Millesimi. Ripartizione spese scale ed ascensore.
Di amedeu
Proseguiamo nella realizzazione della nostra caratura millesimale.
Redatta la prima tabella fondamentale di cui al 1° comma dell‘art 1123 del codice civile, relativa alle spese generali, dalla medesima deriveranno poi tutte le altre tabelle, che di volta in volta possono essere richieste e di cui al 2° comma dell’art 1123 e dell’art. 1124 del c.c.
Le più importanti ed utili sono quelle relative alla ripartizione delle spese per le scale e delle spese per l’ascensore.
Rivediamo adesso la tabella che avevamo compilato e che serve per le spese generali:
Per le scale le relative spese vanno calcolate (per mantenerle e ricostruirle) per una metà in ragione del valore dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ogni singolo piano dal suolo.
Seguendo la tabella di cui sopra e volendo calcolare la tabella per le spese relative al mantenimento del vano scale , dovremo escludere dalla medesima le unità immobiliari A1, A2, A3 e cioè le unità abitative poste al piano terra, e che non si servono del vano scale stesso.
Rifacciamo la somma dei millesimi di cui alla tabella soprastante, con esclusione di quelli delle unità immobiliari A1, A2, A3; la loro somma in millesimi verrà 754.
Volendo adesso calcolare la quota millesimale, relativa alle spese per il vano scale e spettante all’appartamento 7 piano secondo sig. TIZIO dovremo impostare la seguente proporzione:
68,00 : 754 = x : 1000
Troveremo che X = 68,00 x 1000 / (diviso) 754 = 90,00 Quota millesimale per la prima metà delle spese vano scale spettante al sig.TIZIO.
Dovremo ripetere la stessa proporzione per gli altri appartamenti e la tabella millesimale che verrà fuori sarà la seguente:
La tabella delle spese per l’uso dell’ascensore sarà la stessa che serve per il vano scale, in quanto si servono dell’ascensore tutti i condomini ad eccezione di quelli del piano terreno.
Oltre alle tabelle soprastanti, che sono le essenziali per condurre un condominio, ve ne sono altre che possono essere ugualmente calcolate ed applicate a secondo della necessità: per esempio la tabella relativa alle spese per la portineria e quella relativa alle spese dell’androne e della luce scale.
Ripetiamo che le carature millesimali si basano su normative precise ed articoli del codice civile, ma gran parte della loro formazione è di carattere estimativo.
L’approvazione delle tabelle millesimali, per non ingenerare liti e discussioni nel condominio, devono essere approvate con il consenso di tutti i condomini.
Se provengono da un contratto insieme all’acquisto dell’appartamento si definiscono tabelle "contrattuali", se calcolate in sede giudiziale sono "giudiziali" ed infine se approvate dall’assemblea condominiale sono "assembleari"
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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un proprietario di un box all’inerno di un condominio con quota 14/1000 sulle parti comuni del condominio, ha il diritto di passaggio dal vano scale per accedere alla sua proprietà?
tengo a precisare che la proprietà del box non abita nel condominio.
Per Maurizio
Se è proprietario di un garage che fa parte del fabbricato condominiale, ha il dovere di pagare, in caso di lavori all’edificio il 14 per 1000 delle spese sostenute. Quindi è comproprietario per la sua quota di tutte le parti comuni dell’edificio.
Più complesso appare invece il discorso del pozzo scale.
Se la persona può accedere al suo box dall’ esterno, a regola non dovrebbe usufruire del pozzo scale, in quanto in questo caso dovrebbe sostenere le spese per la manutenzione, consumi e pulizia del pozzo scale ed ascensore pari all sua quota di millesimi.
Non crediamo che questo appaia nella caratura millesimale in mano vostra e dell’Amministratore del condominio.
Basta controllare.
Amedeu e c.
Buongiorno,
volevo chiedervi un consiglio relativo alla ripartizione delle spese dell’ascensore.
Il criterio generale dice:
1) 50% spese per millesimi
2) 50% per altezza piano
L’edificio nel quale abito, escluso il piano terra, ha 4 piani. In ogni piano ci sono 2 appartamenti tranne al quarto piano dove c’è solo la mia mansarda (molto più piccola degli altri appartamenti) e le soffitte degli altri appartamenti. Tutti i piani sono raggiunti dall’ascensore.
