Legge 73 del 22 maggio 2010. Lavori senza DIA

In data 25-05-2010 (legge 22 maggio 2010 n° 73) è stato convertito in legge, con modificazioni,  il decreto-legge 25 marzo 2010 n° 40 che all’articolo 5 modificava il DPR  6 giugno 2001 n° 380 (Testo Unico Dell’Edilizia).

La legge n°73 del 22 maggio 2010 che modifica a sua volta l’articolo 6 del succitato  DPR 380/2001 permette di eseguire interventi di Manutenzione Straordinaria comunicando per scritto al Comune, prima di aprire il cantiere, l’inizio dei lavori, con allegati il progetto e una relazione tecnica a firma  di un professionista abilitato. Non sarà quindi più necessario attendere i 30 giorni prima di incominciare i lavori.

Alla Comunicazione da inviare al Comune si devono allegare le autorizzazioni  obbligatorie, i dati identificativi dell’impresa che effettuerà i lavori e la dichiarazione de ltecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente.

Di seguito vi riportiamo per la dovuta lettura il contenuto delle pagine della  Gazzetta Ufficiale  serie generale 120 del 25-5-2010 con le ultime modificazioni:


«Art. 5. – (Attività  edilizia libera). – 1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (L). – (Attività  edilizia libera). – 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’ attività  edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché  delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislative 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
   2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unita immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

  3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
   4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
   5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
   6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la discipline di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
   7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione  è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
   8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto  dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e ridotto a trenta giorni".
  

  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     Dopo I’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica). – 1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislative 1° agosto 2003, n. 259, dopo I’articolo 87 è inserito il seguente:

"Art. 87-bis. – (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti), – 1. Al fine di accelerate la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonchè  di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti".

  2. Il comma 15-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l’ente gestore dell’infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 4"».

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

 

di
amedeu

145 commenti

  1. Una rigorosa applicazione dell’art.6, comma 4) della L. 22.5.2010 n.73 richiede che per un qualsiasi intervento di cui al comma 2a) – prendiamo il caso di una qualsiasi opera interna – un’azienda piccola o grande o un Istituto Bancario non possono far firmare la prevista relazione tecnica ai tecnici del proprio Ufficio tecnico in quanto essi hanno rapporto di dipendenza con il committente mentre invece possono utilizzare i medesimi tecnici per interventi urbanistici ben più rilevanti (ad es. per nuove costruzioni) !!!
    Oppure sono io che ho capito male?

  2. Per Roberto.
    Il comma 4 dell’articolo 6 della legge 73/2010 è molto chiaro a tale proposito, e non ha bisogno di spiegazioni ulteriori, ma va accettata come approvata.
    Cita testualmente:
    “Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che ………………”.
    Amedeu e Lampa

  3. In seguito ad una sentenza definitiva ed esecutiva della Corte Suprema di Cassazione che recita “arretramento della porzione del, locale aperto, antistante il fabbricato X (esclusa la sopraelevazione) ho abolito il muro di cinta a confine alto mt 3,90 e1/10 del solaio di copertura per ottenere la distanza minima finestrata di mt 7,50.E’ possibile ricostruire il muro di cinta di mt 2,90 avendo precedentemente alla sentenza avuto la licenza edilizia ed ottenuto il condono per la differenza,da mt 2,90 a mt 3,90.Secondo lei ,tenendo conto della sentenza, il solaio doveva essere demolito? E di quanto?In più dopo aver demolito ho presentato una Dia completa che ha avuto esito negativo dopo i 35 giorni, cosa mi suggerisce?

  4. Per Felicia.
    E’ materia essenzialmente legale e ti suggeriamo di rivolgerti all’avvocato che ti ha seguito in questo contenzioso.
    Amedeu e c.

  5. buonasera, sono Antonio vorrei avere maggiori chiarimenti in riguardo le nuove disposizioni (legge 22 maggio 2010 n° 73)
    sono proprietario di un fabricato uso abitativo con un terreno attaccato alla costruzione e vorrei realizzare un’area di parcheggio interrato con la legge tognoli.
    posso procedere con la legge di cui sopra citata?
    grazie anticipatamente

  6. Per Antonio.
    La legge n° 73/2010 all’articolo 6 comma 2 punto c, rende possibili testualmente:
    “c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati………….”
    La legge 24 marzo 1989 n° 122 /detta Tognoli) prevede all’articolo 9 : ” I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.”
    Fra le due leggi, andrebbe interpretato cosa si intende per “area di sosta”, fra l’altro esterne. A nostro avviso, non area di parcheggio interrato.
    Inoltre, sempre secondo il nostro parere, la realizzazione di un parcheggio interrato, anche se ad uso privato, è difficoltosa sotto ogni punto di vista, ad iniziare dalla progettazione, per cui difficilmente potrà essere risolta con la legge 73/2010.
    Amedeu e Lampa.

  7. il mio appartamento è dotato di terrazzo a livello del fabbricato. Vorrei sapere se posso chiuderlo, con materiale amovibile. Grazie

  8. Per Angelantonio.
    Può darsi che tu possa farlo, comunque occorre sempre l’autorizzazione comunale, sia essa concessione, Dia o Scia (come adesso chiamano la comunicazione di inizio attività).
    Ti conviene infformarti presso l’ufficio Edilizia Privata del tuo Comune.
    Amedeu e c.

  9. Come impresa edile, spesso eseguiamo lavori di ristrutturazione chiavi in mano su appartamenti dove i ns clienti ci chiedono di occuparci anche della pratica per il recupero fiscale del 36%. Nel modulo dell’Agenzia delle Entrate per la domanda relativa al 36%, è prestampato se è stata presentata DIA al comune, ora, potendo con la L. 73/2010 realizzare lavori di straordinaria manutenzione senza DIA, come bisogna comportarsi per il recupero fiscale del 36%?

  10. Per Augusto.
    E’ proprio notizia di questi giorni che la DIA non scomparirà del tutto; quindi per quei lavori che ricadono sotto di essa dovrà essere sempre seguito lo stesso iter.
    Per La SCIA di cui alla legge 73/2010, purtroppo è ancora tutto “in itinere”, per cui bisognerebbe sentire il responsabile dell’Agenzia delle Entrate della tua zona.
    Poi tutto entrerà nella normalità,compreso i nuovi modelli da riempire, ma ci vorrà un poco di tempo.
    Amedeu e c.

  11. Ho presentato a giugno del 2010 una comunicazione di manutenzione straordinaria ai sensi della legge 73/2010. Tutto a posto, fino a quando, ho dovuto fare una leggera variante (ho realizzato un tramezzo inclinato al posto di perpendicolare ad un muro) e il Municipio mi ha chiesto di pagare 150 euro, spiegandomi che era una disposizione interna. Ma come se prima era esente dai paganti, adesso devo pagare? Ma non è una legge nazionale? Come mai a Roma qualiasi Municipio fa come gli pare? E’ leggittimo?

  12. Per Alice.
    Euro 150 è una cifra modesta e probabilmente si riferisce ai diritti di segreteria.
    Altrimenti non troverebbe giustificazione.
    Amedeu e c.

  13. Si si riferisce ai diritti di segreteria, ma è mai possibile che a Roma a seconda del Municipio dove vai a presentare le pratiche , abbiano tutti qualcosa di diverso l’uno dall’altro? Negli altri municipi finora non mi è mai successo, adesso in questo municipio si. Il mio problema da tecnico, è che devo segnalare queste cose al Condominio, e alla fine, chi sembra impreparata sono io. La settimana scorsa ho fatto un variazione per un appartamento e non mi hanno richiesto nulla, mentre in quest’altro Municipio mi hanno detto che la cifra ora da pagare è di 250 euro, ma trattandosi di una variante hanno deciso di far pagare la metà! E poi uno si lamenta che le persone non vogliono fare i documenti in regola!!!

  14. Per Alice.
    Comprendiamo il tuo sfogo, in quanto ciò che dici non dovrebbe essere, ed invece lo tocchiamo con mano tutti i giorni.
    Parli delle differenze dei diversi Municipi di Roma, ma è comune in tutte le citta della nostra bella Italia.
    Uniformare gli standards di comportamento nel nostro paese, perchè in fondo si tratta di questo, risulta molto difficile.
    Riteniamo che alla base di tutto vi sia solo una mancanza di coordinamento generale, in carenza del quale ogni nave “veleggia” come meglio può.
    Comunque le critiche non devono essere mai distruttive e noi tutti ci auguriamo che con il tempo le cose “vadano ancora meglio”.
    Amedeu e c.

