Le garanzie da tenere presenti per chi acquista una abitazione.

Rispolveriamo e rilucidiamo una legge che i nostri lettori devono obbligatoriamente conoscere.

Vogliamo parlare di alcune garanzie che la legge ha da tempo introdotto, per chi acquista una abitazione ancora da costruire o in corso di costruzione.

Purtroppo gli acquirenti non sempre sono a conoscenza delle leggi emanate, importantissime per la loro applicazione e per la salvaguardia della tranquillità economica di una famiglia che si imbarca  in una spesa non indifferente, quale quella dell’acquisto di una abitazione.

Parliamo per l’esattezza del Decreto legislativo del 20 giugno 2005 n° 122  che attua la legge delega n° 210 del 2 agosto 2004.

Il lettore che si trovi nella seguente situazione, può prendere visione del decreto stesso e degli aggiornamenti (a sinistra della pagina del testo decreto), per avere chiaro il suo contenuto.

Il decreto 122 / 2005 impone ai costruttori ed ai venditori di nuovi appartamenti, nonchè alle eventuali cooperative di garantire con una fideiussione bancaria o con una polizza assicurativa (rilasciate da primari istituti di credito), tutte le somme versate dagli acquirenti di  detti immobili, prima del contratto notarile.

Tale decreto garantisce l’acquirente nel caso che la ditta o la cooperativa entrino in crisi finanziaria, per cui chi ha anticipato il denaro, non rischia più di perderlo come avveniva puntualmente in passato, con la rovina di intere famiglie, ma pone l’acquirente che ha versato il denaro, in condizione di richiederne la restituzione all’istituto di credito o all’assicurazione che hanno prestato la fideiussione.

L’assicurazione o la banca, potranno poi , a loro volta, rivolgersi all’impresa in crisi, per essere risarciti.

E’ interessante sapere che le spese per la sottoscrizione della garanzia sono a carico dell’impresa , anche se poi , in definitiva verranno pagate dal cliente con un incremento , anche se limitato, del prezzo di acquisto.

Grazie a questo decreto legislativo chi acquista un appartamento in costruzione ha oggi maggiori certezze, dovute al fattore fideiussione che sta ad indicare la serietà e la solidità della ditta costruttrice, che in caso contrario, difficilmente riuscirebbe ad ottenere tale garanzia da una banca o da una primaria agenzia di assicurazioni.

Qualora la ditta si trovi comunque in difficoltà, il denaro versato dall’acquirente ed anche ogni altro corrispettivo ( per esempio una permuta) potrà essere recuperato.

Tale decreto ha praticamente eliminato l’abituale uso di versare alla ditta somme al nero al fine di abbassare gli oneri fiscali al momento del contratto.

Quindi maggiore correttezza nei contratti, ma anche maggiore tranquillità per le famiglie.

Nel caso di fallimento della impresa o della cooperativa, l’acquirente deve inviare alla banca o alla compagnia che hanno prestato la fideiussione, una raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegata tutta la documentazione inerente il suo credito.

L’importo dovuto dovrà essere rimborsato all’acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

L’istituto che ha prestato la fideiussione, non potrà pretendere che il cittadino si rivolga all’impresa per riottenere il denaro, nè potrà trovare scusanti circa il fatto che il costruttore non ha pagato tutti i premi previsti per detta polizza.

Vi è una sola motivazione affinchè ciò non si verifichi, e cioè che il curatore del fallimento si assuma per conto proprio gli obblighi dell’impresa di costruzione, sostituendosi completamente ad essa nell’impegno di consegnare in ogni caso l’immobile finito.

La stessa legge prevede che venga prestata anche una polizza della durata di 10 anni (della quale parleremo prossimamente) che salvaguardi l’immobile da danni derivati da gravi difetti o da rovina.

