Pergotenda. Sentenza del Consiglio di Stato su una duplice realizzazione

Pergotenda. Sentenza del Consiglio di Stato su una duplice realizzazione .

Una importante sentenza del consiglio di Stato (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 27 aprile 2016 n. 1619) che definisce due interventi, simili ma non uguali, di una struttura presentata come Pergotenda.

Il proprietario ha realizzato sul proprio terrazzo n° 2 manufatti e il Comune di Roma ha ingiunto la loro rimozione in quanto soggetti ad autorizzazione comunale e quindi da considerarsi abusivi.

Tali manufatti risultano essere esattamente:

Pergotenda. Sentenza del Consiglio di Stato su una duplice realizzazione  1     

1) – Realizzazione di una pergotenda di circa metri quadrati 34 e nei due lati liberi di detta struttura risultano installate tende plastiche scorrevoli su binari, comandate elettricamente; il timpano della struttura risulta chiuso con una tenda plastica fissapiù l’installazione di un elemento frangisole in lamelle di alluminio.

2) –  Sul terrazzo di proprietà, realizzazione di una pergotenda di circa metri quadrati 15 circa, chiusa da elementi in vetri mobili del tipo “a pacchetto” scorrevoli su binari; il timpano risulta chiuso con vetro fisso”.

Avverso a tali provvedimenti il ricorrente ha dedotto che l’installazione delle due pergotende sarebbe ricompresa nella attività di libera edilizia, tenuto peraltro conto di quanto disposto dalla circolare comunale in data 9 marzo 2012 secondo cui rientrerebbero in dette attività le opere consistenti in strutture semplici quali gazebo, pergotende con telo retrattile”.

Ha rilevato, poi, che avrebbe errato nel ritenere l’opera realizzata assoggettata al preventivo rilascio del permesso di costruire, atteso che, in particolare, non era configurabile come un intervento di ristrutturazione edilizia, né di nuova costruzione, venendo a mancare l’essenziale presupposto della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

Il Consiglio di Stato ha valutato attentamente il duplice intervento eseguito dall’appellante e meglio classificato di seguito

1) “Struttura di alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente. Detta struttura risulta ancorata ai muri perimetrali del fabbricato e al muretto di parapetto del terrazzo; risulta altresì sorretta da pali, sempre in alluminio anodizzato, che poggiano sul pavimento del terrazzo:la struttura che occupa una superficie di circa mq. 34 risulta tamponata sui due lati liberi da tendine plastiche, scorrevoli all’interno di binari, comandate elettricamente e da teli plastici fissi (timpano e frangivento) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato”;

2) “…una struttura in alluminio anodizzato atta ad ospitare un tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente. Detta struttura risulta ancorata ai muri perimetrali del fabbricato e al plateatico pavimentato predetto. La struttura che occupa una superficie di circa mq. 15 risulta tamponata sui due lati liberi da lastre in vetro mobili “a pacchetto” munite di supporti che, manualmente, scorrono in appositi binari e da vetro fisso (timpano) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato” Si osserva, infatti, che dall’articolo 3, comma 1, lett. e.5 del Testo Unico dell’Edilizia è possibile trarre una nozione di “opera precaria”, la quale è fondata non sulle caratteristiche dei materiali utilizzati né sulle modalità di ancoraggio delle stesse al suolo, quanto piuttosto sulle esigenze (di natura stabile o temporanea) che esse sono dirette a soddisfare.

Ha considerato che la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non si configura come una “nuova costruzione”, in quanto è in materiale plastico e retrattile, e non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.

Tanto è escluso in primo luogo dalla circostanza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile della tenda  per cui, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso e configurato stabilmente, non può parlarsi di organismo edilizio  che ha previsto la creazione di un nuovo volume o superficie.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte si deve, pertanto, ritenere che la struttura realizzata e sopra descritta (N° 1) non necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire: giacché la tenda è retrattile per cui essa è unicamente destinata  a essere un mero elemento di arredo del terrazzo su cui insiste.

L’appello è, di conseguenza, per tale parte N° 1 fondato.

A identiche conclusioni non può giungersi, invece, in riferimento alla struttura sopra descritta al N° 2.

Essa, invero, è pur sempre una “struttura in alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico”.

Però è diversa in quanto “tamponata sui due lati liberi da lastre di vetro mobili a “pacchetto”, munite di supporti che manualmente scorrono in appositi binari e da vetro fisso (timpano) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato”.

Quindi  il C.d.S, ha osservato, che la presenza, quali elementi di chiusura di lastre di vetro, determina la mancanza delle caratteristiche peculiari di una struttura di sostegno di tende retrattili.

La natura e la consistenza del materiale utilizzato (il vetro viene comunemente usato per la realizzazione di pareti esterne delle costruzioni) fa sì che la struttura di alluminio anodizzato si configuri, in questo caso, non più come un elemento di supporto di una tenda, ma venga piuttosto a costituire la componente portante di un manufatto, che assume consistenza di vera e propria opera edilizia, connotandosi per la presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituiscono vere e proprie tamponature laterali.

Sicché il manufatto in questo caso costituisce “nuova costruzione”, risultando idoneo a determinare una trasformazione urbanistico ed edilizia del territorio

In conclusione il Consiglio di Stato accoglie l’appello per la prima in quanto unicamente destinata al sostegno d’un elemento di arredo consistente in una tenda retrattile); mentre, relativamente alla struttura di cui al N°. 2, lo respinge solo in parte, riconoscendo che si devono effettuare la rimozione delle tamponature laterali in vetro e dei binari (inferiore e superiore) di scorrimento di esse.

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di
amedeu

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