  15. Salve, ho acquistato un immobile in fase di ristrutturazione. Il proprietario mi ha detto che è stata fatta una richiesta senza dia (legga 73 art. 5) ma non mi vuole comunicare in che data è stata fatta ed inoltre allunga i tempi per rendermi disponibile l’immobile (abbiamo stipulato solo il compromesso, il rogito a fine lavori) dicendomi che ha il timore di controlli da parte delle autorità competenti. Ma con questa legge è possibile che il comune invii dei controlli? è previsto un termine massimo per la fine dei lavoro? Inoltre dopo quanto tempo dalla comunicazione di fine lavori sarà disponibile la piantina catastale aggiornata? Grazie

  16. Per Michela.
    Da come stai presentando la tua domanda sorge spontaneo dirti di recarti all’Ufficio Edilizia pivata del Comune per chiedere informazioni inerento la pratica cui tu hai accennato.
    Portati eventualmente dietro copia del compromesso.
    Sapranno sempre consigliarti per il meglio oltre che a farti visionare la pratica e ragguagliarti sui quesiti vari
    Qualora tu non trovassi traccia della richiesta presentata, vai all’Ufficio Protocollo del Comune e cerca di rintracciarla.
    Facendo il compromesso avrai certo dato una caparra.
    Nel sito cerca i termini compromesso e caparra e leggi gli articoli relativi.
    Amedeu e c.

  17. Caro Amedeu,
    complimenti sei molto preciso.
    1 vorrei sapere se a Roma bisogna pagare qualche cosa. (per la dia o scia ?)
    2 per demolizioni/ricostruzioni tramezzi si applica l’art.5
    3 e se iniziati i lavori ci potrebbe stare qualche verifica dei vigili urbani e trovare qualcosa che non va
    4 se bisogna dichiarare un inizio e un fine lavori

  18. Per Vittorio.
    Purtroppo le novità restano tali per molto tempo e ugualmente i dubbi su tali novità.
    Fra l’altro alcune Regioni non hanno ancora accettato la SCIA.
    Comunque.
    DIA o SCIA: non cambia nulla agli effetti della dichiarazione di inizio e fine lavori.
    Le verifiche dei Vigili Urbani addetti al controllo edilizio possono sempre avvenire, in quanto i medesimi devono controllare tutta l’attività edilizia e scoraggiare l’esecuzione dei lavori abusivi.
    Non dimentichiamo che DIA e SCIA devono essere seguite da un Progettista – Direttore dei Lavori ed avere i nulla osta di tutti gli Enti interessati.
    Rispetto al pagamento nella città di Roma, devi passare dall’Ufficio addetto e riformulare la domanda.
    Amedeu e c.

  19. IO HO FATTO LA SEGUENTE MODIFICA:
    NELLA CUCINA AVEVO LA PARETE ATTREZZATA SULLA SINISTRA HO SPOSTATO GLI ALLACI NELLA PARETE DI DESTRA CHE CONFINA CON LA SALA COSI DA CREARE SALOTTO ANGOLO COTTURA E RECUPERARE UNA STANZA .
    QUESTO INTERVENTO COME SI DEVE CONSIDERARE ?
    GRAZIE

  20. Per Enzo.
    E’ necessaria una DIA
    Purtroppo nella cucina passano tutti gli impianti (elettrico, gas e idrico), per i quali occorre presentare le pratiche in Comune corredatate da un progettino delle ditte che effettuao tali interventi e accompagnate dai relativi DURC.
    Amedeu e c.

  21. Ho presentata la C.I.L. (73/2010) alla fine dei lavori è necessario presentare:
    a – la certificazione di fine lavori;
    b – la variazione catastale secondo l’art. 34-quinquies, comma 2°, lett.b) del
    legge 09.03.2006, n. 80.

  22. Per Rocco
    Nonostante la, legislazione non ne parli, i Comuni seguitano a chiedere la fine dei lavori.
    Per cui, se non trovi l’eccezione, devono essere presentati.
    Amedeu e c.

  23. Salve sono Alessandro, ed in data 4/11/2010 ho presentato al comune la DIA per iniziare una attivita di somministrazione cibi e bevande ( bar ) non sapendo della scia.
    Mi hanno fatto 10 giorni dopo un verbalone perche non avevo la scia.
    Ma comunque il comune la dia benche oramai scalzata dalla cia , me l’ha accettata!!!!! Secondo voi è giusto??

  24. Per Alessandro.
    Fare gli arbitri non è nostro compito, ma dare solo modesti consigli o spiegazioni.
    Fra l’altro non conosciamo bene la sequenza dei fatti.
    Amedeu e c.

  25. Gentilmente, ho una figlia disabile al 100% vorrei sapere se per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel comune di Roma è possibile fare un cambio di destinazione d’uso, da cantina, ad uso abitativo. Grazie ANTONIO

  26. Antonio.
    Dal punto di vista tecnico riteniamo che non si possa trasformare un ambiente interrato in una civile abitazione.
    Comunque, vista la situazione disagiata nella quale ti trovi, prova a contattare gli amministratori del Comune per eventuali soluzioni alternative.
    Amedeu e c.

  27. salve vorrei comprare una casa nel municipio XI di Roma attualmente adibito ad uso ufficio. E’ un appartamento di 130 mq e vorrei trasformarlo una piccola parte a studio per psicologo e camera d’attesa ed il restante ad uso abitativo. Vorrei sapere se è possibile, quale legge e procedura regola la trasformazione da ufficio ad abitazione e quanto costerebbe.
    Grazie

  28. Per Paolo.
    La possibilità esiste, solo che devi informarti su alcuni dettagli.
    Vedere se per tale immobile la zona di Piano Regolatore Generale non comprenda solo destinazione ad uffici.
    Se no, i vani per abitazione devono rispettare i parametri edilizi, ed in particolare l’altezza (mt 2,70 per le abitazioni).
    Puoi informarti direttamente presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune, anche per quanto riguarda il pagamento degli oneri e del costo di costruzione.
    Dopodichè dovrai contattare un tecnico professionista abilitato.
    Amedeu e c.

  29. NELL’EDIFICIO DELLA MIA ATTIVITA’ DI TRASPORTI HO UN PIANO DI CARICO IN MURATURA CHE DEVO DIMINUIRE DI 2 MT. DI PROFONDITA’ E 5MT. DI LUNGHEZZA NEL LATO DESTRO PER POTER FAR ENTRARE NEL MAGAZZINO UN AUTOCARRO NUOVO PIU’ LUNGO DEI PRECEDENTI.
    VORREI SAPERE CHE TIPO DI DOCUMENTI DEVO PRESENTARE IN COMUNE.
    GRAZIE SALUTI

  30. Per Agnese.
    Se è un piano di carico rilevato per accostare gli autocarri, rientra in una SCIA,
    in quanto non vai a toccare strutture portanti o modifiche ai prospetti.
    Quindi per effettuare subito i lavori, necessita solo una comunicazione al Comune, con accompagnato un progettino firmato da un tecnico abilitato,
    Amedeu e c.

  31. Vorrei sapere quali sono i lavori che si possono realizzare con le nuove normative introdotte dalla legge di conversione n. 73/2010.

  32. Per Elisabetta.
    Oltre ai lavori previsti nell’articolo dal quale ci hai scritto, devi verificare in Comune, per la tua Regione, a quali altri lavori è stato ampliata tale legge.
    Amedeu e c.

  33. Avendo letto i commento (a proposito complimenti per la precisione delle risposte) faccio presente che i diritti di istruttoria al Comune di Roma sono stabiliti dalla del. C.C. 68/2010 che, purtroppo, non tutti i municipi applicano.
    Cordiali saluti

  34. domenico Giuliano

    Nel mio condominio dobbiamo fare la ristrutturazione delle facciate con interevnto ai frontini dei balconi, tinteggiature delle facciate e rifacimento della pavimentazione dei balconi.
    In questo caos normativo, posso fare semplicemente una comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. 6 legge 22/5/2010 n° 73 o debbo fare la SCIA.
    In entrambi i casi devo comunque presentare la vecchia dicumentazione che si presentava con la DIA.
    Grazie

  35. Buongiorno, vorrei sapere se l’unificazione di due alloggi adiacenti, mediante apertura di porta di collegamento, implica un incremento dei parametri urbanistici, per cui non posso utilizzare la comunicazione di attività libera oppure no.
    Grazie

  36. Per Cesare.
    L’articolo 6 comma 2 cita:
    “a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unita immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;”
    Nel tuo caso non vi è aumento di unità immobiliari, anzi il contrario.
    La frase “incremento di parametri urbanistici” non è molto chiara, in quanto se i vani rimangono tali, con finestre, altezza ecc., vi sarebbe solo un aumento della superficie utile dell’appartamento.
    E’ una di quelle frasi che dà adito a false interpretazioni, per cui devi sentire come si comporta in questi casi l’ufficio urbanistica del tuo Comune.
    Amedeu e c.

