Ristrutturazioni: Unione Europea – Iva permanente al 10%.

La Direttiva Europea 2009/47/CE del 5 maggio scorso, prevede la possibilità di un’imposta sul valore aggiunto del 10% sui lavori ad alta intensità di manodopera e quindi una riduzione permanente dell’IVA per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni .Sono esclusi i materiali che costituiscono parte significativa del servizio reso.

I beni significativi, sono  chiaramente individuati dal DM 29 dicembre 1999.

La Direttiva segue la decisione del Consiglio Ecofin (che è l’insieme dei Ministri dell’Economia e delle Finanze dei 27 stati membri della Unione europea riuniti in seno al Consiglio dell’Unione europea) ed è entrata in vigore all’inizio del mese; e deve essere recepita dai singoli Stati membri.

Si rende necessario predisporre appositi atti legislativi, per il fatto che l’applicazione dell’Iva ridotta resta comunque una facoltà di ogno Paese.
 

Alcuni Paesi hanno già adottato aliquote ridotte per le prestazioni che occupano una quantità elevata di lavoratori, limitando però l’agevolazione al 31 dicembre 2010.
Si ricorda che con la Legge Finanziaria 2009,  l’Italia, in attesa dell’autorizzazione di Bruxelles, ha prorogato l’applicazione dell’Iva del 10% fino al 31 dicembre 2011.
 
La nuova Direttiva comunitaria modifica la vecchia direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. L’Ecofin ha infatti verificato che l’applicazione di aliquote Iva diverse da quella normale presentata al Parlamento Europeo, ridotte per quei servizi prestati localmente, non provoca malfunzionamenti sul mercato interno.
Anzi, per certe condizioni si possono causare fattori favorevoli alla creazione di nuova manodopera e per la lotta contro l’economia sommersa.
 
L’allegato III della Direttiva stabilisce delle limitazioni al regime agevolato. Vengono difatti esclusi i materiali, che costituiscono una parte rilevante del valore del servizio reso.
L’aliquota ridotta, verrà quindi applicata fino al raggiungimento del valore complessivo della prestazione, al netto del valore dei beni.

Al momento della fatturazione il contribuente dovrà indicare il corrispettivo del servizio al netto del valore dei beni, quindi, a parte, la quantità del valore dei beni per i quali si potrà applicare l’aliquota ridotta, nonchè quella parte che rimarrà eventualmente soggetta all’Iva al 20%.
 
Per quegli interventi più incisivi di recupero, quali il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica, l’aliquota del 10% si applicherà agli interventi eseguiti su tutti i fabbricati.

Detto quanto sopra, l’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio diventerà permanente in Italia, a seguito dell’iter burocratico del disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 22/09/2009

L’Iva al 10% si applicherà anche alle forniture dei beni finiti, cioè quei beni che, benché siano incorporati nella costruzione, conservano una propria individualità ( porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.).

L’agevolazione spetterà  sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li effettua.

L’applicazione dell’Iva al 10% non comporterà  alcun adempimento come avviene invece per la detrazione Irpef del 36%.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

6 commenti

  1. In una ristrutturazione, la struttura tetto fatta e sagomata su misura con relativi strati di isolanti, può essere considerata “bene finito” , individuabile ed incorporato nella struttura della casa ?
    Il tetto completo (escluse le tegole) sarà acquistato direttamente dal committente e sarà posato da impresa terza, può quindi beneficiare dell’agevolazione IVA al 10 % ?

  2. Per Carla.
    Il tetto fa parte integrante di un edificio, così come le fondazioni ed i muri portanti.
    A nostro modesto parere, sembrerebbe non rientrare nel disposto della legge, che cita:
    “L’Iva al 10% si applicherà anche alle forniture dei beni finiti, cioè quei beni che, benché siano incorporati nella costruzione, conservano una propria individualità ( porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.)”
    Amedeu e c.

  3. Salve, vorrei chiedervi se è vero che lavorando per un privato che ha l’iva agevolata al 10%, io, in qualità di costruttore, posso acquistare i materiali con l’iva al 10% o se, come avviene regolarmente, devo pagarli in ogni caso al 20% e produrre un credito iva che mi sconterò nelle imposte che verranno per importo pari al credito maturato. Grazie per la vostra attenzione. Matteo

  4. Per Matteo.
    Con tutti i cambiamenti di Iva che stanno avvenendo, ti consigliamo di sentire un commercialista esperto.
    Amedeu e c.

  5. salve,
    ho già una casa di proprietà, di cui ho avuto già le agevolazioni previste per la prima casa.
    E’ mia intenzione, costruire un’ altra abitazione non di lusso, su terreno di proprietà, appaltando ad impresa,
    Che iva si applica 10 o 22 ?
    Grazie e complimenti per il sito
    saluti
    aldo

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