Preventivo di massima obbligatorio per i professionisti

Il nuovo decreto ministeriale relativo ai parametri dei compensi professionali è in fase di pubblicazione e contiene i  suggerimenti e le modifiche dettate dal Consiglio di Stato nel (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 21 giugno 2012) Parere 5 luglio 2012, n. 3126.

Tali eccezioni interessano essenzialmente l’obbligo del professionista di presentare un Preventivo di massima al committente.

    Parere 3126/2012 del Consiglio di Stato

Il relativo Regolamento reca la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale (Cioè , al momento, si applica alle liquidazioni dei compensi da parte degli organi giurisdizionali, quindi in presenza di un contenzioso) dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27

    Regolamento per la determinazione dei parametri

In base ai rilievi  del Consiglio di Stato, il Regolamento conterrà all’art 1 un nuovo comma che prevede l’obbligo per il professionista di produrre, in giudizio, il preventivo di massima emesso  al committente.

La mancata produzione di tale documentazione  costituirà un elemento di valutazione negativa da parte del giudice, al fine del compenso ultimo da liquidare al professionista.

Il nuovo  decreto ministeriale non ha però accolto le raccomandazioni del Consiglio di Stato sulla possibilità di ricomprendere le spese del professionista tra i suoi compensi

La specifica delle prestazioni ed inoltre  le tabelle per il calcolo dei parametri risultano invariate.

Le prestazioni offerte dal professionista e di cui all’art 37 del Regolamento,  si suddividono in 4 punti, concernenti: la consulenza e lo studio di fattibilità, la progettazione, la direzione esecutiva e le verifiche e i collaudi.

L’analisi e la determinazione dei compensi professionali rimangono quelle già contenute negli articoli 38  e 39 del Regolamento stesso

L’organo giurisdizionale potrà aumentare il valore del compenso fino  a + il 60% rispetto a quello liquidabile, e non più pari al doppio come previsto nel primo decreto.

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di
amedeu

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