Relativamente al punto 2) menzionato sopra, per il calcolo del 50% delle spese l’amministratore ha suddiviso per 10 le spese (1° piano+2°piano+3°piano+4°piano=1+2+3+4=10), moltiplicato per il piano (esempio 4 al 4° piano) e diviso per il numero di appartamenti del piano. Secondo me questo criterio non è corretto perchè essendoci al 4° piano solo la mia mansarda (e le soffitte degli altri appartamenti) tutte le spese del 4° piano vengono solo pagate da me e diventano esorbitanti. Paradossalmente se ci fosse un 5° piano con 2 appartamenti (più grandi della mia mansarda) pagherebbero meno di me.
Vi chiedo gentilmente di farmi sapere la vostra opinione relativamente al metodo utilizzato.
Cordiali saluti
Per Claudio.
Chiariamo che una caratura millesimale è frutto dello studio di un tecnico professionista abilitato e che, come abbiamo espresso nei nostri articoli, ha una costante soggettiva: per questo motivo, se detta caratura viene approvata dal condominio, diventa scorretto entrarne in merito.
Talvolta può succedere anche che un amministratore condominiale applichi erroneamente il concetto espresso sulla caratura approvata; ed allora l’unico sistema è quello di chiarire il fatto con l’aiuto del tecnico che ha redatto i millesimi.
Comunque possiamo esprimere una nostra idea in generale.
E’ vero che usi l’ascensore quotidianamente perché sei l’unico ad avere un alloggio al 5° piano, però vi sono i ripostigli degli altri appartamenti, per cui potresti contestare il fatto che i proprietari o inquilini dei piani bassi , ogni volta che salgono alle soffitte usano l’ascensore oltre il limite cui pagano.
Quindi dovresti avere un coefficiente di riduzione notevole, oppure una ripartizione effettuata in altro modo.
Amedeu e c.
Buongiorno,
volevo un’informazione. siamo un condominio di 9 unità così composto:
- al piano terra, 1 unità abitativa avente sia con ingresso indipendente, sia ingresso sul vano scale condominiale;
- al primo piano 4 unità abitative;
- al secondo piano 4 unità abitative.
A piano terreno, nel sottoscala, vi è un vano per riporre gli attrezzi condominiali in cui sono installati contatori dell’energia elettrica.
Nel condominio non c’è l’ascensore, nè piani interrati.
Attualmente le spese pulizia scale vengono ripartite proporzionalmente per altezza piano e poi per millesimi di piano. In questa ripartizionel’unità abitativa a piano terra non paga le spese di pulizia scale. Secondo Voi è un errore, dovrebbe pagarle in che quota? Nel caso invece siano da ripartire delle spese di manutenzione delle scale (es: tinteggiatura) la ripartizione dovrebbe comprendere (ed eventualmente per quale quota) anche l’inquilino del piano terra? Ringraziandovi, vi invio i miei migliori saluti.
Nicola
Per Nicola.
Solo per le spese di manutenzione, il pagamento deve avvenire per tutti, secondo i millesimi posseduti.
Amedeu e c.
Il condominio e’ formato da 4 appartementi: 2 al piano terra e 2 al primo piano con un unico ingresso.
La scala collega il garage al piano terra e poi prosegue fino al primo piano.
Come va ripartito il 50% delle spese relative all’ uso delle scale ?
Le chiedo questo perche’ gli appartamenti al piano terra non contribuiscono a questa voce (zero millesimi).
Mi sembrerebbe giusto imputare agli appartamenti del piano terra l’utilizzo della scala che li collega al garage e agli appartamenti del primo piano la scala completa (dal garage al primo piano).
La ringrazio anticipatamente,
Alessandro
Per Alessandro.
Abbiamo trattato ampiamente in diversi capitoli, che tu puoi ricercare nel nostro sito, la questione inerente le carature millesimali o “millesimi” come si voglia dire.
Puoi trovare tutte le spiegazioni che ti occorrono e quindi valutarle.
Abbiamo però detto, che le carature sono soggettive, ed è il tecnico che le esegue a calcolarne i coefficienti di riduzione e tutto il resto.
Tutti devono seguire però delle linee comuni che noi abbiamo ben
delineato.
Comprenderai la difficoltà di trovare, fra migliaia di condomini, un caso simile ad un altro.