Il lettore comprenderà quanto sia importante conoscere a fondo questa normativa, che tende a tutelare interi nuclei familiari da un possibile disastro economico.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

6 commenti

  1. salve..nn sò se probabilmente questo sia il sito giusto per chiarire un mio dubbio,ma se si parla di case,costruzioni e via dicendo..ci sarà qualcuno che saprà spiegarmi un pò!
    Abito in un piccolo paese il quale essendo (zona verde,come dicono loro..) nn si può edificare,ma un costruttore qualche anno fà ha acquistato un casolare vecchio mezzo demolito e facendo un abbattimento ne ha realizzato 2 bei appartamenti con entrate separate,mi spiego meglio:
    Piano terra 2garage separati,al primo piano il primo appartamento con entrata scale sulla destra,al secondo piano l’ultimo appartamento con una piccola terrazzina e le scale per l’entrata sulla sinistra.Devo dire che chiunque lo vede ha fatto un bel lavoro..Dopo essere stato publicato su un volantino di un’agenzia immobiliare ad un prezzo altrettanto buono (se così posso definirlo)ho pensato di contattare l’agenzia e di voler vedere anche il suo interno.
    Dopo tante spiegazioni,giri e rigiri il giorno dopo abbiamo ricontattato l’agenzia perché volevamo acquistare l’appartamento al primo piano,dopo un paio di accordi per il prezzo abbiamo saputo che queste abitazioni nn si possono intestare.ma come..nel momento in cui sono venuta a vedere l’abitazione ho chiesto se stava tutto a norma,se i documenti erano ok,se c’era qualche problema,ecc..e questo ora mi dice che se nn gli lascio almeno il primo assegno di caparra lui nn può farmi vedere i documenti!ma quale caparra,quale assegno,io nn voglio dare soldi a nessuno se nn posso intestarmi sta benedetta casa,pago tanti soldi x poi ritrovarmi con una casa che nn si potrà intestare..Allora mi chiedo(visto l’ignoranza in materia)perché questi appartamenti nn si possono intestare?hanno problemi col vicinato,nn ha seguito delle norme?si potranno davvero in seguito mettere intestate?cè qualcuno a cui posso rivolgermi prima che si debba fare per forza questo assegno di caparra..cosa che io proprio nn voglio fare!
    Scusate il giro di parole,ma spero che ci sarà qualcuno che mi risponderà presto..grazie anticipatamente.

  2. Per Anna 81.
    Un consiglio che ti diamo è quello di fare effettuare degli immediati controlli presso l’ufficio Edilizia Privata del Comune, per vedere se sono in regola con i permessi di costruzione.
    Devi controllare inoltre presso l’Ufficio dei registri immobiliari a chi risulta intestato l’immobile e se sopra ci sono delle ipoteche.
    Tali compiti sarebbe opportuno che tu li lasciassi ad un tecnico professionista (tipo geometra), pratico del mestiere.
    Ti suggeriamo di farlo prima di effettuare il compromesso e lasciare qualsiasi caparra.
    Amedeu e c.

  3. Salve, all’interno di un fabbricato, ricostruito con le legge 219, io sto acquistando il primo ed il secondo piano compreso un garage di pertinenza. L’immobile e’ in stato di identificazione, pero’ un “proprietario di un garage 16 mq.” nel senso che di fatto non lo è perche deve fare prima 8 successioni etcc., non vuole identificare perche la spesa e’ alta per tutti gli eredi. Naturalmente il giorno che si va dal Notaio per l’identificazione basta che manca 1 persona e tutto va a monte e su questo non ci piove. Volevo sapere è possibile che solo 1 soggetto puo’ fermare tre vendite e quali sono eventualmente i suoi obblighi atteso che al momento loro comunque non hanno fatto nessuna successione?. Vi ringrazio cordialmente

  4. Per Giuseppe.
    Per il passaggio di un diritto reale da una persona all’altra, occorrono le persone autorizzate alla vendita oltre che gli acquirente.
    Per risolvere questo problema devi parlare con il tuo notaio.
    Se il garage corrisponde come ubicazione al preesistente(?) potrete fare il contratto lasciando da definire quest’ultimo.
    Amedeu e c.

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