Quando il codice civile non prevede il rispetto della distanza fra costruzioni.

Il codice civile, contempla una vasta casistica relativa alle distanze che si devono tenere fra due edifici limitrofi, fatti salvi, naturalmente i regolamenti edilizi comunali locali.

L’articolo 873 del codice civile cita testualmente: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderent, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei Regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”

Vi sono però dei casi, nei quali non è applicabile la distanza minima dei tre metri prevista dal suddetto articolo.

Vediamoli, insieme, di seguito.

1° caso

Se A costruisce (contemporaneamente o a distanza di tempo) i suoi due edifici abcd e efgh, nessun obbligo di distanza egli deve osservare per I’art. 873 tra la parete cd dell’uno e quella ef dell’altro; (salvo le eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali o di altre leggi speciali di pubblico interesse).

   A

Lo stesso dicasi se A, acquistando il suolo inedificato di B, costruisce su questo. In tal caso, il confine RS perde ogni suo significato legale

2° caso

Quando si parla di distanze fra edifici, si intende la distanza fra i prospetti (Principali o secondari) degli stessi, o prospicienza.

Occorre una “ prospicienza” tra le costruzioni,  per I’applicazione delle norme sulle distanze: nelle seguenti figure, mancando tale prospicienza sia A che B possono costruire i loro edifici nelle posizioni indicate, senza alcun obbligo di reciproche distanze (potendo, anzi, i due spigoli b e g toccarsi addirittura); per cui non ha alcuna importanza il “ principio della prevenzione”, non apportando alcuna conseguenza l’essere stato A o B il  primo edificante.

    A

3°caso 
 Nessun obbligo di distanza ha B (frontista del fondo di A) nel costrui­re i suoi locali interrati; per cui la parete esterna del muro mn può stare sul confine RS, qualunque sia la distanza che la separi dalla parete ab del­lo scantinato di A. (Ciò evidentemente perche tra dette due pareti  non esiste una “intercapedine”vuota). L’obbligo della distanza, invece permane per la parete op della parte fuori terra dell’edificio di B.

   A

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

25 commenti

  1. BUONASERA,VOLEVO SAPERE COME MAI è POSSIBILE AMPLIARE DOPO AVER ABBATTUTO UN 20% DI COSTRUZIONE FATISCENTE TRA CUI QUESTO CITTADINO AVEVA ED HA UN FRANTOIO IN PAESE è RIUSCITO AD AVERE UN AMPLIAMENTO MAGGIORE QUASI DEL 90% DI COSTRUZIONE DALLE AUTORITà COMPETENTI E DI NON AVER AVUTI CONTROLLI , ASL , COMUNE, ARPA ECC,ECC,SCUSATE SE SONO ARRABBIATO,IO VIVO IN UN CONDOMINIO DIFRONTE DOVE PRATICAMENTE QUESTO SIGNORE CI STA CHIUDENDO COMPLETAMENTE NON SOLO IL CONDOMINIO DOVE ABITO ,MA ANCHE ALTRI 2 CONDOMINI, NON SO PIù A CHI RIVOLGERMI ANCHE PERCHè SONO DEL SUD ,QUINDI SAPPIAMO COME VANNO LE COSE. VI SALUTO SPERANDO CHE MI RISPONDERETE.

    • Per Giuseppe.
      Non occorre essere del sud per sapersi disbrigare in questi casi.
      Ti conviene contattare un tecnico professionista della zona e fare eseguire dallo stesso tutti gli accertamenti necessari presso l’ufficio Edilizia Privata del tuo Comune.
      Potrete vedere l’intero fascicolo della pratica e richiederne (A pagamento) anche una copia di tutti gli atti.
      Dopo di che saprai esattamente quali sono le mancanze del vicino antistante, e il tuo tecnico ti dirà a chi scrivere per ottenere il rispetto delle leggi.
      Amedeu e c.

