianti (idraulico, gas, elettrico), piastrellatura e costruzioni muri. I lavori sono cominciati con una CIL – lavori di manutenzione straordinaria.
    Grazie mille
    Alessandro

  3. stiamo ultimando una urbanizzazione privata. L’Ing.e ed uno dei lottizzanti hanno gestito la contabilità e relativi pagamenti.. Ad oggi, dopo numerosi inviti non hanno mostrato nessuna documentazione riguardanti pagamenti -preventivi quant’altro. Addirittura dicono che non hanno più nulla. E’ ns. diritto vedere il cartaceo ??
    inoltre qual’ora volessimo vendere il terreno già urbanizzato, quali documenti ci servono per un eventuale controllo dell’Agenzia Delle Entrate , che potrebbe mettere in discussione il prezzo di vendita del terreno stesso???
    Speriamo di essere state chiare grazie per la cortese risposta
    Rosalba

    • Per Rosalba.
      Se per realizzare la lottizzazione avete creato un Comparto fra diverse persone (O lottizzanti), avete i diritti di conoscere ciò che avete affidato al tecnico, al fine di portare avanti la lottizzazione.
      Della lottizzazione, non fanno parte solo i disegni, i planivolumetrici e le relazioni tecniche, ma anche i relativi costi che possono gravare su di voi come lottizzanti.
      Avrete stipulato degli atti, una convenzione, firmato dei capitolati ed altro.
      In base a ciò che vi compete come lottizzanti, potete richiedere i relativi documenti ed il tecnico ve li deve fornire.
      Questo, a meno che non abbiate delegato il medesimo (Per scritto) a svolgere anche le vostre mansioni.
      Comunque, visto come si sta mettendo la cosa, non sarebbe male se ti recassi da un legale della tua zona per fargli visionare la documentazione che possiedi.
      Amedeu e c.

  4. Ho acquistato un monolocale ad un’asta.Nella descrizione del perito incaricato erano menzionate alcune irregolarità sanabili con il pagamento di una sanzione e l’incarico ad un professionista di 3000 euro. Ho visionato il monocalocale che il perito ha descritto di 30 mq graficamente desumibili dalla planimetria estrapolata della planimetria desunta dal catasto. Non avevo ragione di diffidare mi sono fidata del perito e ho fatto male. Il regolamento della Città di Torino prescrive debbano esserci almeno 28 mq a persona altrimenti non si può sanare, nè realizzare niente. Quindi potrò realizzare i lavori in nero e non potrò vendere perchè difforme dal Regolamento edilizio. Non c’ è scappatoia? Non desidero imbarcarmi in cause legali dove probabilmente uscirei perdente. Grazie Giuditta

    • Per di luca.
      La risposta te la sei dato da solo.
      Puoi solamente verificare presso l’ufficio Edilizia Privata (Oppure allo Sportello Unico ) del Comune, se ci sono normative regionali o locali che ti possano aiutare.
      Amedeu e c.

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