  37. Salve vorrei un’informazione. Ho realizzato un angolo cottura in soggiorno senza assolutamente spostare gli impianti (la parete è confinante, il tecnico ha soltanto girato gli attacchi verso il soggiorno e tutto è ripristinabile). Inoltre ho realizzato una spalletta in cartongesso che racchiudesse lateralmente i mobili cucina (una sorta di L). Avrei dovuto aprire una DIA? a che cosa potrei andare incontro? e che cosa posso fare eventualmente per regolarizzare la cosa?
    Grazie anticipatamente.

  38. Per Cristina.
    Ci sembra che i lavori che tu hai eseguito siano essenzialmente di sistemazione di un arredamento interno.
    Noi staremmo tranquilli.
    Amedeu e c.

  39. Grazie mille per la tempestiva risposta, mi sento più sollevata adesso. Solo una cosa giusto per essere sicura….. ho dimenticato nella domanda precedente di specificare che la parete confinante è quella della vecchia cucina (adibita adesso a stanzetta di sgombero) nuova cucina (angolo cottura in soggiorno) per tanto il tecnico si è soltanto limitato a girare di 180° gli attacchi lascinando gli scarichi nella loro posizione originale.

    La spalletta in cartongesso che racchiude laterlamente la cucina è pavimento/soffitto è aperta sul soggiorno, è un unico ambiente; se non ho capito male in questo caso con questi interventi non ho ne eliminato ne aumentato i vani giusto?
    Mi scuso per la lunghezza della domanda ma delle volte è davvero difficile interpretare i regolamenti. Grazie ancora per la disponibilità.

  40. Per Cristina.
    Se è così, va bene.
    Amedeu e c.

  41. sono a richiedere il seguente quesito, ho acquistato un’appartamento nel 11/2003, lo stato di vendita era quello che risultava nelle piantine catastali ( 1 vano + bagno).
    Quest’anno ho messo in vendita l’appartamento e il tecnico del notaio della parte acquirente, mi ha posto il problema che il vecchio proprietario, che ha acquistato l’appartamento nel 1991, non ha mai presentato
    DIA per la costruzione del bagno. Ora mi chiedo è possibile avere una piantina catastale aggiornata nonostante manchi questa DIA? Quindi è possibile vendere l’appartamento nello stato attuale oppure devo presentare qualche permesso di costruire in sanatoria, anche se il bagno era già stato fatto prima che lo acquistassi?

  42. Per Pasquale.
    Scusa la risposta in ritardo, ma la tua richiesta ci era saltata.-
    Il catasto non è “probatorio”, cioè non è dimostrativo, per cui le planimetrie catastali valgono fino ad un certo punto.
    Ciò che conta invece è l’autorizzazione comunale, e se questa non esiste va richiesta (in questo caso sotto forma di sanatoria onerosa).
    Il tuo tecnico dovrà regolarizzare tale situazione prima del contratto.
    Amedeu e c.

  43. mi sono rivolto a un tecnico x un rifacimento di una facciata e mi a fatto la cosidetta (dia) nonche mi e stata bocciata perche ci voleta la panoramica. l’abitazione si trova in aperta campagna ed e vicino a un fiume ed stata
    di nuovo bocciata perche adesso chiedono la scia quale la pratica giusta?ce bisogno d avvero di tutto queste pratiche x intonacare una facciata che sta cadendo in pezzi grazie

  44. Per Toni.
    Quando dici panoramica intendi “paesaggistica”?
    E’ strano però che una volta che tu hai adempiuto a quanto richiesto sul vincolo paesaggistico, adesso ripieghino sulla SCIA che è la comunicazione di inizio dei lavori corredata da tutti gli elaborati firmati da un tecnico e dai pareri competenti.
    Dato che c’era la DIA potevano benissimo mandare avanti quella.
    Ciò lo scriviamo sulla base di quello che naturalmente ci hai comunicato tu.
    Amedeu e c.

  45. Buongiorno,

    dovrei ristrutturare la mia casa eseguendo questi lavori:

    -finestre
    -porte
    -impianti
    -tirare giu una parete

    Premesso che sono un ingegnere abilitato all’albo, posso presentare io il CIL per la mia ristrutturazione?
    mi basta il CIL per questi lavori?
    Il CIL e sufficiente per pagare l’iva al10%?

  46. Per Lino.
    Stando all’art 6 comma 4 della legge 73/2010 che cita testualmente:
    “4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.”
    non potresti (ristrutturazione pareti ecc.).
    Per le finestre se cambi tipo e colori non rientrano nella ordinaria manutenzione (comma 1) per cui rientreresti ugualmente nel comma 4 con il relativo pagamento normale dell’IVA.
    Amedeu ec.

  47. con una C.I.A. art. 6 lettera “c” che descrive pavimentazioni e finiture……, posso fare l’ampliamento di un piazzale per un’attività in zona a destinazione produttiva??? L’intervento consiste in uno strato di materiale frantumato con sovrastante posa di ghiaia e realizzazione di fognatura adeguata lle normative vigenti.
    Eventualmente se non con una C.I.A. si può fare con una S.C.I.A.???

  48. Per Miranda.
    Purtroppo, trattandosi di zona produttiva, riteniamo che al Comune non basti una SCIA, ma ti chiederanno una DIA.
    Amedeu e c.

  49. Salve vorrei un’informazione. Lo scorso anno ho comprato, in condominio, un’appartamento con terrazzo a livello di proprietà esclusiva. Dopo sei mesi dall’acquisto e dopo aver ottenuto l’autorizzazione condominiale, a causa del forte vento e delle continue infiltrazioni d’acqua, senza alcuna autorizzazione comunale l’ho chiuso – struttura in legno lamellare, lateralmente con infissi in alluminio e vetro camera mentre il tetto in legno con pannelli termoventilati.
    Avrei dovuto aprire una DIA? a che cosa potrei andare incontro? e che cosa posso fare eventualmente per regolarizzare la cosa?
    Grazie anticipatamente.

  50. Per Linus.
    Si tratta di un aumento volumetrico e modifica esterna.
    Devi rivolgerti presso l’ufficio Edilizia Privata del tuo Comune e domandare cosa puoi fare per ottenere la costruzione di una veranda chiusa come tu hai fatto.
    Può darsi che nella tua Regione, il Piano Casa conceda tale possibilità, nel qual caso potresti cavartela con la sola pena pecuniaria (?).
    Amedeu e c.

  51. Salve,
    Vorrei avere un consiglio su come muovermi. La situazione è la presente: sono stati effettuati dei lavori di demolizione di due tramezzi, in abitazione civile a Roma, senza nessun tipo di comunicazione al Comune.
    Sono in dubbio se predisporre la pratica secondo la legge Art. 37 comma 4 DPR 380/01 oppure secondo Art. 5 D.L. n. 40/2010 comma 7.
    In poche parole, devo presentare una D.I.A. in sanatoria o la C.I.L. in sanatoria per opere già eseguite?

    Grazie mille!

  52. Per Susanna.
    Sai che in tale materia c’è ancora una confusione quasi totale,.
    A parere nostro devi presentare una DIA.
    Amedeu e c.

  53. Buongiorno,
    il mio vicino e’ dal mese di genniao che fa lavori di risturazione e smontamento impianti industrili senza aver posto il cartello della dia e senza avere le sicurezze necessarie, come si puo’ fare per vedere se e’ tutto a posto?
    grazie per la rispsota.

  54. Per Stefania.
    Sei sicura che non effettui lavori di “edilizia libera” tipo ordinaria manutenzione ecc. e di cui all’articolo dal quale ti rispondiamo?
    Altrimenti devi recarti in Comune presso l’Ufficio Edilizia Privata e chiedere se il tuo vicino è autorizzato ad eseguire la ristrutturazione della quale parli.
    Amedeu e c.

  55. potrei sapere quanto costa piu o meno la costruzione di una casa di circa 150mq su unico livello compresa di tamponatura esterna?

    cordiali saluti

  56. Per Gabriele.
    Abbiamo sempre sostenuto che per conoscere il costo di una casa occorre un preventivo effettuato su un disegno completo di piante, prospetti e sezioni.
    Comunque le agenzie immobiliari e molti professionisti valutano solo il costo di costruzione (altre spese escluse) dai 1100 ai 1300 € al mq (dipende dalle Regioni e dalle zone).
    Amedeu e c.

  57. Ti chiedo come interpreti il comma 7 dell’art. 6 D.P.R. 380/01 che riporto “La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.”
    Grazie mille e buon lavoro.

  58. Per Vale.
    Sì, è una somma così modesta che praticamente sembra invitare molte persone a trascurare l’invio della comunicazione di inizio lavori e la relazione tecnica del professionista che li segue: il consiglio che comunque noi diamo è quello di provvedere sempre prima di iniziare le opere, anche perchè i lavori potrebbero essere interpretati in maniera non corretta dai tecnici comunali che Ipoteticamente, in itinere, possono fare un sopralluogo.
    Amedeu e c.

