Studio e chiarimento del Consiglio Nazionale del Notariato sulla Certificazione Energetica degli edifici.

Con lo studio guida del 19 settembre 2013, n° 657-2013/C – pubblicato il 29/10/2013, (http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratti/657-13-c.pdf)  il Consiglio Nazionale del Notariato, affronta la materia relativa alla certificazione energetica degli edifici.

Sotto riportiamo, ad uso dei nostri lettori, il sommario del contenuto di tale studio, dal titolo " La certificazione energetica (dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica) Approvato dall’Area Scientifica – Studi Pubblicistici il 19 settembre 2013

Sommario:
1. LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA: NORMATIVA, SCOPI E FUNZIONI;
1.1. La normativa;
1.2. L’adeguamento normativo alla direttiva 2010/31/UE;
1.3. Il rilascio dell’attestato di prestazione
energetica a partire dal 6 giugno 2013;
1.4. Scopi;
1.5. Funzioni;
2. L’OBBLIGO DI DOTAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA;
2.1. L’obbligo di dotazione;
2.2. Gli edifici da dotare di
certificazione energetica a prescindere da un loro trasferimento o locazione (cd. “presupposto oggettivo”);
2.3. Gli edifici da dotare di certificazione energetica in occasione del trasferimento e/o locazione (cd. “presupposto contrattuale”);
3. L’OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA; A) Gli atti traslativi a titolo oneroso; B) Gli atti traslativi a titolo gratuito; C) I diritti oggetto di
trasferimento; D) Le parti comuni condominiali; E) Gli atti esclusi; F) La locazione; G) I casi particolari; H) La
sanzione per il caso di mancata allegazione; I) Il ruolo del Notaio; L) L’allegazione dell’attestato di
certificazione rilasciato prima del 6 giugno 2013; M) Il riutilizzo di un attestato già allegato a precedente
atto;
4. L’OBBLIGO DI CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA;
4.1. Sussistenza di un
autonomo obbligo di consegna;
4.2. Le sanzioni;
5. ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI DOTAZIONE E
DALL’OBBLIGO DI ALLEGAZIONE;
5.1. Le esclusioni per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida
Nazionali per la certificazione energetica;
5.2. Le esclusioni per interpretazione sistematica della normativa
vigente;
5.3. Gli immobili soggetti a vincolo culturale e paesaggistico;
6. LA DICHIARAZIONE DI RICEVUTA “INFORMATIVA”;
6.1. Ambito applicativo dell’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005 (… gli atti traslativi) 
6.2. Ambito applicativo dell’art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005 (… il contratto di locazione);
6.3. La clausola;
6.4. Sanzioni;
7. LA VALIDITÀ TEMPORALE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA;
7.1. Le condizioni di validità dell’attestato di prestazione energetica;
7.2. Certificazione energetica e libretti degli impianti;
7.3. Certificazione energetica e decadenza;
8. I SOGGETTI CERTIFICATORI;
8.1. I certificatori abilitati;
8.2. I requisiti di indipendenza e imparzialità;
8.3. La disciplina in tema di certificazione;
8.4 La disciplina regionale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, in tale studio chiarisce che al di là del fatto che un immobile venga venduto o affittato, deve dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) .

Quanto sopra vale per :
 
I Nuovi Edifici
Quelli costruiti sulla base di un Permesso di Costruire o di una DIA richiesti o presentati dopo l’8 ottobre 2005.

Nel caso del Permesso di Costruire, diventa  determinante la data della richiesta e non quella del rilascio.

Tali edifici devono dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica  prima del rilascio del certificato di agibilità.

L’Ape deve essere prodotto dal costruttore.

Gli Edifici Ristrutturati
Tali Edifici, per sottostare all’obbligo dell’APE, devono essere soggetti ad una ristrutturazione importante.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ritiene che l’obbligo della dotazione dell’attestato di prestazione energetica scatti solo per le ristrutturazioni importanti realizzate sulla base di un di permesso di costruire, di una Dia o di una Scia successivi all’8 ottobre 2005

 Si tratta di interventi edilizi che coinvolgano oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio.

Tali edifici devono dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.

L’Ape deve essere prodotto dal costruttore

Il CNN chiarisce che su tale materia influisce notevolmente il DL n°63 del  4 giugno 2013 ( https://www.coffeenews.it/adesso-abbiamo-lape-o-attestato-di-prestazione-energetica-attenzione-alle-multe-salate) per cui deve intendersi, che per tali edifici, l’APE è necessaria, anche quando vengono effettuati interventi diversi dalla ristrutturazione, quali, per esempio, la manutenzione , il restauro, il risanamento e tutti quegli interventi di recupero edilizio che riguardino più del 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.

Secondo la disciplina previgente, invece, l’obbligo sorgeva solo per gli edifici di superficie superiore ai mille metri quadri oggetto di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro, o in caso di  demolizione e ricostruzione.

Il CNN, quindi, sottolinea che con il  DL 63/2013 viene notevolmente ampliata l’area degli interventi importanti ai fini energetici, che con le precedenti leggi veniva invece imposto sopra i mille mq e per quegli edifici soggetti a totale ristrutturazione.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

2 commenti

  1. Ho utilizzato un APE pet la divisione dell’eredità con mia mio fratello. Adesdo sto vendendo l’immobile in questione posso utilizzare lo stesso APE, premetto che nell’immobile non e presente impianto di riscalda mento e non sino state fatte modifiche.

    • Per Stefano.
      Tutti i documenti hanno una validità ma non conosciamo quello dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
      Ti consigliamo di rivolgerti dal notaio che cura le divisioni ereditarie.
      Amedeu e c.

Inserisci un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.