TAR Lazio. Demolizioni – vale la normativa vigente al momento del provvedimento comunale

TAR Lazio. Demolizioni – vale la normativa vigente al momento del provvedimento comunale.

Il TAR del Lazio con sentenza 2588/2016 del 26/03/2016 ha deciso che relativamente alle demolizioni effettuate per lavori abusivi, queste si applicano secondo le norme vigenti all’epoca del provvedimento comunale e non ha importanza quando è stato commesso l’abuso edilizio.

TAR Lazio. Demolizioni – vale la normativa vigente al momento del provvedimento comunale 1    

Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che risulta essere importante e che elimina definitivamente le controversie che fino ad ora sono emerse circa la data della normativa da applicare al momento della demolizione stessa di un abuso edilizio.

Nel 1976, i proprietari  realizzarono un piccolo complesso adibito ad attività industriale e artigianale, oggetto di concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 28.2.1991

In seguito, il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di un manufatto in muratura di mt. 10,00 x 7,00 circa con H variabile da mt. 2,40 a mt. 3,20 a ridosso di un manufatto preesistente, e ne ha denunciato l’illegittimità richiedendone la demolizione con determina dirigenziale n. 1936 in data 20.09.2007, recante l’ingiunzione di demolizione di

opere abusive;

Contro tale decisione i proprietari hanno avanzato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  contro il Comune di Roma.

I ricorrenti riferiscono, che tale complesso relativo alla concessione in sanatoria del 1991 (di cui fa parte il manufatto oggetto della determinazione impugnata) nel tempo ha subito diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e completamento. 

Hanno impugnato, pertanto, la determina con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di un manufatto in muratura di mt. 10,00 x 7,00 circa con H variabile da mt. 2,40 a mt. 3,20 posto a ridosso di un manufatto preesistente.

I ricorrenti hanno evidenziato che nel provvedimento comunale non emerge l’epoca di realizzazione dell’opera sanzionata né se la stessa sia parzialmente difforme rispetto alle opere oggetto di concessione edilizia in sanatoria e delle altre comunicazioni succedutesi nel tempo.

Tale incertezza è evidente anche dal contemporaneo richiamo di norme tra loro incompatibili, essendo stato fatto riferimento sia alla legge n. 47/1985 che al d.P.R. 380/2001.

Inoltre evidenziano che sarebbe applicabile solo la prima normativa (47/85), in quanto il complesso in cui è inserito il manufatto risale al 1976.

E’ illegittima, dunque, la fissazione di un termine per la demolizione di trenta giorni inferiore rispetto a quello previsto dalla legge 47/1985

I ricorrenti lamentano ancora che il complesso sanato, risalente al 1976 e sottoposto a successivi lavori, è soggetto alla legge n. 47 del 1985 e non alle norme di cui al D.P.R. 380 del 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, data a partire da cui sono state abrogate le precedenti norme; in ogni caso, stante la natura pertinenziale dell’opera rispetto agli altri fabbricati contigui, la stessa non avrebbe dovuto essere assoggetta al regime concessorio ma a quello dell’autorizzazione gratuita.

Il TAR del Lazio ha emesso sentenza, decidendo che:

i ricorrenti non hanno dimostrato che la realizzazione del manufatto sia stata assistita da un titolo abilitativo diverso (i.e. DIA) rispetto a quello ritenuto necessario dal Comune, limitandosi a depositare una serie di atti che nessun collegamento hanno con la realizzazione dello stesso.

E’ inoltre da escludersi, che l’opera realizzata possa essere considerata una mera pertinenza e come tale rientrante nell’attività di edilizia libera

E’ quindi legittimo che il Comune abbia rilevato l’assenza del necessario permesso di costruire, essendo stato realizzato, dal punto di vista urbanistico, l’ampliamento di un edificio preesistente che, peraltro, è strutturalmente unito, così da costituirne parte integrante, con conseguente immissione nell’assetto territoriale e aumento del carico urbanistico

Pertanto, in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, è stata fatta, dal Comune, una corretta applicazione dell’art. 33, del Testo Unico per l’edilizia, che stabilisce che gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, devono essere rimossi ovvero demoliti e gli edifici siano resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.

Tali prescrizioni, peraltro, si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 22, comma 3, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, si è pronunciato definitivamente sul ricorso contro il Comune di Roma  e lo ha respinto

Legge 

Sentenza 2588/2016 del 26/03/2016

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di
amedeu

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