  59. Ciao
    per dei lavori di ristrutturazione a casa, un architetto mi ha chiesto 1.000 eur per la DIA e 450 eur per la variazione catastale (il tutto escluso spese, oneri, bolli e tasse).
    secondo voi è un prezzo giusto?
    grazie a tuttie buona giornata

  60. Per Angela.
    Ci sembra una richiesta più che onesta.
    Amedeu e c.

  61. Salve!Da quallche mese sono iniziati i lavori per la costruzione della mia casa.Rispetto al progetto iniziale intendo modificare l’andamento di un muro perimetrale che, stando al progetto, dovrebbe essere una linea dritta,io invece vorrei che avesse un andamento diverso.
    Cosa devo fare?Si presenta al comune una variante in corso d’opera?Se sì,in quanto tempo si riceve una risposta dal comune?Nel frattempo,in attesa della risposta,i lavori possono continuare?
    Grazie

  62. Per Domenico.
    Modificando il progetto devi presentare una variante.
    Di regola dovresti aspettare l’approvazione della variante, in quanto nel caso di mancata approvazione della stessa ti troveresti in grosse difficoltà.
    Amedeu ec.

  63. salute,vorrei riorganizzare gli spazi di casa a Roma Mun.15,ho preparato i documenti per la CIL, ma riguardando la piantina mi hanno “bocciato” una stanza da 7,5 mq che vorrei dedicare a studiolo domestico. Ho approfondito e: se camera da letto deve essere minimo 9mq(singola) e se ha una finestra (come nel mio caso) per essere ad es. sgabuzzino non può superare i 4 mq. Al comune sembrano convinti che o sono 9 mq o non posso avere tale vano, forse potrebbe passare come “corridoio”. Sto approfondendo l’argomento ma non ne esco fuori facilmente.
    Se mi passano il corridoio vario i parametri urbanistici (avrei una camera da letto in meno)?
    farò la verifica dei vani catastali con il docfa se varieranno è necessaria anche la modifica dell’attestato di agibilità o basta l’aggiornamento della pianta catastale?
    è mai possibile che non si possa realizzare una stanza piccola e non volerci mettere un letto?
    In attesa di una risposta faccio i miei complimenti.

  64. Per Sara.
    Tale vano puoi benissimo averlo superando tutti i tuoi problemi. Devi però presentarlo come ripostiglio, o dispensa, o locale sgombero.
    Amedeu e c .

  65. ho appena acquistato appartamento nel comune di Torino quasi nuovo (costruito 2005) e vorrei buttare giù un pezzo di muro tra cucina e soggiorno (che già comunicano tra di loro). In seguito a questi lavori rimarrebbe un unico ambiente (e non più soggiorno e cucina). Cosa mi consigliate di fare? (DIA, SCIA: tenendo conto non solo dei costi, ma anche delle tempistiche… devo entrare in casa e i 30 giorni di attesa mi complicano le cose…)
    grazie

  66. Per Luca.
    Se trattasi di parete interna non portante puoi seguire quanto contenuto nella legge 73/2010 articolo 6 comma 2 (leggi anche i commi 3 e 4) e di cui al nostro articolo dal quale ti rispondiamo)
    Nel caso di muro portante, occorre la DIA, con pratica antisismica ecc.
    In ogni caso devi avere un tecnico che effettui anche la Direzione dei lavori.
    Amedeu e c.

  67. Nella casa che abbiamo al mare ai Lidi di Comacchio abbiamo installato nel terrazzo fronte mare delle tapparelle nel settembre 2009 ai primi di luglio 2011 mi è arrivata una A.R.dal Comune stesso una comunicazione inizio di procedimento per presunte violazioni in materia urbanistica Art.D.P.R. 06/06/2001.N.380, aRT. 2 L.R 21/10/2004 N.23,Regolamento edilizio,legge 07/08/1990.n.241,mi chiedo se dovevo fare una domanda al Comune?
    Distinti Saluti

  68. Per Augusto.
    Devi recarti immediatamente presso l’ufficio comunale indicato nella suddetta comunicazione dove ti informeranno esattamente dell’abuso edilizio fatto.
    Con tapperelle stai ad indicare delle finestre (tipo alluminio anodizzato)n a chiudere il terrazzo?
    Se è così occorreva una DIA e non tutti i Comuni autorizzano la chiusura di terrazzi.
    Comunque per meglio saperne di più informati presso l’ufficio suddetto e domanda se puoi sanarlo (sulla base di leggi della tua Regione) o se invece è soggetto a denuncia e demolizione.
    Dopodichè saprai come muoverti.
    Amedeu e c.

  69. Salve,
    ho da pochi giorni fatto il compromesso per l’acquisto di prima casa con versamento caparra confirmatoria che tuttavia rispetto alla planimetria aggiornata fornita dal venditore emergono le seguenti discrepanze:
    1) al piano rialzato un vano accatastato come deposito attrezzi con accesso solo dal patio in realta presenta un’apertura interna parete con porta non censita ed in essa sono da progetto originario gli allacci per uso cucina (attualmente utilizzata come cameretta di 7mq)
    2) anche sulla esterna parete opposta al vano di cui al punto 1 confinante col salone sono presenti gli allacci per l’attuale angolo cottura
    3) nel piano seminterrato sono censite sulla planimetria due cantine con intorno (a forma di C per capirci) intercapedini di 1.4m di profondita senza finestre sulla parete esterna confinante col giardino ne aperture verso le 2 cantine mentre nella realtà su una parete adiacente con la cantina di 16mq e confinante con l’altro appartamento è stata aperta una porta facendola diventare di fatto una cabina armadio con camera da letto e sull’altro lato della stessa è stata analogamente aperta la parete interna dell’intercapedine rendendola di fatto utilizzabile, grazie agli allacci della corrente, per posizionare lavatrice, armadietti di plastica ecc., ed inoltre la parete esterna della stessa, confinante col giardino soprastante, presenta una grande finestra ad apertura angolare (di sicuro 1/8 della sup. calpestabile e con H di 2.70m). Infine sul 3 lato restante dell’intercapedine perimetrale (lato sbancato con altezza inferiore) la stessa è stata chiusa da una parte e aperta con porta per utilizzarla come cantina accedibile solo dall’esterno.
    4) l’altra cantina, avendo doppio accesso sia dall’esterno (confinante con l’intercapedine utilizzata come cantina) che dal disimpegno interno è stata adibita a cameretta (10mq).
    Per cui riassumendo sono presenti :
    – 2 aperture pareti intercapedini H 2.70m a tutta altezza delle dimensioni di una porta
    – una chiusura interna intercapedine H 1.80m sul lato sbancato del giardino perimetrale
    – una apertura porta interna del deposito attrezzi
    Il venditore afferma che tali modifiche non riportate sulla planimetria siano state fatte dal costruttore prima dell’acquisto nel 2006 eda allora non è stata apportata alcuna variazione. Tuttavia col DL 78 del 2010 è necessario che la planimetria corrisponda allo stato di fatto pena l’annullamento dell’atto di vendita che dovrei fare per cui vorrei sapere se si debba presentare una richiesta (DIA/SCIA/CIL) e a chi spetta farla (il costruttore o il venditore con pagamento di relativa penale o una volta acquistata la casa toccheràa me pagare le eventuali conseguenze di accertamento).
    La mia idea era quella far mettere prima in regola al venditore l’accatastamento pena in caso di rifiuto farmi restituire il doppio della caparra in quanto inoltre tale accatastamento ha fatto pure abbassare il valore periziato per la mia richiesta di mutuo.
    Cosa mi consigliate di fare?

  70. Per Germano.
    Nel tuo lungo commento vi sono alcuni aspetti che difficilmente riusciresti a sanate: quale per esempio l’uso di cantina a camera ed una camera di superficie di mq 7 (Minimo consentito 9 mq) ed altri ancora.
    Ti consigliamo di sceglierti un buon professionista della tua zona (geometra ecc) e verificare con lo stesso la situazione reale rispetto a quella approvata ed a quella censita al catasto.
    Potrai prendere così le iniziative del caso. (Annullare il compromesso, fare sanare da venditore il tutto – se possibile- ecc. ecc)
    Amedeu e c.

  71. Salve,
    ho urgente bisogno di sapere quale comunicazione fare per un appartamento dove ho intenzione di togliere un ripostiglio interno al bagno in muratura, abbattere mezza parete divisoria tra ingresso e sala dove attualmente e presente una porta, spostare la porta di collegamento tra cucina e sala su una parete adiacente, invertire vasca e doccia nei due bagni.

  72. Per Carmine .
    Dovrebbero essere lavori da SCIA con presentazione documentazione e direzione lavori in Comune.
    Amedeu e c.