Per cui non possiamo trarre delle conclusioni e darti dei suggerimenti su un lavoro fatto da altri e tanto più non vedendo l’edificio.
Qualora tu non sia d’accordo su quanto ha fatto il tuo tecnico, devi informarti, studiando attentamente la problematica e poi sollevando le abiezioni di fronte agli altri condomini.
Sarebbe scorretto da parte nostra entrare in merito di un lavoro effettuato da un professionista abilitato, che (anche ammesso e non concesso) anche se avesse fatto degli errori se ne è assunto la paternità con il suo timbro e la sua firma.
Amedeu e c.
gradirei informazioni chiare e semplici sulla possibilità di rendere parte di giardino piccolo privato, in condominio.
Per Lalla.
Hai una parte di un giardino privato e lo vuoi includere nel condominio?
Se è così, devi avere l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini e quindi, a secondo le regole, dovrebbero esser modificate tutte le tabelle condominiali, anche se il medesimo inciderà per una piccolissima parte.
Non riusciamo a capire il perchè della tua domanda, ma è molto difficile che i condomini, per variare solo formalmente una situazione esistente, siano disposti a spendere del denaro per fare mutare da un tecnico abilitato le tabelle millesimali.
Comunque prova a convincere l’amministratore del condominio.
Amedeue c.
vorrei sapere perche in un condominio gli inquilini del piano terra non pagano ne luce , ne pulizia , ne acqua condominiale dal momento che anche loro ne usufruiscono
Per Letizia.
Devi visionare la tabella condominiale che sarà in possesso dell’amministratore del condominio. Fatti spiegare come applica le carature millesimali . E’ un tuo diritto.
Amedeu ec.
Si sa che le spese relative all’uso dell’ascensore vanno suddivise per piani e millesimi.
Essendo però lo stesso proprietà di tutti i condomini sulla base dei millesimi posseduti, vorrei sapere se le voci relativi a manutenzione, interventi o riparazioni vanno ripartiti come sopra o solo sulla base dei millesimi.
In sub ordine quali sono le spese suddivisibili solo per millesimi?
Per Gaspare.
Con la parola “ascensore”, non si intende solo la cabina che sale o scende da un piano all’altro, ma comprende altre cose “comuni” a tutti i proprietari, quali le parti in muratura, la fossa dell’ascensore, ecc e che rivestono un carattere eminentemente permanente, e per questo possono rientrare senza dubbio nel contenuto dell’articolo 1117 del Codice Civile.
Per cui il sistema più logico per ripartire le spese dell’ascensore è quello di suddividerlo in due distinte tabelle, ripartendo la prima in base al valore immobiliare delle quote millesimali, e la seconda in base all’uso ed all’altezza di un piano nei confronti del suolo.
Amedeu e c.
abito in una villetta indipendente con ingresso proprio autonomo sulla strada principale. Faccio però parte di un condominio in cui rientrano altre due unità abitative costituite da 8 appartamenti l’una, in quanto ho in comune il cancello di ingresso per accedere al box che è posto su un lato della strada, di fianco ad una seconda villetta come la mia. Per le spese generali (assicurazione, amministratore, banca…) pago in relazione ai millesimi sia della villa che del box, ma è giusto che le spese ordinarie ( illuminazione cancello e condomini sul retro delle villette, riparazione cancello ingresso box..)mi siano addebitate le spese non solo per i millesimi box, ma anche per i millesimi della villetta che è autonoma in tutto, ingresso compreso? grazie
Per Alessandra.
Avrai letto i nostri articoli relativi alle carature millesimali.
Ebbene, le tabelle sono soggettive, come spieghiamo in questi articoli, per cui l’unico modo di chiarire il tuo dubbio è quello di confrontarti con l’Amministratore del condominio.
Potremmo dirti con il tecnico che ha fatto le tabelle millesimali e le ha firmate, ma logicamente sosterrà sempre il suo punto di vista.
Amedeu e c.
Buongiorno,
abito in un condominio di nuova costruzione di 11 unità, 2 delle quali sono villette a schiere che hanno l’ingresso in comune con gli altri, l’unica differenza sta nel fatto che loro entrano direttamente in casa dal vialetto mentre noi dobbiamo entrare dal vano scale e essendo villette hanno l’ingresso ai box direttamente dalla loro taverna.
