Prescrizione, sue finalità, termini, decorrenza e interruzione

Un articolo dedicato alla materia del "Diritto, molto importante in quanto tratta della Prescrizione, sue finalità, termini, decorrenza e interruzione

Sue finalità

E’ il mezzo di cui si vale la legge perche i diritti rimangano estinti dopo un determinate tempo per mancanza di esercizio, ovvero passino ad altri dopo un certo tempo e a determinate condizioni.

La norma è di evidente interesse sociale perchè, se i diritti fossero imprescrittibili, il loro esercizio, dopo un lungo lasso di tempo, con il correlativo mutare dello stato di luoghi e persone, diverrebbe difficilissimo se non impossibile.

Prescrizione, sue finalità, termini, decorrenza e interruzione p   

La prescrizione è "acquisitiva" (chiamata dal Codice "usucapione") se produce l’acquisto di un diritto; e "estintiva" (chia­mata dal Codice semplicemente "prescrizione") se produce soltanto la perdita di un diritto (senza il correlativo acquisto a favore di altri).

Sia la "prescrizione" che la "usucapione", pur avendo in comune il principio che le ha ispirate, hanno precisi caratteri differenziali; infatti con la "usucapione" si acquistano solo diritti reali su cose altrui (come le "servitù" e la stesa proprietà"); mentre con la "prescrizione" si perdono e si estinguono tutti i diritti patrimoniali (e quindi non i soli diritti reali, ma anche quelli di obbligazione, e in alcuni casi anche il diritto di successione); tranne alcune eccezioni di cui si parlerà appresso.

Sue caratteristiche

Le norme che riguardano la  "prescrizione" sono:

a) "inderogabili" dalle parti (è pertanto nullo ogni patto che pretenda annullarle o modificarle; art. 2936 c.c.);

b) "rinunciabili" da parte di chi potrebbe avvantaggiarsene.

La "prescrizione"si può invocare solo quando è decorso il termine stabilito dalla legge per il suo compimento (art. 2937 c.c.).

La rinuncia ad essa è espressa, (se formulata in una apposita dichiarazione, giudiziale o stragiudiziale); oppure tacita (che si ha quando la parte che ne sarebbe favorita compie atti incompatibili con la prescrizione, ad esempio: il pagamento di un debito prescritto; il pagamento che non si può ripetere nonostante I’avvenuta prescrizione del diritto di conseguirlo).

c) Infine, la prescrizione non è rilevabile d’ufficio pertanto il Giudice non può pronunziarla se non a domanda di parte.

Diritti imprescrittibili

Sono tali i diritti "indisponibili" (che non possono, cioe, essere alienati, art. 2934 c.c.) e quelli dichiarati "imprescrittibili"dalla legge; e più precisamente:

a) le azioni di contestazione e di reclamo di legittimità (artt. 248 e 249 c.c.);

b) l’azione di impugnazione del riconoscimento (art. 263);

c) la dichiarazione giudiziale di maternità (art. 272);

d) l’azione di petizione di eredità (salvi gli effetti dell’usucapione rispetto a singoli beni, art. 533 del c.c.);

e) l’azione di rivendicazione da chiunque la possieda o la detenga, salvi sempre gli effetti della usucapione (art. 948 c.c.);

f) I’azione per far dichiarare la nullità di un contratto, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione previste dall’art. 2934 (articolo 1422 c.c.);

g) le cosiddette "facoltà legali" (come il diritto del proprietario di un fondo di recingerlo; o di un comproprietario alla div-sione di un immobile comune);

h) nel campo del diritto pubblico i diritti dello Stato, delle Province e dei Comuni sui beni demaniali.

I vari "termini" della prescrizione

II periodo di tempo per il verificarsi della "prescrizione" è vario secondo i casi.

Infatti abbiamo:

A) La "prescrizione decennale" (detta anche "ordinaria") che si compie in dieci anni e vale per tutti i diritti per i quali la legge non ha stabilito un termine diverso;

B) La "prescrizione ventennale" (detta "lunga") e fissata per i diritti reali su cose altrui ed in particolare per ogni singolo diritto di cui nel Libro III del Cod. Civ. sulla "Proprietà":

— per non uso:

del "diritto di superfici"» (art. 954); del "diritto dell’enfiteuta" (art. 970); del "diritto di usufrutto" (art. 1014); delle "servitù" in genere (art. 1073);

la "ipoteca" relativamente ai beni acquistati da terzi (art. 2880).