  73. buongiorno ,sto valutando se comprare l’alloggio sopra la mia abitazione (1 casa) con le agevolazioni previste per l’ampliamento.Il mio appartamento ha il giardino che consente la possibilità di posizionarvi una scala che ci unisca all’appartamento sopra attraverso la terrazza di cui è provvisto anch’esso.La metratura di entrambi gli alloggi è troppo esigua per permettere la costruzione di una scala interna(60 e 39 mq).La mia domanda è se è compatibile con le normative in materia l’unione di 2 subalterni dall’esterno.L’immobile si trova a genova nervi in un condominio GRAZIE dell’aiuto

  74. Per Sabrina.
    Devi controllare (anche via internet) cosa dice il Regolamento Edilizio del tuo Comune; quasi sicuramente , però, un appartamento (perchè ci sembra di comprendere che diventerebbe tale) non può essere collegato da una sola scala esterna.
    Sei sicura di non trovare un angolo della casa dove ricavare un riquadro di mt 1,50×1,50 per una scala a chiocciola? Sarebbe sempre più comoda di una scala esterna, specie nei mesi invernali e con pioggia battente.
    Amedeu e c.

  75. Buonasera Amedues
    è un ottimo sito il vostro.
    due giorni fa ho richiesto un parere per la prima volta :
    argomento: dovrei decidermi di comprare un appartamento per mio figlio a Roma vicino la Sapienza
    unico passaggio esterno e obbligato per andare in bagno lungo un “ballatoio esclusivo” al piano terra al centro di Roma. Ci sono soluzioni “sicure” che escludano multe , abbattimenti e facciano rimanere al coperto quando si va in bagno ?
    grazie e buonasera
    Alberto

  76. Per Alberto.
    Avevamo già dato questa risposta, ma forse per una discordanza è andata perduta
    Comunque, secondo il sunto della legge 73/2010 relativa alla libera edilizia, il Comune potrebbe rilasciarti l’autorizzazione (occorrerebbe un disegno e un direttore dei lavori), in quanto si tratta in definitiva di un miglioramento di impianti tecnologici.
    Tale autorizzazione, però è sempre rilasciata “fatti salvi i diritti dei terzi”, per cui ti occorrerebbe l’autorizzazione del condominio.
    Un problema potrebbe derivarti anche da eventuali lamentele scritte dei confinanti, però, ci sembra di capire che l’opera si troverebbe in un cortile interno.
    Comunque ti conviene sempre sentire l’ufficio Edilizia Privata comunale.
    Amedeu e c.

  77. nuova costruzioni .altezza interna .271(268.

  78. Per Luciano.
    Chiarisci meglio la domanda.
    Amedeu e c.

  79. Salve, ma CIA, CIL e DIA sono la stessa cosa? ho un attimo di confusione perchè leggendo la definizione di ognuna mi sembra che posso far le stesse cose sia con una che con l’altra. Grazie.

  80. Per Roby.
    Devi toglierti la confusione leggendo attentamente gli articoli che troverai in questo sito ed inserendo le relative sigle nel pulsante “cerca” in alto a destra della Home.
    Non hai altra alternativa per apprendere, e, purtroppo, non possiamo farti una risposta lunga alcune pagine.
    Amedeu e c.

  81. Per Mario (?)
    Hai demolito 3 pareti interne.
    Forse volevi applicare l’art 6 comma, 2 , lettera a) della legge 73 del 22 maggio 2010, che fa riferimento all’art 1, il quale cita:
    “- 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’ attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislative 22 gennaio 2004, n. 42,…………………….:”
    Per cui dovevi comunicare al Comune ed adeguarti al contenuto dell’art 1.
    Adesso ti conviene scegliere un tecnico professionista della tua zona. il quale ti indirizzi su come sbrogliare tale tua situazione.
    Amedeu ec.

  82. Salve, ho acquistato tempo fa un casa ( vecchi muri perimetrali credo in pietra e reintonacati) dove hanno rifatto il pavimento su un altro pavimento per cui mi ritrovo con gli impianti elettrico, idraulico e termico in buone condizioni anche se senza certificazione, ora vorrei cambiare le porte interne che sono state tagliate e ridotte in altezza per cui la cosa più conveniente ed esteticamente più valida sarebbe quella di posizionare delle architravi più in alto di circa 20 cm ( ho molto spazio in alto) per inserire le nuove porte di 210 cm. Tutte le pareti sono muri non portanti eccetto un muro dove anche se non perimetrale è molto largo ( quello non lo tocco..) . Vorrei farmi il lavoro da solo in quanto inserire delle putrelle come architrave nelle pareti non portanti e rintonacare il tutto mi sembra veramente molto semplice. Devo per forza rivolgermi ad un ingegnere? e aprire una Scia?
    Grazie.

  83. Per Giovanni.
    Le architravi per pareti in forati da cm 8 intonacate (10/12 finite) non si architravano con putrelle, ma con architravi in fondelli di laterizio armati, che si trovano presso tutti i magazzini edili.
    E’ un lavoro da poco (Ammesso che siano pareti come detto e senza lesioni), e si possono fare con la “libera edilizia”.
    Comunque, da tecnici, ti raccomandiamo di fare eseguire la direzione lavori da un tecnico abilitato della tua zona.
    Amedeu e c.

  84. Grazie davvero per la cortese gentile e celere risposta; per motivi di lavoro mi sono spostato da una provincia lontana a Verona e purtroppo qui non conosco direttamente un tecnico abilitato.. come posso fare a contattarne uno ? da quello che ho capito basterebbe un geometra o ci vuole un ingegnere ? costerebbe molto la direzione dei lavori? scusa se faccio domande per te sicuramente banali ma purtroppo non ho competenze burocratiche amministrative in questo campo.
    Da quello che ho capito posso quindi da solo in ” libera edilizia” e seguito da un direttore dei lavori realizzare le architravi delle mie porte? ( non sono un muratore, ma un bidello e per hobby ho fatto già lavori per conto proprio in muratura ( piastrelle, intonaci, piccoli muri e varie decorazioni in cartongesso) e anche di idraulica ( ho realizzato un bagno in pvc ) e ho realizzato semplici circuiti elettrici di illuminazione e di sorveglianza).
    Purtroppo non ho ora il tempo di leggere tutto il tuo blog ma lo farò al più presto perchè vedo che contiene delle perle di conoscenza su un settore che mi piacerebbe tanto approfondire e conoscere.
    grazie per l’eventuale risposta e scusami per le troppe domande.

  85. Per Giovanni.
    Un geometra va bene.
    Amedeu e c.

  86. sul lastrico solare di esclusiva proprietà devo sistemare un box per ricovero suppellettili( sedie stendino etc.).il box è in legno per una superficie complessiva di mq 2,13 ed un’altezza di mt 1,87.Devo chiedere al comune qualche autorizzazione?

  87. Per Luigi.
    Se il box è spostabile e non ancorato alle murature, non occorre alcuna autorizzazione comunale; piuttosto ti servirà quella condominiale, in quanto, pur essendo il lastrico solare di tua proprietà, vai a modificare
    l’aspetto”estetico” dell’edificio.
    Amedeu e c.

  88. Per Marco.
    Per L’impianto elettrico devi rivolgerti da una ditta specializzata che ti dovrà rilasciare la certificazione di regolare esecuzione.
    Per il resto va bene.
    Amedeu e c.

  89. Salve, senza inviare una DIA, qualche anno ho::
    – tolto il tramezzo ed unito la cucina abitabile al saloncino senza però spostare gli impianti di acqua e gas..
    -tolto il tramezzo saloncino/ingresso ricavandone un ambiente unico
    Poichè ho appena messo in vendita l’immobile dovrò necessariamente provvedere alle relative variaziooni catastali. Immagino che dovrò rivolgermi ad un tecnico. Quale potrebbe essere orientativamente il costo del tecnico ed eventuale multa? Grazie. Cordiali saluti. Pino

  90. Per Pino.
    Devi richiederlo ad un tecnico professionista della tua zona, che ti esegua la pratica comunale e quella catastale.
    Amedeu e c.

  91. Nel 2010 ho avuto infiltrazioni di acqua meteorologica dal terrazzo soprastante alla mia abitazione, mi è stato accordato il permesso di prolungamento della falda del tetto di circa 1,5 mt.x12mt. Struttura in policarbonato, sostenuta da 6 piantane in ferro imbullonate al muro antistante.
    Tutto regolare, documentazione presentata dall’ing. che mi assiste, tale opera è costata 1500 euro, oggi ho ricevuto (2012) una richiesta di pagamento oneri dal mio comune di 931 euro.