In questi giorni abbiamo fatto l’assemblea e i proprietari si rifiutano di pagare le spese relative all’ascensore, nonostante abbiano libero accesso al vano scale (e nonostante dicano di no lo utilizzano spesso e volentieri). La mia domanda è, possibile che non paghino tale spese, nonostante facciano parte di un condominio in tutto e per tutto e abbiano accesso a tutte le zone comuni?
Grazie
Salve,
abito in un condominio dove vogliono adibire un locale comune in locale per la raccolta differenziata dei rifiuti, naturalmente previ lavori per mettere a norma il locale (piatrelle, maniglione antipanico, ecc…). Possono farlo nonostante nel rogito non sia segnato come locale per i rifiuti? E per effettuare i lavori serve la maggioranza oppure occorre l’unanimità?
Grazie
Per Giomecha.
Abbiamo dato una risposta similare ad Alessamdra, che troverai sopra la tua, nello stesso articolo.
Amedeu ec.
Per Nailha.
Possono farlo nel rispetto delle autorizzazioni comunali (a secondo che tipo di lavori effettuano
Per il cambio di destinazione non hanno alcuna difficoltà.
Stando all’articolo 1136 del codice civile addirittura “le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza (rimanda al 2° comma che dice …la maggioranza degli intervenuti o almeno la metà del valore dell’edificio”)
Leggi comunque anche gli articoli seguenti fino al 1139.
Amedeu e c.
salve, volevo sapere come si suddivide la spesa per il rifacimento delle scale, tenendo conto che lo stabile è composto da 6 appartamentu di uguale metratura, suddivisi in 3 piani
Ho bisogno di una informazioe.
In uno stabile a 4 piani fuori terra e 1 piano interrato per i box dotato di ascensore le tabelle millesimali sono state così redatte:
1) in quelle di proprietà generale hanno considerato anche le superfici virtuali dei box,
2) in quelle di ascensore le superfici dei box non sono state calcolate e la somma delle superfici virtuali è solo quella degli appartamenti.
Preciso che nei due casi le superfici virtuali degli appartamenti sono uguali, inoltre ci sono 12 appartamenti e 12 box, e 12 proprietari (ogni proprietario possiede 1 appartamento e 1 box che sono accatastati separatamente).
Le mie domande sono:
1) perchè i box non sono considerati nel calcolo dei millesimi di ascensore?
2) è giusto che i millesimi di scala coincidano con i millesimi di ascensore?
3) è giusto che il piano terra sia computato per il calcolo dei millesimi di scala e di ascensore visto che le scale e l’ascensore in base all’articolo 1117 del C.C. sono parti comuni di un condominio?
Grazie ed attendo solerte risposta.
Per Anna.
Non vuol dire se i sei appartamenti sono di uguale metraggio; le carature millesimali si basano su diversi coefficienti, fra i quali l’altezza dal suolo, l’esposizione ecc.
Per le scale vi sono sempre due tabelle millesimali, delle quali una per le spese di gestione ed una per le spese di manutenzione e lavori vari.
Se non avete i millesimi, dovrete o farveli eseguire o trovare un accordo bonario fra di voi.
Amedeu e c.
Per Titti.
Se avrai letto i nostri articoli sulle carature millesimali, saprai che le stesse sono molto soggettive, in quanto se prendi tre diversi tecnici, ti eseguiranno tre carature diverse.
L’essenziale però è che vengano adoperati dei criteri validi.
Per correttezza professionale non possiamo entrare in merito dei millesimi fatti da un altro tecnico.
Se però non sei convinta, la legge ammette che le tabelle possono essere aggiustate e corrette: ci vuole però un tecnico incaricato dall’assemblea condominiale, che poi , dopo,deve eseguire accurati sopralluoghi, verificando punto per punto le tabelle con lo stato di fatto.
Amedeu e c.
Buongiorno,
un mese fa tra noi condomini abbiamo votato un preventivo con la maggioranza, oggi l’amministratore ci manda una convocazione di assemblea con all’ordine del giorno la stessa votazione solo perchè il condomino che non ha votato voleva un altro fornitore. Possono farlo? Oppure la carta che abbiamo firmato era valida a tutti gli effetti?
Grazie
Per Gio.
