Le cose si fanno difficili per i portatori di handicap che vogliano installare un ascensore o un montascale in un edificio condominiale, ma una sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta in loro aiuto
Ma esponiamo i fatti
La legge 220 dell’11 dicembre 2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), entrando in merito del contenuto dell’articolo 1136 del codice civile e modificandolo, per le barriere architettoniche per disabili, e di cui all’articolo 1120 – 2° comma del c.c., stabilisce quanto segue:
“………le deliberazioni di cui agli articoli …………., 1120, secondo comma, …………., devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo (1136 c.c.).
Il 2° comma dell’articolo 1136 modificato dalla legge 220/2012 cita testualmente:
“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”
Una decisione punitiva per i portatori di handicap che abbiamo la necessità di installare nel fabbricato dove risiedono, un ascensore o un monta scale, anche se a loro totale carico e spesa.
Azione punitiva, in quanto la stessa legge n°13 del 9 gennaio 1089 (Per l’eliminazione delle barriere architettoniche) all’art 2, comma 1° stabiliva:
1. "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche…………….. sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.”
Cioè, era sufficiente un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio
Questo, in quanto il vecchio articolo 1136 del c.c., al 3° comma riportava quanto già asserito dalla suddetta legge n° 13 del 9 gennaio 1989, e cioè che in seconda istanza era sufficiente un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio
In definitiva con l’aumentare del quorum dell’assemblea condominiale, i disabili vedono allontanarsi il buon esito per le loro richieste.
In aiuto dei disabili sembra essere intervenuta la Corte di Cassazione, che con sentenza n° 2156 del 14 febbraio 2012 relativa ad una vertenza fra un condominio ed un proprietario che intendeva installare un ascensore nell’immobile dove abita, si è pronunciata a favore di quest’ultimo, concedendo allo stesso la possibilità di realizzare a proprie spese detto ascensore.
Detta sentenza, della quale riportiamo, di seguito il testo, in formato PDF, ha ritenuto prioritarie le necessità di un disabile di fronte a quelle degli altri condomini, cui sarebbe derivata non una impossibilità, ma solo una scomodità, a parere dei giudici, superabile.
Sentenza n° 2156 del 14 febbraio 2012
Legge n°13 del 9 gennaio 1989 (Barriere architettoniche)
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