    A me pare una rapina.

    grazie : Carlo

  92. Per Carlo.
    Strano che siano oneri di urbanizzazione pagati per una tettoia.
    Senti un attimo il tuo ingegnere come ti presentò la pratica: in sanatoria, forse?
    Amedeu e c.

  93. Salve
    siamo in procinto di vendere un’ immobile al quale è stato aggiunto un pezzetto di terreno che prima faceva parte del giardino appartenente alla casa dove abitiamo attualmente (in pratica le due case comunicano tramite questo giardino). è stato fatto ovviamente il frazionamento approvato al catasto e il mappale approvato dal comune, però il notaio ha richiesto per il rogito il permesso di costruire. è davvero necessario farlo per poter vendere?abbiamo già fatto domanda al comune ma i tempi sono lunghi ed il contratto di compravendita sta per scadere. cosa possiamo fare?
    grazie mille

  94. Per Emanuela.
    Hai richiesto al Comune il permesso di costruire? Ma per quale casa?
    Se è per quella che devi vendere, allora è abusiva?
    Se è così, il notaio vuole assicurarsi che l’immobile non sia abusivo.
    Può darsi che effettuando delle visure abbia trovato qualcosa che non torna e vuole fare le cose come prescrive la legge.
    Amedeu e c.

  95. No non è abusiva. c’è stato un cambio nella particella per l’aggiunta di quel pezzo di giardino che prima rientrava interamente nella particella della casa dove abito io. in poche parole è stato fatto un ampliamento della casa che devo vendere per aggiunta del giardino,ma di fatto non è stato costruito nulla. non so se sono riuscita a spiegarmi ma purtroppo non sono del mestiere

  96. Per Emanuela.
    OK.
    Il notaio ti ha chiesto le certificazioni o abilitazioni edilizie a partire dal 1967 in poi?
    Domanda al notaio se può farti il contratto con una fotocopia del Permesso di Costruire comunale che puoi farti rilasciare in carta libera in pochi giorni, al quale seguirà la copia autenticata del Comune (se il notaio vuole questo).
    Altro non sappiano suggerirti.
    Amedeu e c.

  97. Ok, vi ringrazio
    volevo solo capire se questo permesso era veramente necessario o meno perchè questo notaio (ha appena cominciato ad esercitare) si è ricordato di chiedercelo il giorno prima del rogito facendoci perdere un sacco di tempo e avendoci assicurato il giorno precedente che era tutto a posto e non aveva bisogno di altro.
    comunque speriamo di poter risolvere in questo modo, anche perchè serve solo il numero di concessione da mettere sull’ atto e la fotocopia dovrebbe andar bene.
    Grazie mille!

  98. Buonasera,
    stiamo unendo 2 appartamenti, e vorremmo fare altrettanto con i 2 balconi che sono divisi da una parete (muro non portante) che andremmo ad abbattere parzialmente creando un’apertura che metterebbe in comunicazioni anche i 2 balconi. Mi hanno detto che dobbiamo fare richiesta in assemblea condominiale.
    Dal momento che quasi mai viene raggiunto il numero minimo sufficiente per poter prendere determinate decisioni (ad es. conferma dell’amm.re) mi chiedevo se dobbiamo necessariamente sottostare alla “disponibilità” degli altri condomini o esiste una legge che ci tuteli e ci permetta cmq di effettuare questo lavoro di ristrutturazione?
    Ho anche saputo dell’esistenza di una legge (quale?) che mi permette di fare dei lavori per meglio “sfruttare” il mio appartamento.
    Grazie
    Saluti
    Stefano

  99. Per Stefano.
    Per la legge, non sappiamo a cosa ti riferisci, dato che ce ne sono a centinaia.
    Relativamente all’autorizzazione condominiale ti serve, e se in prima chiamata non raggiungete il numero legale, potrete decidere nella seconda chiamata con le percentuali indicate nel nostro articolo
    http://www.coffeenews.it/lassemblea-di-un-condominio-i-suoi-compiti-ed-il-suo-funzionamento
    Amedeu e c.

  100. Grazie 1000
    Saluti
    Stefano

  101. In effetti non sono leggi ma articoli del codice civile, quelli che vanno dal 1100 in poi.
    In particolare mi sembra ci possa essere qualcosa all’art 1108 e 1120 ecc.ecc.
    articoli che fanno riferimento al “migliore godimento della cosa…”
    Resto un attesa di vs commenti
    Grazie
    Stefano

    • Per Stefano.
      Cerca di individuare l’articolo al quale ti riferisci, in quanto la tua richiesta e molto vaga.
      Dopo di che siamo a tua disposizione per eventuali chiarimenti.
      Amedeu e c.

  102. questo e’ l’articolo cui mi riferivo! Secondo voi posso appellarmi a detto articolo del codice civile? Grazie

    Art. 1102 c.c. “Uso della cosa comune”
    “Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. ……….”
    Grazie

    • Per Stefano.
      Ti serve l’autorizzazione condominiale in quanto vai a cambiare la consistenza e la destinazione d’uso (da 2 appartamenti ne fai 1), per cui dovrà essere necessariamente una variazione delle tabelle millesimali con la suddivisione delle relative spese e oneri vari”.
      Amedeu e c.

  103. Sono Carlo del 12/3/12. grazie al tuo intervento, la tassa comunale della tettoia è diventata 426 euro.invece di 931.Ma non ne sono convinto l’unico dato fornito dal comune è 35x 481 a mq. 16850 di cui tassa = 421 da me pagata.
    il costo di dell’opera da me eseguita è stata di 1500 euro. Il policarbonato da 1cm. costa 14 euro a mq. 6 piantane in ferro da 1,5mt.X 6 150 euro.
    Da dove saranno scaturiti i 16850 imposti dal comune???

    Un grazie dovuto da Carlo…… per il Vs suggerimento!!!!! come posso fare ???….. ciao

    • Per Carlo.
      Purtroppo sono conteggi che non ci dicono nulla, forse legati a tabelle locali, e che probabilmente puoi chiarire solo affrontandoli con i tecnici comunali.
      Amedeu e c.

  104. Buonasera,
    ammesso che venga approvato l’innalzamento al 50% per la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, vorrei sapere se, visto che 1 mese fa ho versato tramite apposito bonifico una somma quale primo acconto per la ristrutturazione del mio appartamento, beneficerò della detrazione al 36% o di quella al 50% e se il tetto massimo di spesa si alzera’ anche nel ns caso da max 48000 euro a max 96000.

    Grazie
    Saluti
    Stefano

    • Per Stefano
      La proposta del Ministro delle Infrastrutture contenuta nella “Bozza del provvedimento di Urgenza in materia di infrastrutture e trasporti” di modificare la legge 214 del 2011 (Salva Italia), all’articolo 12, contiene la conferma, per sempre, del bonus, ma portato al 50% e fino ad un tetto di spesa massimo di 96 mila euro.
      Sembrerebbe fatta apposta per te.
      Quindi attendi l’evorversi di tale proposta.
      Per il resto non siamo veggenti.
      Amedeu e c.

  105. Ho presentata la C.I.L. (73/2010) e alla fine dei lavori ho presentato:
    a – la certificazione di fine lavori;
    b – la variazione catastale secondo l’art. 34-quinquies, comma 2°, lett.b) del
    legge 09.03.2006, n. 80.
    Dato che la CIL non è un titolo abilitativo, oltre ad aver dato comunicazione di chiusura dei lavori ed effettuato la variazione catastale , dovrei secondo voi richiedere anche un NUOVO certificato di agibilità?

    Bisogna richiedere anche il certificato di agibilità?

    • Per Rosy.
      Il tuo direttore dei lavori deve emettere le certificazione di ultimazione lavori per l’agibilità, che ti verrà rilasciata dal Comune.
      Amedeu em c.

  106. Ho in previsione di eseguire il rifacimento del bagno della mia abitazione,con sostituzione delle piastrelle,sanitari e tubazioni di carico-scarico acqua. Se ho interpretato correttamente l’articolo 3 del D.P.R.380/2001,detti lavori rientrano nella manutenzione straordinaria, per i quali la legge 73/2010-articolo 5-prevede l’invio al comune della comunicazione di inizio lavori,corredata di relativa relazione tecnica a firma di tecnico abilitato,etc.
    L’ufficio tecnico del comune, interpellato in merito,ha precisato invece che per detti lavori è richiesta la DIA.
    Gradirei conoscere cortesemente il Vs. parere .
    Grazie

    • Per Giuseppe.
      Siamo dell’idea che le leggi sono interpretate sempre e comunque ad personam e comunque nel modo più restrittivo e burocratico.
      Adesso vai a leggere questo nostro articolo http://www.coffeenews.it/quali-sono-gli-interventi-edilizi-di-ordinaria-manutenzione, dopo di che clicca anche nella parte finale e leggi l’articolo al quale ti rimanderà.
      Con un poco di buona volontà, detti interventi potrebbero benissimo essere classificati nella ordinaria manutenzione, se presi uno per uno.
      Fra l’altro non modifichi l’impianto termico, idrico, elettrico (Per lo meno non lo hai detto) per cui non hai neppure la necessità della certificazione di regolare esecuzione per gli impianti.
      Ammesso poi che invece tu li modifichi, con la straordinaria manutenzione, art 5 (6) della legge 73/2010, potresti risolvere il tutto.
      Al tecnico che ti ha chiesto la DIA, suggerisci di vedere come applicano detta legge le altre Regioni (Per esempio la Regione Toscana).
      Comunque che dirti?
      Prova a farti spiegare attentamente perchè serve la DIA e in base a quale legge te la chiede.
      Amedeu e c.