L’approvazione di un lavoro , può avvenire con l’approvazione dei condomini che rappresentino, in prima convocazione almeno i 2/3 di proprietà dell’edificio; in seconda convocazione 1/3.
Ci sono però degli interventi che richiedono l’approvazione di tutti i condomini.
Tali presenze fanno capo ad articoli specifici del codice civile.
Devi chiedere all’amministratore, in base a quale articolo del cc chiede la nuova riunione e decisione.
Poi controllerai detto articolo con i lavori da effettuare.
Amedeu e c.
Buongiorno,
nel mio condominio un appartamento posto al primo piano non paga la manutenzione dell’ascensore poichè non ne fa uso, la motivazione è che non possiede il garage posto al seminterrato quindi non ne fa mai uso. Anche noi all’ultimo piano non abbiamo garage ma ovviamente l’ascensore lo usiamo. Faccio notare che nel seminterrato ci sono anche i contatori, è giusto che non paghi niente?
Grazie in anticipo
Per Arianna.
Se avete le tabelle millesimali, il condomino deve pagare la quota che gli spetta di manutenzione dell’ascensore, così come per le scale: le relative spese vanno calcolate (per mantenerlo e ripararlo) per una metà in ragione del valore dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ogni singolo piano dal suolo (Per questa 2^ metà la quota spettante per un 1°piano).
Quindi parla con l’amministratore del tuo condominio cercando di chiarire questo punto.
Pur essendo soggettive, le carature millesimali devono rispettare alcuni principi validi per tutti.
Amedeu e c.
La ringrazio, purtroppo non ho tabelle millesimali e visto che l’amministratore è un condomino, eletto per risparmiare soldi, non so se sono state fatte bene. Come posso verificare l’esattezza di tale tabella?
Inoltre è possibile che per vari motivi un condomino non paghi proprio niente di manutenzione solo perchè non possiede garage?
Grazie mille
Per Arianna.
Se l’amministratore è un condomino, chiedi di avere una fotocopia delle tabelle millesimali: è tuo diritto.
Leggi i nostri 3 articoli relativi ai millesimi, e comprenderai che le carature millesimali sono molto soggettive, anche se basate su criteri di legge.
Per cambiarle, devi essere sicura che vi sia un errore e ci vuole l’autorizzazione di tutti i condomini (Assemblea).
Il fatto che il vicino non possieda un garage (lo avevamo detto anche nella precedente risposta), non giustifica che egli non debba pagare la quota che gli compete nelle due tabelle relative all’ascensore, tanto più che il suo appartamento si trova al 1° piano e non al terreno,caso nel quale egli potrebbe avanzare il diritto di non pagare la tabella relativa all’uso dell’ascensore, ma non a quello della manutenzione.
Amedeu e c.
Bungiorno, ho appena acquistato un appartamento duplex sito al terzo e quarto piano di un immobile. il precedente proprietario, avendo collegato con scala interna le due unità abitative ha deciso nel lontano 1985 di murare dall’esterno la porta d’ingresso all’ultimo piano. Ora, mi chiedo se sia possibile, in merito alla ripartizione delle tabelle millesimali relative al vano scale, una riduzione di quelle esistenti dato che l’unico ingresso da cui posso accedere all’immobile è solo quello al terzo piano.
Grie mille!
Per Teresa.
Pensiamo sia possibile.
Però devi parlarne con l’amministratore del condominio, che in assemblea proporrà la variazione della tabella millesimale relativa alle scale.
Amedeu e c.
grata per aver risolto questo dubbio.
condominio con appartamenti e box e quest’ultimi di proprietà sia di persone che non risiedono nello stabile (esterni) e da persone lì abitanti.quelli esterni come da nostra decisione sono esonerati da pagamento spese scale ascensore, e gli altri pagano, tranne una persona che affermando che 4 dei suoi box essendo locati ad esterni la esimano dal pagare spese ascensore. questo condomino abita nel palazzo , ha 5 box di proprietà in totale e ne vuole pagare solo uno, gli altri appunto, afferma non spettanti perchè come esterni al condominio non entrano nel vano scale ascensore . è corretta questa ripartizione spese ascensore per chi non vuole pagare per i suoi box ?
Per Nadia.
