Sicurezza nei cantieri edili. Art.90 D. Lgs. 81/2008. Obblighi del committente e del responsabile dei lavori.

La sicurezza nei cantieri edili deve essere posta sempre ed in ogni caso al primo posto, in quanto la vita umana è la cosa più importante a questo mondo.

Ogni lavoro, eseguito in qualsiasi cantiere edile, di piccola o grande dimensione, deve essere effettuato nella massima sicurezza delle persone che vi operano e dei possibili passanti nelle zone circostanti.

Siano lavori eseguiti da grandi imprese, oppure modeste opere effettuate in economia diretta o per conto proprio, devono sempre porre in primo piano la sicurezza individuale delle persone.

Abbiamo a tale proposito una normativa valida che ci aiuta a regolarci in merito, ed a prendere tutte le precauzioni dovute.
 
Di basilare importanza è il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal  Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106

Ma vediamo quali sono i punti salienti di tale DLgs, che in particolare ritroviamo nell’articolo 90 del medesimo.

Articolo corretto ed integrato e che riportiamo di seguito

Sicurezza nei cantieri edili

Art 90

(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10.In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, é sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

11.La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

 Di seguito riportiamo il Decreto legislativo  9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo  3 agosto 2009 n. 106 aggiornato all’aprile 2010

Adobe Reader PDF    D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il D Lgs n. 106/2009

 Ed infine una "Guida esplicativa per aiuto in un cantiere sicuro, redatta dalla S.P.I.S.A.L. di Rovigo"

Adobe Reader PDF Guida di aiuto per un cantiere sicuro

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di
amedeu

13 commenti

  1. Volevo un parere riguardo un caso particolare su cui mi è stato chiesto un parere. Si tratta di un committente che per fare dei lavori in economia all’esterno della sua abitazione, assume un soggetto che non esegue questa professione abitualmente, anzieè un imprenditore agricolo con partita iva e tutto il resto.il problema è il lavoro è troppo difficile per lui e per non perdere il lavoro chiede al committente di poter assumere un altra persona che è un contadino ma pare se ne intenda di questo lavoro riguardante gli intonaci esterni della casa. Tutti e due chiedono di mettersi in sicurezza con impalcatura adeguata ma il committente li obbliga ad arrangiarsi in modo pericoloso. Infatti i due cadono e riportano lesioni meno gravi uno, piuttosto gravi l’altro. Prognosi: 20 gg ; 6 mesi. I due non erano regolarizzati con un contratto né con i voiger sempre per espresso divieto del committente. Ora, quali sono i rapporti di lavoro da individuare ? Il committente è tale solo nei confronti del primo lavoratore o anche nei confronti del secondo anche se è stato ingaggiato dal lavoratore e non direttamente dal committente? Oppure esiste un altro rapporto di lavoro tra lavoratore e lavoratore? Si può arrivare a parlare di ditta abusiva addirittura? Quali sono le conseguenze ed eventuali sanzioni da applicare? Grazie per l’aiuto!

    • Per Serena.
      Sicuramente è una situazione molto spiacevole.
      A nostro avviso il responsabile dell’intera operazione è il committente, che l’ha creata al di fuori della legge.
      Se il secondo contadino è stato chiamato dal primo operante, la responsabilità potrebbe essere anche di quest’ultimo.
      In tali casi è sempre urgente ricorrere da un buon legale della zona.
      Amedeu e c.

  2. volevo un parere riguardo alla sicurezza in merito a furti in cantiere…se il contratto non specifica chi e il responsabile, se avviene un furto/danneggiamento causato da terzi, chi ne risponde, il committente o l’appaltatore?

    • Per Edoardo.
      Se il cantiere di immobile non abitato viene delimitato da una recinzione di divieto di accesso, contenente attrezzatura e materiale edile, ne deduciamo che il responsabile sia il responsabile della ditta.
      Amedeu e c.

  3. Desideravo una consulenza, (Esempio): se volessi far fare dei lavori a dei muratori che non lavorano presso ditte od imprese, quindi non assicurati presso inps ed inail, pero’ vorrei assicurarli io, presso inps cosa dovrei fare? ossia quale procedura dovrei adottare per non correre rischi? grazie

    • Per Francesco.
      Nel passato c’erano i Vaucher che consentivano di pagare operai edili.
      Con la nuova normativa, purtroppo, le imprese dell’edilizia e del settore minerario e lapideo non possono pagare in voucher.
      Per cui non rimane che eseguire i lavori in conto proprio, se sei del mestiere, oppure rivolgendoti da una impresa edile.
      Amedeu e c.

  4. Buongiorno avrei bisogno di un chiarimento. Sto facendo il cappotto termico alla mia abitazione e per UI ho aperto scia regolare con lavori in economia. Mi sono montato impalcatura ecc ecc. Se viene qualche amico o estraneo alla famiglia non in qualità di impresa ad aiutarmi, devo temere di essere perseguito da Spisal? O loro non possono farmi niente?

  5. Buongiorno,
    Avrei bisogno di un’ informazione ben precisa.
    Ho un terreno di proprietà,edificabile, dove con il pagamento di oneri e con il permesso di costruire da parte del comune, ho provveduto a fare fare ad una impresa qualificata il basamento per una casetta .
    La domanda è…
    Mio papà è un muratore qualificato in pensione e noi vorremmo farci la casa in economia diretta .
    Premetto che non ci saranno elevazioni ma solo piano terra .
    Abbiamo tutte le attrezzature necessarie e le capacità..
    Secondo lei potremmo ?
    Grazie per la risposta.
    Cordiali saluti

  6. Salve.posso costruire casa da solo senza ditta.[cmqe avendo progetto approvato e pagato la bugalossi e suguito dal geometra responsabile dei lavori]

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