Ritorna il bonus sul risparmio energetico al 55%, prorogato fino al 30 giugno 2013.

Riportata al 55% la detrazione sul risparmio energetico, per i primi sei mesi del 2013, ma con i limiti massimi di spesa, ridotti e ricondotti  ai livelli originari.

Il DL 22 giugno 2012 n° 83 all’art. 11, comma 2 stabiliva:

2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per Cento delle spese stesse». (Vedi nostro precedente articolo)
  
La previsione del 50%, di mantenere fermi i «valori massimi» della detrazione, comportando però un incremento dei limiti massimi di spesa, è stata sostituita dall’emendamento che proroga fino al 30 giugno 2013 la classica detrazione del 55 per cento, lasciando però invariati i valori iniziale di spesa massima quantificabili in euro.
 
 
Si ricorda, che la legge 2 gennaio 2009 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 , prevedeva le detrazioni di imposta per lavori sugli edifici per risparmio energetico ripartibile in 5 rate, e  fissata con un massimo detraibile che variava a seconda della tipologia d’intervento (100.000, 60.000, 30.000 euro).
 
Gli interventi ammessi alla detrazione erano quattro:
  1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie);
  2. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  3. Interventi sull’involucro dell’edificio (isolamento pareti, soffitti, tetti, sostituzione finestre ecc.);
  4. Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio (con riduzione del 20% del fabbisogno annuo di energia dell’edificio).
Con l’emendamento attuale aumenta il bonus del 50% fino al 55%, ma rimangono invariati detti valori.
 
E’ una buona notizia, ma attenzione, perchè non sarà perciò ammessa, alcuna agevolazione fiscale per i valori eccedenti i sopradetti importi.
 
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di
amedeu

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