Di regola ad ogni appartamento corrisponde un posto auto, quindi, al di là del fatto che la vicina abbia affittato gli altri 4 box, solamente questo dovrebbe incidere, come superficie virtuale, sul pagamento dei millesimi.
Può agevolarla, anche il fatto che avete deciso (forse in assemblea condominiale) di non fare pagare i box di proprietà di privati esterni.
Comunque la materia condominiale è regolata da molte sentenze, e dovresti avere la pazienza di cercane qualcuna, su internet, che faccia al tuo caso.
Amedeu e c.
La spesa per la pulizia scale di un condominio, va divisa tra i condomini (uno stabile di 6 piani) applicando il solo criterio dell’altezza del piano, (vedi sentenza corte cassazione 2007) oppure 50% per altezza, ed il restante 50% per i millesimi? Lo stesso discorso vale anche per luce scala e ascensore? Grazie
Per Leonardo.
La tabella per le scale va ripartita metà e metà http://www.coffeenews.it/millesimi-ripartizione-spese-scale-ed-ascensore, comunque, in caso di controversia, i legali ricercano le eventuali sentenze, e chi trova l’ultima è sempre il più fortunato.
Amedeu e c.
salve hanno redatto le nuove tabelle millesimali passando da superficie a metri quadri a volume virtale convenzionale ma nel mio appartamento ci sono tetti a volta quindi come si calcola il volume virtuale metri quadri per altezza ma l’altezza si deve fare la media tra il punto piu’ alto ed il piu basso quindi nel mio caso cm 430 cm 330 media cm 380 ?? xke’ chi le ha redatte per i negozi sotto l’altezza l’ha fatta media per me’ ha messo per cm 430 cioe’ la piu alta’ cosi sono passata da millesimi 180 a 250 non e’ sbagliato non doveva calcolarlo con l’altezza media ???? poi mi hanno detto che dovendo rifare la facciata ed io abitando all’ultimo piano dove il tetto a volta finisce nel tetto a falde in questo caso un amico ha preso l’altezza dal pavimento a dove finisce il palazzo cioe’ alla fine del capitello e dove c’e’ la grondaia e poi il tetto a falde ed e’ cm 350 per questa tabella non doveva calcolare superficie per cm 350 ? xke lui non solo non ha calcolato l’altezza media di cm 380 ma addirittura cm 430 non pensa che sia assurdo ??? il mio amico mi ha detto scusa ma se la facciata del piano finisce a cm 350 lui come ti puo fare pagare cm 430 che fa anche 80 cm di nulla di aria ?? sono confussisima ho una riunione la prossima e se questi approvamo le tabelle posso oppormi ???
Per Andrea.
Non devi essere confuso.
Quando si calcolano le tabelle millesimali, si applicano dei coefficienti di ragguaglio (altezza, esposizione, soleggiamento ecc) che sono molto soggettivi e che variano da tecnico a tecnico.
Su tali coefficienti, una volta approvati, diventa difficile apportare delle variazioni.
Invece, arrivare ad un volume virtuale, partendo da un volume reale e moltiplicandolo per la media dei coefficienti di ragguaglio, comporta che si deve sempre partire da un dato incontestabile, che è quello, appunto, del volume reale di ogni unità immobiliare.
Ne consegue che le altezze da applicare per il calcolo dei volumi reali, sono quelle di legge, per cui, per un soffitto in piano avremo una altezza unica, mentre per un soffitto in pendenza l’altezza dovrà essere sempre la media (come appunto dici tu).
Quindi nella prossima assemblea fatti sentire.
Amedeu e c.
salve scusate l’ignoranza sono nuovo,ma è possibile che in uno stabile di 4 piani ,2 appartamenti per piano, per la manutenzione della scala i possesori degli appartamenti del piano primo paghino 90 euro e quelli del quarto 300 euro?volevo sapere se questa differenza era normale..grazie in anticipo
Per Marco.
Detta così, sembra una differenza eccessiva.
Però, se avrai letto i nostri articoli, le spese (compreso quelle delle scale) vengono applicate secondo tabelle millesimali che in fondo sono molto soggettive.
Il tecnico che le redige se ne assume la paternità e responsabilità.
Un eventuale controllo lo puoi far fare (ufficiosamente da un altro tecnico), ma poi devi contestarle nell’assemblea condominiale per farle variare (se sono errate).
Amedeu e c.