  2. Buongiorno,

    la mia terrazza confina lateralmente con quella del vicino…di fronte c’è il suo vialetto di ingresso, ci divide una ringhiera di un metro e venti circa.
    Inizialmente il vicino aveva approvato, a voce, dei grigliati fatti con listelli di legno orizzontali, distanziati di 3 cm l’uno dall’altro, che lasciano passare luce e aria (che abbiamo messo tutto intorno al perimetro della terrazza (preciso che non abbiamo un Regolamento condominiale e anche quello edilizio del ns Comune non tratta dei grigliati, 2 geometri e 2 ingegneri mi dicono che non occorre un permesso per metterli, anche se poggiano a terra…in quanto non sono costruzioni, è sufficiente la loro rimozione, e non una demolizione…me lo confermate?). Ora, dopo lamentele varie ed infondate, solo per farci dispetto ci ha fatto scrivere dal suo Avvocato, dice che non ha mai dato il permesso a mettere i grigliati, che dobbiamo toglierli tutti, anche quelli che danno sulla strada (sopra all’ingresso dei garage) perchè non vede più chi gli suona il campanello dal cancello (diritto alla veduta, laterale e obliqua credo in questo caso)…ci siamo offerti di comprargli un videocitofono e abbiamo spiegato (ma lo avevamo già fatto a voce con lui, e sembrava capire) che, di contro al suo diritto alla veduta noi abbiamo 8 diritti:
    1) diritto a chiudere il fondo,
    2) diritto al godimento della proprietà privata (ho comprato una casa con 40 mq di lastrico solare e non posso arredarlo nè viverlo come voglio?)
    3) MOTIVO PRINCIPALE: a difenderci dall’ingresso di persone estranee (abbiamo avuto i ladri in casa di notte 2 anni fa, con noi e il bambino piccolo dentro! non mi sento più sicura)
    4)a mettere il fondo in sicurezza (la ringhiera scoperte rischiano di ferire il mio bambino piccolo)
    5) per difenderci dai danni causati da agenti atmosferici (in quella zona si creano froti correnti d’aria che ci buttano giù tutto)
    6) ci servono per appoggiarci delle piante e farle rampicare, ma le teniamo basse 1.20
    7) per evitare che palloni e giochi del bimbo vadano sempre nella sua proprietà, col rischio di dovergli suonare e farci restituire le cose
    8) diritto alla riservatezza
    Il vicino e il suo Avv. affermano che i ns diritti non contano niente e che non possiamo nè potremmo più metterci grigliati, nè piante, nè tende, nè dondoli o altro…vuole vedere anche la strada!
    Togliamo i grigliati o andiamo in causa?
    (dove posso mandarvi planimetrie e foto dei grigliati?)
    Grazie in anticipo
    C.C.

    • Per Caterina C.
      Il vicino e il suo avvocato stanno portando avanti l’ipotesi di una emulazione da parte vostra che, di fatto, gli impedisce la visuale.
      Si baserà, probabilmente, sull’articolo 833 del codice civile
      http://www.coffeenews.it/cosa-sono-gli-atti-di-emulazione
      La dimostrazione di un atto di emulazione è sempre difficile, a meno che non risulti del tutto evidente.
      Andrete probabilmente in causa, e il conoscere la sentenza in anticipo è come vincere un terno al lotto.
      Dovrete difendervi tramite un vostro legale.
      Amedeue c.

  3. salve, ho acquistato da poco un appartamento facente parte di un edificio di 2 piani, di cui possiedo il piano alto e una parte di pian terreno.Il tetto necessita di un totale rifacimento, mi chiedevo se la proprietaria del fondo a pian terreno dovesse o no partecipare alla spesa e se sì in che misura. Il suo fondo misura 28 mq mentre il mio fondo 27 mq e il mio appartamento al primo piano 75 mq.
    grazie!
    eleonora

    • Per Eleonora.
      IL tetto è una parte comune a tutti i condomini (Fondi inclusi), per cui le relative spese vanno suddivise tra gli stessi, preferibilmente attraverso i millesimi di una caratura millesimale redatta da un tecnico professionista abilitato.
      Amedeu e c.