  107. Salve,
    ho acquistato un appartamento (prima casa) e dovrei fare all’interno i seguenti lavori: rifacimento pavimento,abbattimento di una parete non portante,rifacimento impianto di riscaldamento ed elettrico, spostamento di un lavandino posto sul balcone con relativo allungamento di tubazione idrica e fognante.
    Alla luce dell’ultima normativa edilizia come devo comportarmi con il Comune.
    In attesa di un Vs. cortese riscontro porgo cordiali saluti

  108. Per Luigi.
    Necessitidi una DIA a firma di un professionista abilitato e di una conseguente Direzione dei Lavori.
    Amadeu e c

  109. nel 1997 ho acquistato un appartamento sito in Roma, di vecchia costruzione e ristrutturato dalla società venditrice prima della compravendita. Sulla planimetria risulta un soggiorno con angolo cottura con struttura a L. In fase di ristrutturazione è stato realizzato un piccolo tramezzo per rendere meno visibile l’angolo cottura. Preciso che il tramezzo non arriva al soffitto essendo alto circa 2 mt., mentre il soffitto è alto 3 mt. Ora dovrei rivendere l’immobile e mi è stato detto che tale tramezzo, pur essendo di parziale copertura sia in verticale che in orizzontale avrebbe dovuto essere dichiarato a suo tempo dalla venditrice Se realmente sussiste un’irregolaità, cosa dovrei fare per essere a posto? Grazie e cordiali saluti.

    • Per Valerio.
      Che dirti?
      Anche il parapetto alto mt 1,00 che normalmente si esegue fra una sala da pranzo ed una cucina può costituire una modifica; essendo pignoli, se è in muratura, andrebbe segnato.
      Ci sembra che mon si riesca più a distinguere la differenza fra un uno stecchino ed una trave di legno.
      Parla con un tecnico del Comune o del localòe catasto e senti come la pensano a proposito.
      Amedeu e c.

  110. Salve, sono proprietario di un’abitazione indipendente e vorrei costruire un box al piano terreno, a discapito del giardino, utilizzando la legge Tognoli. Posso utilizzare la superfice soprastante realizzando un terrazzo?
    Grazie per l’attenzione
    Elisabetta

    • Per Elisabetta.
      Non ci sembra una richiesta assurda, se la struttura del garage permetterà, anche per motivi estetici, la creazione di un terrazzo.
      Fate eseguire un sopralluogo da un tecnico della vostra zona, il quale, prima di presentare il progetto in Comune, potrà parlarne con i tecnici dell’EDilizia Privata, i quali, probabilmente, sapranno darlgi dei consigli.
      Amedeu e c.

  111. Grazie mille per il consiglio e per la celerità nella risposta.
    Cordialità
    Elisabetta

  112. siamo specializati in muri in pietra , ristruturasioni civili e industriali preventivi gratuiti

  113. Salve,
    Vorrei installare nel mio giardino una piscina fuoriterra autoportante, che io sappia trattandosi di opera precaria e temporanea in edilizia libera non è necessaria alcuna comunicazione al Comune. Ma sussistono norme che indichino distanze minime da mantenere con mura/confini dei vicini? Chiedo questo perchè data la piccola dimensione del giardino sarei costretto ad installarla quasi contro la rete metallica del vicino e con uno spigolo molto vicino ad un altro muro. Qui potete trovare il piano regolatore / norme attuazione del mio Comune http://www.comune.mercenasco.to.it/index.php/piano-regolatore.html Dato che non mi occupo di queste cose, chiedo consiglio a Voi esperti per chiarire questo quesito, Grazie
    Cordiali Saluti

    • Per Roberto.
      Devi seguire detta via.
      Attraverso il link che ci hai inviato, devi prendere visione della cartografia del Piano regolatore del tuo Comune, ed in essa devi individuare il tuo lotto di terreno.
      Detto lotto ricadrà in una zona segnata sulle carte con una lettera (A-B-C-F ecc.)
      Devi cercare le Norme di Attuazione del P.R.G. e trovare la pagina dedicata a tale lettera ed alla rispettiva zona che essa contraddistingue.
      Leggi attentamente il contenuto e troverai tutte le indicazioni di ciò che puoi fare nel tuo lotto (Distanze ed altezze comprese se è edificabile).
      Amedeu e c.

  114. Salve,
    ho realizzato un parcheggio interrato nel terreno della mia villa bifamiliare ne comune di Roma . Ho incaricato un direttore dei lavori (architetto) che ha effettuato una DIA con data settembre 2008 . Finiti i lavori ho piu’ volte esortato il Direttore dei lavori a chiudere la DIA. Ha sempre temporeggiato. Ad oggi alla mia ulteriore richiesta di chiusura della DIA lo stesso mi dice che non è più necessario, vista la legge 73 \2010 , eseguire il collaudo e la fine lavori e si può procedere con il semplice dato di protocollo all’accatastamento.
    E’ corretto quanto sotiene l’architetto ? grazie

    • Per Roberto.
      Se il tuo tecnico ti dà tale indicazione, probabilmente farà riferimento al contenuto di un regolamento locale Comune di Roma, che noi non conosciamo ma che tu potrai visionare via internet, oppure ad una legge della regione Lazio.
      Relativamente al suo richiamo alla legge 73/2010, ti chiediamo di prendere visione di questo nostro articolo che tratta di edilizia libera e di interventi consentiti dalla 73/2010, ma non riusciamo ad individuarvi quanto asserito dal tecnico.
      http://www.coffeenews.it/legge-73-del-22-maggio-2010-lavori-senza-dia.
      Fra l’altro leggi anche il contenuto della pagina pag 5 dello Studio Civilistico n. 325-2011/C del Consiglio Nazionale del Notariato (2.2 L’attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori)
      http://www.notariato.it/en/highlights/news/archive/pdf-news/325-11-c.pdf
      dove cita i lavori per i quali si può effettuare l’accatastamento evitando il collaudo.
      Ma fra detti lavori non riusciamo a individuare la costruzione di parcheggi interrati, per i quali serve minimo una DIA.
      Ti saremmo grati, una volta verificata la notizia, se puoi comunicarci gli estremi di legge cui accenna il tuo tecnico.
      Amedeu e c.

  115. Buonasera, vorrei istallare una voliera mobile, non ancorata al terreno nel mio giardino, è costruita con una rete di metallo e non è chiusa su nessun lato.
    La voliera,posso farla rientrare nelle opere di ” arredo delle aree pertinenziali degli edifici “? ho bisogno di qualche titolo abilitativo? La ringrazio per la risposta.

    • Per Anna.
      Se per voliera intendi un manufatto di modeste dimensioni, ben costruita con materiali smontabili, che ben si integra con l’ambiente circostante e movibile, riteniamo non ti occorra alcuna autorizzazione.
      Amedeu e c.

  116. in pratica nellla veranda abbiamo fatto una piccola tettoia leggera e removibile di legno e ferro…bene per isolarla dall’acqua abbiamo messo sul tetto il mapei elastic che serve a non far entrare l’acqua.
    Ora il condomino di sopra vuole che la dobbiamo togliere.
    Quando l’abbiamo fatta non c’era nessuno nel condomino.
    Ora volevo sapere se si poteva regolarizzare questa tettoia per non avere problemi legali con questo condomino

    grazie in anticipo

    • Per Vitantonio.
      Per esperienza ti diciamo che le tettoie realizzate in un condominio, anche se a carattere precario, devono riportare l’autorizzazione del condominio stesso e quella del Comune.
      Prova a sottoporre tale quesito all’ufficio Edilizia Privata comunale.
      Amedeu e c.

