Archivio per il tag: articolo 907 del codice civile

Distanze per l’apertura di vedute laterali ed oblique dai confini dei fondi del vicino.

In un altro nostro articolo abbiamo affrontato un argomento similare, regolato dall’art 907 del codice civile, adesso parliamo di quanto stabilisce l‘art. 906 del c.c relativamente all’apertura di vedute laterali ed oblique dai confini di fondi del vicino. L’art. 906 c.c. prescrive che: " non si possono aprire vedute "laterali" od "oblique" sul fondo del vicino, se non si osserva ... Continua a leggere »

Distanze da osservare dalle vedute dirette, laterali ed oblique.

L’articolo 907 del codice civile dice che dinanzi ad una veduta "diretta", la distanza da osservare , per il vicino che vuole fabbricare, deve essere non minore di mt 3,00. Ciò, ripetiamo, fatti salvi i diversi contenuti dei Regolamenti Edilizi Locali. Quanto sopra, indipendentemente dalla posizione della veduta rispetto ai confini: poichè questa posizione , serve solamente a caratterizzare il ... Continua a leggere »