  4. salve, ho acquistato da poco una casa e devo iniziare i lavori di ristrutturazione, tra cui il rifacimento del tetto.
    la mia vicina di casa ha una piscina vicino ad uno dei lati della mia casa che non rispetta le distanze dal confine che coincide peraltro con il muro di casa mia. Adesso la vicina non vuole che la ditta edile posizioni i ponteggi nella sua proprietà sino alla fine di settembre e non vuole neppure la rete di protezione dalla sua parte perchè le darebbe fastidio…
    vorrei sapere se si può rifiutare di farci mettere i ponteggi (tra l’altro a sbalzo o “a mensola”) dato che non possiamo fare altrimenti.
    grazie
    eleonora

  5. Salve costruzione di un balcone non avendo la distanza di 3 metri,
    perchè nel PGT comunale dice che per balcone con profondità inferiore a 2 metri non necessita di distanza,
    autorizzato con scia mi vedo sospendere i lavori per mancanza di distanza dai confinanti. Lavoro già finito.
    COSA NE PENSATE SONO DOVUTO RICORRERE AL TAR
    GRAZIE DEI SUGGERIMENTI

  6. Salve ho costruito un balcone avendo permesso, autorizzazione con scia, mi vedo sospendere i lavori dicendomi (a lavoro concluso) di aver coomesso un abuso edilizio,non avendo la distanza di 3 metri dal confinante.
    Voglio sottolineare che il PGT comunale-distanze – dice; Per la misurazione di tali distanze no vanno considerati i balconi aperti purchè non aggettanti più di 2 metri. Qualora aggetti superino la profondità di 2 metri dovrà essere sempre verificata la la distanza di 3 metri.

    COSA NE PENSATE SONO DOVUTO RICORRERE AL TAR ….. (non ci capisco più niente)
    GRAZIE DEI SUGGERIMENTI

  7. Salve chiedo la vostra consulenza in merito allo sporto di un tetto.
    Sono proprietaria di un basso fabbricato avente la parete a est posta sul confine con altra proprietà mentre sugli altri tre lati si affaccia sul mio terreno.
    Il fabbricato ha un tetto ad una falda con pendenza da nord a sud
    Ho sostituito l’esistente copertura in ondulina plastificata con una lamiera non modificando sostanzialmente le altezze se non per la differenza millimetrica degli spessori tra le due tipologie di copertura (l’orditura è rimasta invariata)
    Unica cosa che ho fatto è che ho allungato sul fronte nord ed il fronte sud lo sporto del tetto per proteggere il muro sottostante.
    Sul fronte est, quello a confine, le lamiere sono a raso muro. Nessuna sporgenza su quel lato
    Ora il vicino mi contesta l’allungamento dello sporto dicendo che non potevo farlo.
    Preciso che lo sporto fatto è di poco più di 40 cm. Non stiamo parlando di cifre esagerate
    Ma se lo sporto è tutto sulla mia proprietà lui può vantare qualche diritto?
    Grazie

    • Per Claudia.
      Lo sporto (Pensiamo sia la gronda del tetto) non deve sporgere in proprietà altrui; questo vuol dire che se ha la doccia che riceve le acque piovane, questa non deve, appunto, sporgere oltre il confine, e scaricare le tue acque in tua proprietà.
      Amedeu e c.

  8. Salve,buongiorno e complimenti per la sua esperienza.Le pongo un quesito:Il tutto lo si puo’ riesumere cosi’ come Lei ha fatto relativamente al 1°caso.Ho 2 fabbricati che si fronteggiano a distanza di 4 mt.Il primo e’ un fabbricato p a forma quadrata con lato di 10 mt,mentre il secondo(posto a 4 mt.) stessa forma geometrica con lato di 6 mt. Non ho problemi di distanza con i vicini.Ora grazie al piano casa posso abbattere ampliare e ricostruire il piu’ piccolo,ed ampliare il piu’ grande.L’ampliamento di quest’ultimo puo’ essere,in aderenza,in appoggio, SU UN SOLO LATO,(dove non persistono ne’ vani finestrate ne’ porte di comunicazione)con la nuova costruzione dell’ex fabbricato piu’ piccolo?Grazie.

    • Per Nicola.
      Se i due edifici sono di tua proprietà, non hai alcun obbligo di rispettare le distanze (In questo caso oblique tra edifici ortogonali tra di loro), ma solo obblighi di rispettare i vuoti pieni di cui alle norme antisismiche.
      Amedeu e c.