Va ricordato che l’art. 1073 del vigente cod. civ. ha previsto 20 anni quale termine di prescrizione

C) Le "prescrizioni brevi", che si compiono in meno di dieci anni; esse sono:

1) di cinque anni:

per l’azione di risarcimento di danni da fatto illecito (art. 2947); per gli affitti delle locazioni, i fitti del fondi rustici, le annualità delle rendite perpetue o vitalizie e delle pensioni alimentari (art. 2948), ed in genere per tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi; per l’azione di annullamento di negozi giuridici (artt. 428); per le indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti d’impiego e di lavoro;

2) di due anni:

per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (art. 2947); per i diritti derivanti dal contratto di riassicurazione (art. 2952 2° comma); il diritto di rescissione della divisione per lesione (art. 763);

3) di un anno:

per i diritti derivanti: dai contratti di trasporto, spedizione ed assicurazione (artt. 2951, 2952 c.c.); dal contratto di mediazione (art.2950); di rescis­sione del contratto (art. 1449); di garanzia per vizi nella compravendita (art. 1495).

DecorrenzaSospensione e interruzione della prescrizione

La "prescrizione" decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935) e non si fa valere per il tempo necessario a perderlo. ;

La "prescrizione", al pari della "usucapione", può rimanere sospesa o interrotta. 

La "sospensione" ha luogo:

quando il titolare del diritto trovasi nella impossibilità o nella grave difficoltà di esercitarlo (come per i militari in attività di servizio o per i minori e gli interdetti che manchino per un certo tempo di rappresentanza legale per mancanza o mancata nomina del tutore).

Tale sospensione ha per effetto l’arresto della prescrizione, che ricomincia a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.

Si ha invece "interruzione":

quando il titolare del diritto compie atti per legge validi ad esercitarlo (come una citazione in giudizio) o a mantenerlo in vita (come un atto di messa in mora ad adempiere, art. 2943);  o quando il debitore riconosce il diritto del suo creditore (art. 2944).

L’interruzione ha per effetto di annullare il tempo trascorso e di dare inizio ad un nuovo termine prescrizionale

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di
amedeu

2 commenti

  1. Salve abito al secondo ed ultimo piano di una palazzina, sopra di me c’e una soffitta a tetto di un metro e mezzo. Il costruttore si è tenuto il diritto di rialzo, ma, io che ci abito dal 1984 non l’ho mai visto ne sentito, ne tantomeno ha partecipato a spese come il rifacimento del tetto. Mi chiedo se e come posso costruire sopra un altro piano , probabilmente lui per prescrizione non ha piu’ il diritto di rialzo e se gli altri condomini posso vantare delle pretese..Ho fatto delle ricerche ed al catasto non risulta nemmeno questa soffitta , mi chiedo allora ora di chi è? E’ vero che il comune non permette piu’ di rialzare perché le fondamenta non possono ipoteticamente sopportare il peso di un altro piano ?e questo chi lo stabilisce? E’ vero che non si puo’ allungare la scala condominiale per cui nell’altra ipotetica unita’ io posso accedere solo da una scala interna al mio appartamento? Quindi si potrebbe tratterebbe solo di un’ampliamento d non di una unità indipendente alla mia. So di averle fatto molte domande le chiedo cortesemente di rispondere come puo’, cordiali saluti. Elisa

    • Per Elisa.
      Sopraelevare, così come allungare la scala esterna, dipendono dalla collocazione della casa nell’ambito della cartografia di Piano Regolatore Generale e nel contenuto delle rispettive Norme di Attuazione e del Regolamento edilizio comunale.
      Tutte cose che puoi verificare (Forse sarebbe meglio tramite un tuo tecnico di fiducia), presso l’ufficio Edilizia Privata del tuo Comune.
      Relativamente al non uso della soffitta da parte del costruttore, se lo stesso non la usa più da 20 anni, e tu, invece, puoi dimostrare che ne eserciti il possesso pacificamente, pubblicamente e continuamente da oltre 20 anni, puoi richieder tramite un tuo legale di regolarizzare l’avvenuta usucapione ventennale.
      Per gli altri proprietari del fabbricato, potresti trovare delle difficoltà nel caso che, quanto detto sopra, non corrispondesse al vero, ed essi pretendessero di subentrare.
      Dal punto di vista tecnico tutto è possibile; ma poichè sono in vigore le norme antisismiche, dovresti rinforzare la struttura portante a partire dalle sue fondamenta.
      Amedeu e c.

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