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Responsabilità del costruttore di un immobile per le difformità e i vizi occulti dell’opera dallo stesso eseguita.

In merito ai vizi di costruzione di un edificio, le norme a cui fare riferimento sono gli articoli 1667 e seguenti del codice civile. L’articolo 1667, "difformità e vizi dell’opera", prevede che «l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i ... Continua a leggere »