Una polizza assicurativa decennale a salvaguardia dell’acquirente di una casa.

Nello scorso articolo abbiamo parlato della polizza fideiussoria obbligatoria ed a favore dell’acquirente, adesso parliamo più dettagliatamente della polizza assicurativa decennale (detta postuma), che deve essere prestata a favore dell’acquirente sempre di un immobile ancora da costruirsi oppure in costruzione ma che non abbia ancora il certificato di abitabilità.

Larticolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n° 122 cita testualmente :

"Assicurazione dell’immobile"

1. Il costruttore e’ obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprieta‘ una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione

La disciplina prevista da detto articolo 4 si applica ai contratti aventi per oggetto il trasferimento non immediato della proprieta’.
Inoltre in sintesi:

"l’acquirente" deve essere una persona fisica che abbia un compromesso per acquistare o cheacquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro tipo di contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque iltrasferimento non immediato, per se’ o per un proprio parente di primo grado, della proprieta’o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.
Oppure colui il quale, anche se non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprieta’ o l’acquisto della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire a seguito di iniziativa della stessa.

Il "costruttore" deve essere l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, oppure che abbiano stipulato ogni altro tipo di contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato della proprieta’ o della titolarita‘ di un diritto reale
di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
Per "situazione di crisi" si intende quella situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

Per "immobili da costruire" si intendono gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata e risulti in condizioni tali da non consentire
ancora il rilascio del certificato di agibilita’.

Da chiarire che tra i gravi difetti la giurisprudenza comprende anche quei viziche pur non coinvolgendo la staticadel fabbricato , compromettono la funzione a cui esso è destinato.

Per fare un esempio la Corte di Cassazione ha valutato come tali le infiltrazioni di acqua piovana derivanti da una insufficiente inpermeabilizzazione del tetto e dei lastrici solari (sentenze n° 4692/1999, n° 1608/200 e n° 117/2000)

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA

di
amedeu

7 commenti

  1. Salve, vi propongo un argomento interessante che non avete ancora toccato nei vostri interessantissimi articoli; è quello dell’acquisto di una casa sulla carta,con i suoi pro e contro,i suoi rischi, in modo che possiate consigliarci una strategia di comportamento.
    grazie,

  2. Per Alberto,
    Leggi l’articolo da quale ti rispondiamo e quello seguente.
    Abbiamo già affrontato alcune problematiche che ci proponi.
    Comunque se vuoi sapere qualcosa in particolare scrivici e noi ti accontenteremo appena possibile.
    Amedeu e c.

  3. salve, se affitto un appartamento con balconi abusivi e nel contratto d’affitto specifico questa questa cosa l’assicurazione copre eventuali danni? Grazie

  4. Per Maria.
    le assicurazioni coprono tutto, anche un gioiello di inestimabile valore male protetto.
    Dipende naturalmente dal costo dell’assicurazione.
    Per gli affitti ci sono delle assicurazioni standards, per cui, una volta individuata la compagnia assicuratrice, prima di firmare la polizza devi leggere 10 volte e forse di più, attentamente, il contenuto della polizza stessa, ma più che altro il libretto a cui fa riferimento detta polizza.
    I termini che non conosci valli a cercare sul vocabolario italiano (ci raccomandiamo che sia un buon vocabolario ed aggiornato al 2011), in quanto giuocano molto sulle parole.
    Insomma, avrai capito: tutto dipende da te.
    Amedeu e c.

  5. Buongiorno,
    se l’impresa non consegna l’assicurazione decennale ma riinvia sempre si puo fare qualcosa anche se son passati gia due anni?
    Grazie mille

  6. Per Enrico.
    Come leggerai nell’articolo soprastante la polizza assicurativa deve essere rilasciata al momento del trasferimento.
    Dopo 2 anni, probabilmente l’impresario troverà molte scuse per non consegnarvela.
    Amedeu e c.

  7. Per Simona.
    Se vuoi una risposta, riformula la domanda e, per correttezza, inserisci la tua email.
    Grazie.
    Amedeu e c.

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