Responsabilità, per lavori edili, successive al termine dell’appalto.
Di Lampa
A seguito del Collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione, che naturalmente abbia dato esito positivo, e quindi con la conseguente accettazione dell’opera da parte del committente ed il pagamento di quanto ancora è dovuto all’appaltatore su quanto aspettatogli, cessano le cause di responsabilità di cui al contratto di appalto firmato dalle parti.
Cessano anche quelle responsabilità dovute a vizi o difformità dell’opera che, pur essendo riconoscibili al momento dell’accettazione della medesima (vizi e difformità "palesi"), non furono rilevate dal committente.
Non cessano invece quelle responsabilità che la legge pone al di fuori del contratto di appalto a carico dell’appaltatore e che formano una garanzia speciale da valere anche dopo la fine dello stesso appalto.
Queste responsabilità sono meglio definite dagli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.
L’articolo 1667, al 3° comma rende responsabile l’appaltatore per le conseguenze derivanti da difformità o vizi dell’opera rimasti "occulti" (non visibili nè riconoscibili) al momento dell’accettazione finale dell’opera stessa, e poi manifestatosi successivamente.
Queste responsabilità danno diritto al committente di agire contro l’appaltatore, purchè lo faccia entro i due anni dall’avvenuta consegna dell’opera. Dopo tale termine cessa per il committente ogni possibilità di rivalsa nei confronti dellappaltatore.

L’articolo 1667 non si applica nel caso che i vizi siano tali da minacciare il perimetro o la rovina dell’opera : nel qual caso diventa automaticamente applicabile l’articolo 1669 della responsabilità decennale.
L’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce una responsabilità contrattuale di natura colposa, che per derivare da vizio di costruzione si presume senza dubbio a carico dell’appaltatore (salvo naturalmente provare che non vi siano corresponsabilità).
L’articolo 1669 si applica quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, che nel corso di dieci anni dal loro compimento , per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovinino in tutto o in parte , ovvero presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Relativamente all’applicazione di questo articolo il committente o i suoi aventi causa, devono fare una denuncia entro un anno dalla scoperta del vizio o del difetto; ed il suo diritto si prescrive dopo un anno dalla suddetta denuncia.
I difetti di cui all’articolo 1669 devono essere talmente gravi da influire notevolmente sulla stabilità della costruzione, anche se non vi è immediata minaccia di crollo di tutta o in parte di essa.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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buonasera, riferendomi a quanto in oggetto specifico che tali danni si verificano dal cosidetto giunto tecnico che termina nei garage con relativa infiltrazione a scivolo di acqua piovana per la totalità in lunghezza dell’intero garage vorrei sapere visto che i costruttori pur diffidati da un avvocato condominiale esulano dal risolvere il problema chiamando i vv.ff e con una perizia loro è possibile avvalersi di quanto stabilito dalla legge nazionale in merito alle normative costruttive? ringraziando cordialmente saluto. maurizio
Per Maurizio.
Leggi l’articolo dal quale ti rispondiamo.
Dovresti trovare gli estremi che fanno al caso tuo.
Amedeu e c.
Buona sera,
volevo delle delucidazioni in merito all’esistenza di una garanzia sugli infissi montati, e se esiste che durata abbia.
Anticipatamente ringrazio.
Per Giuseppe.
Devi leggere attentamente l’articolo dal quale ci hai posto la domanda.
La garanzia di due anni a partire dal collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, vale per quei difetti o vizi “occulti”ai sensi dell’articolo 1667 del codice civile.
Vanno denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e la responsabilità dell’appaltatore si prescrive entro due anni.
Il difficile , a nostro parere, è dimostrare che un infisso di legno, alluminio od altro abbia dei difetti “occulti” e non visibili prima del collaudo finale.
Quindi, ad evitare brutte sorprese, conviene farli controllare attentamente da un artigiano del mestiere prima dell’accettazione dell’opera.
Amedeu e c.
Per Giovanna.
Per rivalerti verso il costruttore sono due anni dal contratto, ai sensi dell’art 1667 3° comma del codice civile.
Relativamente al contratto reputiamo che tu non sia obbligata, visto che l’immobile, in definitiva ha avuto la certificazione di abitabilità con tutti i pareri connessi.
Comunque senti anche il notaio in caso di vendita.
Amedeu e c.
Volevo sapere se l’impresa è responsabile per 2 o per 10 anni per aver rifatto l’impermeabilizzazione di una terrazza in un edificio esistente.
Premetto che al momento dei lavori non è stata specificata nessun tipo di garanzia. L’impermeabilizzazione è stata fatta nel 1997 e le infiltrazioni sono comparse dopo 6 anni.
Adriano
Per Adriano.
L’impermeabilizzazione eseguita male, potrebbe anche rientrare nel disposto dell’art 1669 (10 anni), in quanto non è prevedibile la sua riuscita a vista, al momento della sua esecuzione.
Dovresti ricercare se ci sono delle sentenze in tal senso che avallino quanto sopra, oppure rivolgerti da un legale.
Amedeu e c.
buona sera,vorrei sapere come fare per liberarmi di impresa lavori di imbiancatura ,per il quale ho anticipato somme e questa ditta non viene a finire i lavori,sono passati ormai 1 mese e costui ha lasciato la sua roba da lavoro ,arnesi,tinteggiature ecc,lo si chiama al telefono e risponde che presto verrà e poi da forfe cosa posso fare visto che io e altro propietario non possiamo abitare
.
Per Rossella.
Speriamo tu abbia anticipato una piccola somma.
Se il materiale che ha lasciato nella tua casa ha un certo valore, prova a telefonargli, facendogli presente (cortese, ma decisa) che se non finisce il lavoro entro “domani” perderà tutto il materiale.
Dopo di che, non ottenendo nulla, ti converrà fargli scrivere da un legale.
Amedeu e c.
Buongiorno,
ho comprato un appartamento da un costruttore in Maggio e questo è il primo inverno che ci vivo. Ho notato che l’impianto di riscaldamento è inadeguato all’appartamento, in quanto anche in condizione metereologiche non troppo rigide la casa fa fatica a scaldarsi. Il problema non sembra essere di coibentazione ma proprio dovuto allo scarso numero di elementi radianti. Infatti anche il calcolo dell’impianto di riscaldamento conferma che i radiatori montati sono effettivamente inadeguati all’ambiente da scaldare.
E’ possibile rivalersi sul costruttore per un problema di questo tipo?
Per Antonio.
Riteniamo che un acquirente non sia in grado di valutare l’efficacia di un riscaldamento fino a che non lo ha messo in funzione.
Per tale motivo potresti appellarti all’articolo 1667, se non addirittura al 1669 del codice civile, in quanto è un difetto del quale non potevi essere a conoscenza al momento dell’acquisto.(Vedi l’articolo dal quale ci hai scritto)
Devi rivolgerti da un legale, però, devi essere sicuro che tale riscaldamento sia stato calcolato male, per cui devi chiamare un tecnico professionista della tua zona (Ingegnere o perito impiantistico) che possa ricalcolarti gli elementi occorrenti, in base alla grandezza dei vani, alla loro esposizione ecc.
Solamente quando sarai in possesso di tali dati tecnici ( firmati ed incontestabili),il tuo avvocato potrà fare valere i tuoi diritti.
Se vuoi fare un calcolo “approssimativo” degli elementi occorrenti, puoi leggere questo nostro articolo.
http://www.coffeenews.it/locali-freddi-controllate-se-gli-elementi-dei-vostri-termosifoni-sono-sufficienti-come-fare
Amedeu e c.