Sentenza del TAR del Lazio conferma l’obbligo non derogabile del rispetto delle distanze legali tra edifici

Sentenza del TAR del Lazio conferma l’obbligo non derogabile del rispetto delle distanze legali tra edifici.

Da sentenza  n° 9879 del 21/09/2016 del TAR del Lazio viene la conferma del rispetto delle distanze legali tra edifici conformemente alle leggi e alle normative urbanistiche vigenti.

Una sentenza fondamentale, che ripete il concetto ormai espresso in varie occasioni, per cui chi costruisce di nuovo, oppure effettua un ampliamento della propria abitazione, deve rispettare le distanze previste dai vigenti piani urbanistici attuativi locali, nonché dalle leggi vigenti in materia; per esempio dal DM 1444/68 che prevede il rispetto di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti.

Sentenza del TAR del Lazio conferma l'obbligo non derogabile del rispetto delle distanze legali tra edifici 1   

https://www.coffeenews.it/le-distanze-urbanistiche-di-cui-alle-leggi-nazionali-vanno-rispettate-no-alle-deroghe

Il corpo della sentenza narra delle vicissitudini di due proprietarie che avevano effettuato tramite regolare DIA lavori edili nella propria abitazione.

Avevano però eseguito degli ampliamenti non rispettando i cinque metri previsti dal Piano Regolatore Comunale e per i quali era stata richiesta dal Comune la presentazione delle autorizzazioni dei vicini interessati.

Le due proprietarie avevano presentato solo alcune autorizzazioni, ma non tutte, per cui erano inadempienti nei confronti della DIA rilasciata e dell’Ufficio Tecnico comunale.

La questione era finita per vie legali tra il Comune e le proprietarie ed il Comune aveva redatto ordinanza di demolizione dell’ampliamento eseguito senza le previste autorizzazioni dei vicini.

Dopo la normale prassi giudiziaria, la causa è approdata al TAR del Lazio, che ha emesso la sentenza  numero 9879 del 21/09/2016.

In tale sentenza si rimarca il concetto secondo il quale il mancato rispetto di distanze tra vicini, previsto dagli strumenti urbanistici non può considerarsi come un fatto privato da risolvere con una semplice autorizzazione firmata, bensì è un intervento che va a interessare la sfera pubblica e non vi può essere alcuna deroga.

https://www.coffeenews.it/tar-toscana-le-distanze-legali-non-sono-derogabili-dai-privati

In ultima analisi il Comune interessato aveva emesso ordinanza di demolizione del corpo di edificio che non rispettava le distanze dei 5 metri, ma tale ordinanza, come detto sopra si basava solo su fatti privati, mentre i giudici del TAR del Lazio hanno chiarito che è pur vero che l’Ente locale deve accertarsi del rispetto dei titoli abilitativi, senza entrare nei rapporti tra privati, ma hanno anche aggiunto che tali limiti vanno rispettati per motivi di interesse pubblico che non possono essere derogati da semplici autorizzazioni private.

Per tali motivi ha confermato l’ordine di demolizione delle opere realizzate irregolari. 

DOC   Sentenza 9879 del 21/09/2016

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di
amedeu

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