  117. Desideravo delle informazioni. Nel 2006 ho acquistato un immobile che risultava composto da un locale, bagno e ripostiglio. Ho aggiunto un angolo cottura nella camera sulla parete confinante con il bagno. Inoltre ho spostato il tramezzini che aveva la porta dl ripostiglio, aumentando il volume dello stesso da un metro e venti x un metro a un metro e venti x due metrie venti ed abbassando il soffitto dello stesso ad un metro ed ottanta, così da avere per la stessa superficie un soppalco con una distanza dal soffitto di un metro e trenta. Si può sanare la modifica e come? Grazie

  118. Salve, richiedevo informazioni per una ristrutturazione del bagno.
    Oltre a presentare dia o scia e indicare la ditta che esegue i lavori è obbligatoria la comunicazione all’asl?
    Questo tipo di ristrutturazione rientra nelle agevolazioni del 50% previste dal DL 201/2011?

  119. Buongiorno,
    vorrei chiedere un’informazione:
    realizzare una parete attrezzata in cartongesso, alta circa 3 m, contro ad un muro esistente, richiede CIL (Comune di Bologna)? – non è quindi una parete di divisione volumi.
    Grazie
    Giovi

  120. Buongiorno puo’ darmi alcuni chiarimenti: Casa acquistata nel 2007 con un BOX piu’3 cantine nel seminterrato COSI’ ERA LA CONCESSIONE COMUNALE AL ROGITO IL COSTRUTTORE DICHIARA AL NOTAIO E ALLEGA PLANIMETRIA CON INDICATO RIPOSTIGLIO, CANTINA, LAVANDERIE. Le chiedo se questo e’ normale, il costruttore dice che essendo superfici non residenziali nulla cambia. Ma io dico di no essendo il BOX soggetto al pagamento di IMU o ICI (sarebbe non pertinenziale in quanto uno e’ gia’ accatastato con l’immobile) e si tratta di quasi 90 mq.!!!!!!
    Seconda cosa il Comune (a seguito di verifiche da me fatte) mi recapita ORDINANZA DI DEMOLIZIONE solo alla sottoscritta e non al costruttore (opere fatte da LUI). Ora dovro’ presentare sanatoria. MA IL PROBLEMA E’ CHE IL COSTRUTTORE A MIA INSAPUTA E SOLO DOPO POCHI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL’ORDINANZA A ME presenta istanza di sanatoria al Comune. Ma e’ regolare tutto cio’??? come fa a sanare irregolarita’ all’interno della mia proprieta’ IO CERTO NON LO VOGLIO VEDERE a sistemare cose che doveva sistemare a suo tempo quando ha costruito. Ma il Comune ora cosa fara’ si vedra’ recapitare due sanatorie una incompleta e non veritiera fatta dal venditore/costruttore, l’altra fatta da un mio tecnico che ha verificato centimetro per centimetro???

    • Per Maria.
      Il fatto è veramente strano, in quanto il venditore, stando le cose da come le descrivi, dovrebbe, a questo punto, ritenersi estraneo dalla vicenda.
      Le tre cantine nel seminterrato devono avere l’aspetto e la funzione di sole cantine e non di lavanderia ecc.
      Per comprendere come mai il costruttore abbia presentato adesso una sanatoria, tramite il tuo tecnico devi indagare in Comune.
      Il tecnico deve prendere visione del progetto approvato, delle varianti presentate e inoltre deve confrontare la situazione totale approvata con lo stato di fatto e con il contenuto del contratto di compravendita.
      Solamente così riuscirai a dipanare questa matassa incomprensibile.
      Amedeu e c.

      • Buongiorno, forse non sono stata chiara. Il Venditore e’ anche progettista, costruttore, Direttore Lavori ecc.ecc. Lui ha firmato tutti i documenti progetti, eleborati planimetrici ecc.ecc. La storia nasce perché volevo vendere la casa ma il mio tecnico mi ha risposto che nella situazione in cui e’ e’ praticamente impossibile.
        Il box di 66 mq. + 3 cantine sottoterra , DICHIARATO AL NOTAIO RIPOSTIGLIO, LAVANDERIE, CANTINA CON H.230, VENDUTO COME TAVERNA, CON TUTTI GLI ALLACCIAMENTI FUNZIONANTI E CALORIFERI AL SEGUITO,CON PAVIMENTO IN COTTO, PER IL COMUNE E’ ANCORA BOX E CANTINE. Nessun cambio d’uso e’ stato fatto sulla concessione. hO chiesto una verifica in Comune e sono emerse tante problematiche alcune sistemabili, altre ancora non so. Il mio tecnico sta preparando domanda di sanatoria. Il costruttore, progettista,DL e venditore e’ stato informato dal Comune che c’erano sue responsabilita’ e LUI , senza chiedere la mia autorizzazione e prendere misure e altro nel mio immobile, ha presentato domanda di sanatoria a suo nome. Ecco dove secondo me ha toppato, ammette di aver fatto abusi e oltretutto presenta domanda di sanatoria, ma su cosa???? Il Comune puo’ accettarla??? secondo me NO|||||

  121. Salve, il mio pianerottolo è comunicante (ma non in comune) con quello del vicino. Il costruttore ci chiese se volevamo lasciarlo aperto oppure se preferivamo una ringhiera in ferro senza muretto di sostegno, avvitata a terra per dividerlo, in modo da rendere visibile il confine di proprietà e per impedire a bambini e animali di accedere al pianerottolo dell’ altro con i rischi che ne potevano conseguire. Abbiamo optato per la ringhiera in ferro. Il dubbio è: dato che nel progetto approvato al comune non è rappresentata graficamente una ringhiera divisoria tra i nostri pianerottoli (ma solo una linea divisoria senza spessore, la stessa sottile linea che appare nelle nostre planimetrie catastali) e dato che nemmeno successivamente è stato richiesto dal costruttore il permesso per apporre questa ringhiera mi chiedo se essa non sia “abusiva”. Serve il permesso del comune per una semplice ringhiera divisoria senza sostegno in cemento? O rientra nell’ edilizia libera? La linea sottile raffigurata in progetto potrebbe significare non solo il confine dei pianerottoli ma una vera e propria rappresentazione di una ringhiera? La ringhiera non compare nemmeno nei prospetti verticali dell’immobile. Chiedo scusa , ho provato a spiegarmi come meglio potevo….grazie francesca

    • Per Francesca.
      Una linea di divisione posta in pianta potrebbe rappresentare anche una ringhiera sottile (Scala 1:100 = (1 cm = 100 cm e 1 mm = a 10 cm)).
      Per conferma, devi controllare le sezioni verticali trasversale e longitudinale, per vedere se il pozzo scale è rappresentato e se la veduta della sezione è presa dalla parte che potrebbe indicarla.
      Comunque, riteniamo che può essere al massimo edilizia libera e non SCIA o altro.
      Amedeu e c.

  122. Buongiorno Amedeu,

    Ho un locale commerciale (negozio), completamente aperto, ed il futuro inquilino vuole mettere una parete divisoria con teleio e vetro di altezza 2.20Mts e porta a scrigno. Il soffitto e di 3 Metri.
    Dice che per il comune di Roma, questa divisione interna si considera un opera di manutenzione straordinara e NON un semplice arredo.
    E veremente come dice lui ? Anche perche un giorno dovesse andar via, mi riroverei a dover pagare un’altro geometra e circa 1000Euro per fare qualsiasi modifica.
    Ringrazio anticipatamente per il vostro parere.

    Cordiali saluti

    • Per Andrea.
      Un’opera che potrebbe rientrare nell’edilizia libera, con sola lettera di comunicazione al Comune di inizio lavori.
      Ma poichè la materia è molto vasta e non tutti i casi sono contemplati nella descrizione che dà la legge, ti suggeriamo di recarti presso l’ufficio Edilizia Privata del tuo Comune e domandare a un tecnico addetto se tale è la valutazione che danno a una simile parete.
      Amedeu e c.

  123. Buongiorno, sono un artigiano elettricista regolarmente iscritto, devo fare dei lavori in casa di mia figlia di proprietà sua e del suo ragazzo. Non devo spostare ne aggiungere muri in alcun modo ma devo rifare masseto, il pavimento e le piastrelle di bagno e cucina. Voglio rifare l’impianto idrico e l’impianto elettrico. Per la certificazione dell’impianto elettrico non ho problemi, per quello idrico non va certificato Per gli allacci ala rete del gas mi rivolgerò ad un tecnico abilitato per la relativa certificazione e per lo smaltimento dei detriti mi rivolgo ad una ditta regolarmente autorizzata. La mia domanda è questa: devo fare qualche comunicazione specifica al comune o altra istituzione? La zona dei lavori è in provincia di foggia.

    • Per Giuseppe.
      Di regola in Comune, prima dell’esecuzione dei lavori, vanno presentati i progettini (Relazione e disegni schematici) a firma dei tecnici delle ditte specializzate che eseguiranno gli impianti e che al termine delle opere dovranno rilasciarti l’attestazione di regolare esecuzione.
      Comunque, circa il momento di presentazione di tali progetti dovresti domandare al personale dell’ufficio Edilizia Privata del tuo Comune.
      Amedeu e c.

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