Nota interpretativa del Notariato relativa alla allegazione dell’APE e pena nullità dell’atto.

Relativamente al contenuto del DL 63/2013 (Legge 90/2013), il Consiglio Nazionale del Notariato – settore studi pubblicistici , ha emanato una Nota Interpretativa relativa alla allegazione dell’APE a pena nullità degli atti, chiarendo quanto segue:

il nuovo comma 3bis dell’art. 6 del,  Dlgs 192/2005 come modificato dal  DL 63/2013 convertito nella Legge 90/2013 prevede che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato una  Nota Informativa per chiarire i dubbi e le interpretazioni errate, che la nuova legislazione potrebbe porre.
 
IL C.N.N.  chiarisce che l’obbligo di allegare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e non solo per i contratti di compravendita.
 

APE

 
Nella suddetta Nota Informativa, viene infatti chiarito che il termine “vendita” deve intendersi ampliato a tutti gli atti “inter vivos” comportanti il trasferimento, a titolo “oneroso”, di edifici.
 
In base alla nuova norma sono soggetti all’obbligo di allegazione gli atti a titolo gratuito che comportino “il trasferimento di immobili”.
 
Dal generico riferimento “agli atti a titolo gratuito”, consegue che la disciplina in esame deve intendersi riferita non solo alla fattispecie negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. cod. civ., ma anche ad ogni altro negozio nel quale – anche senza spirito di liberalità – vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito.
 
Ne restano esclusi gli atti a titolo gratuito privi di effetti traslativi (ad esempio la convenzione comportante la costituzione di un fondo patrimoniale senza trasferimento di proprietà dell’immobile, il vincolo di destinazione ex 2645 ter c.c., ecc.).
 
La Nota chiarisce anche che il DL 63/2013 fissa l’obbligo di allegare l’APE anche nel caso di stipula di un contratto di nuova locazione e, in via estensiva anche ai contratti di leasing e all’affitto di azienda.
 
L’obbligo non si applica, però, ad un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione.
 
In mancanza degli adempimenti di cui sopra siamo, quindi, in presenza di una nullità assoluta, con la conseguenza che:
la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione;
il contratto nullo non può essere convalidato.
 
Posto che il DL 63/2013 fa riferimento esclusivamente all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), all’obbligo di allegarlo ai contratti si può adempiere anche con un Attestato di Certificazione Energetica (ACE), se rilasciato prima del 6 giugno 2013 (data di entrata del DL 63/2013).
 
Il CNN  chiarisce quindi che sono fatti salvi gli Attestato di Certificazione Energetica  (ACE) rilasciati prima del 6 giugno 2013 e validi per 10 anni.
 
Percò, per una vendita effettuata il 6 giugno 2013, il venditore potrà avvalersi dell’ACE rilasciato prima del 6 giugno 2013, ed ancora valido.
 
Se ciò vale per il venditore, non può che valere anche per l’obbligo di allegazione.

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di
amedeu

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