Sentenza CdC. Rispetto delle distanze legali e concetto di costruzione

Sentenza CdC. Rispetto delle distanze legali e concetto di costruzione

Senza dubbio una sentenza importante la n° 5163 del 16/03/2015 della Corte di Cassazione Sezione II, e che può darsi non sia stata letta attentamente oppure presa molto seriamente dalla maggior parte degli addetti ai lavori, in quanto tratta di questioni date quasi per scontate, ma che sono oggetto di continue liti tra i confinanti.

Nella suddetta sentenza vengono ribaditi due concetti fondamentali alla base della moderna edilizia, ed esattamente: cosa deve intendersi per costruzione e di conseguenza quando si devono rispettare le distanze fissate dalle vigenti leggi

La sentenza 5173/2015 tratta di un caso avvenuto nella provincia di Trento.

Un regolamento locale permetteva la deroga dalle distanze legali nel caso di quei muri a retta, di altezza inferiore ai metri 1,50, realizzati unicamente per il contenimento del terreno, terrapieno o scarpate, basando tale principio che detti muri non dovevano essere considerati come costruzioni e pertanto non erano obbligati a rispettare non solo le distanze di Piano regolatore Generale, ma anche quelle legali di codice civile.

Con la suddetta sentenza, da parte della Corte di Cassazione Civile,  è stato sottolineato che  eventuali normative locali possono solo prevedere distanze superiori a quelle minime di Codice civile.

La Corte ha inoltre spiegato con particolare perizia cosa deve intendersi per costruzione affinchè abbia l’obbligo di rispettare le distanze:
“……….ai fini dell’applicazione delle norme  sulle  distanze  dettate  dall‘art. 873 c.c. e ss., o dalle diposizioni  regolamentari  integrative  del  codice  civile, per "costruzione"  deve  intendersi  qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri  della  solidità  ed  immobilizzazione rispetto al suolo,…… indipendentemente  dalla  tecnica  costruttiva  adoperata e, segnatamente, dall’impiego di malta cementizia”

Sentenza CdC. Rispetto delle distanze legali e concetto di costruzione 1

Se ne deduce che una costruzione è da considerarsi tale indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e per il fatto di non essere in muratura o similare, ma più che altro per la sua solidità e immobilizzazione al suolo.
La C.d.C ha chiarito altresì che

“….Ed  stato  altrettanto  costantemente affermato,  in  tema  di  distanze  legali,  che mentre il muro di contenimento di una scarpata o  di  un  terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli  effetti  della  disciplina di cui all’art. 873 c.c., per la parte che  adempie  alla  sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma,  perchè costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed  il  relativo  muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per  creare  un  dislivello  artificiale o per accentuare il  naturale  dislivello  esistente.” 

logo word  Sentenza 5163 del 16/03/2015 della Corte di Cassazione

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di
amedeu

2 commenti

  1. Posso avere un Vs. parere legale: in una palazzina di 2 piani può il condomino proprietario dell’appartamento al piano terra con annessa area esterna a giardino, installare una struttura metallica con copertura retrattile, ancorata da una parte a pilastri appoggiati al terreno e dall’altra ancorata alla struttura muraria del fabbricato ?
    Il condomino soprastante non ha diritto di vista in appiombo sino alla base del fabbricato ?
    Tale installazione è stata autorizzata dal comune come gazebo ma non è stato richiesto alcun parere al condominio.
    Grazie

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