  9. Buongiorno, utilissimo articolo. Grazie.

    Nell’ipotesi di cui al caso n. 3, prima immagine a sinistra, potrebbe il proprietario del fondo A (che supponiamo costruisca per secondo avendo B già edificato la sua costruzione) costruire il suo edificio con una sagoma diversa rispetta a quella di B, parte in aderenza alla costruzione di B e parte, proseguendo, sul confine?

  10. Caso 2 non prospicienza dei fabbricati, in parte aderenti tra loro. Balcone costruito da A a distanza dal confine inferiore a 1,5 metri da terrazza di B. Balcone quindi non prospiciente su B se non sul lato corto del parapetto laterale. Sopraelevazione sui cosiddetti fili fissi di B in rispetto del piano particolareggiato e che detrmina elevazione parete cieca a lato del balcone. A invoca mancato rispetto distanze di B. Che puoi dirmi? Grazie e saluti

    PS
    Qualche riferimento a sentenze inerenti non rispetto distanze in caso di non prospicienza è gradito

    • Per Gusilano.
      A parte che la spiegazione a parole, anche se corretta, non rende idea della situazione, comunque non si deve prendere in esame la misura parziale di mt 1,50 dal confine, bensì i 3,00 mt tra edifici o vedute dirette.
      Ciò dipende anche dalla situazione preesistente e da chi abbia costruito per primo.
      Amedeu e c.

      • Buonasera, intanto complimenti per la spiegazione ma avrei bisogno di un consulto.
        Avrei la necessità di costruire una pertinenza ( minore del 20% di volume ) con altezza massima inferiore a ml 3 che nel prg del mio comune prevede le distanze minime presenti nel cc e nella legge 1444/68.
        La costruzione verrebbe fatta in parte in aderenza al fabbricato del mio vicino per poi continuare sulla linea di confine, dove nella parte prospicente al proseguimento della mia costruzione, non vi sono altri fabbricati del mio vicino ma solamente giardino.
        La domanda è: avendo una aderenza di soli 50 cm della sua casa in confine e non essendoci pareti finestrate dirette ma solo laterali, è possibile costruire in aderenza e continuare il mio fabbricato sulla linea di confine o una volta finita la parte in aderenza devo portarmi alla quota di 1,5 metri dal confine ( metà della distanza dei 3 metri per i fondi vicini)?
        Grazie

        • Per Davide.
          Come abbiamo chiarito in molti nostri articoli, le distanze che si applicano agli edifici ed alle pertinenze, sono quelle citate nei regolamenti degli strumenti urbanistici.
          Si applicano le distanze di codice civile in tutte quelle occasioni (Prevalentemente sull’esistente) come distanze minime da non superare mai.
          Per cui la realizzazione sul confine di corpi di fabbrica non è consentita se non vengono rispettate le distanze minime dalle abitazioni adiacenti previste dal codice civile.
          Nè sono ammesse deroghe che comportino il superamento di tali regole previo accodo scritto tra privati vicini.
          Concludiamo, però, dicendo che: le Regioni sono 20 e i comuni più di 8.000 (??), per cui è sempre bene consultare il personale addetto dell’ufficio Edilizia Privata del Comune.
          Amedeu e c.

          • Il problema è che i tecnici del comune sono già stati interpellati ed ognuno interpreta la norma a suo modo, alcuni dicono si possa costruire in aderenza e continuare il fabbricato sulla linea di confine considerato il fatto che poi di fronte alla mia costruzione c’è solo giardino del confinante e nessuna sua costruzione per cui si debbano rispettare distanze, altri dicono che una volta finita la parte in aderenza bisogna spostarsi alla metà della distanza minima prevista dal cc, quindi 1,5 metri. Il mio problema rimane il ” salvo diritti di terzi” nel senso che poi gli eventuali problemi saranno tutti miei e vorrei capire quale idea di soluzione sarebbe più giusta tralasciando il regolamento edilizio che comunque riporta alle distanze minime del cc e della 1444/68.

          • Per Davide.
            Siamo dell’opinione che una volta superata l’adiacenza devono essere rispettate, se non altro, le distanze minime di codice civile o, comunque, quelle di eventuali regolamenti urbanistici comunali.
            Amedeu e c.

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