Usucapione. Per immobili. Decennale e ventennale.
Di Lampa
L’usucapione, della quale tutti noi abbiamo sempre sentito parlare, è uno dei modi di acquisto di una proprietà o di un diritto reale su di una cosa altrui , mediante il possesso (della cosa) o l’esercizio (del diritto) continuato , per un determinato tempo e sotto alcune particolari condizioni stabilite dalla legge.
Con l’usucapione, chiamata anche "prescrizione acquisitiva" il proprietario di un diritto, che non lo esercita ( per inerzia, per incuria o per qualsiasi altro motivo) e per un certo periodo di tempo fissato dalla legge, perde tale suo diritto, che viene così attribuito a quel possessore, che di fatto, lo ha continuamente, pacificamente e pubblicamente esercitato, e pertanto il possessore ne diventa legalmente proprietario a tutti gli effetti.
La legge rende così certa la proprietà, attribuendola a chi, possedendola ed occupandola , l’ha fatta fruttare.

Una situazione giuridica che era solo "di fatto", si viene a trasformare in una situazione "di diritto".
La durata del periodo necessario perchè un possesso si trasformi in proprietà, può essere di tre, dieci, e venti anni.
La triennale interessa i beni mobili, mentre adesso noi entriamo in merito della usucapione decennale e ventennale, che interessa in modo particolare i beni immobili.
1°) Abbiamo l’usucapione "decennale", quando si tratta di acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili, da chi non ne è proprietario, se il possesso sia stato "in buona fede"e con "titolo idoneo trascritto" (art.1159 del codice civile).
Quindi perchè vi sia una usucapione decennale sono obbligatorie le suddette due condizioni essenziali.
2°) Abbiamo invece l’usucapione "ventennale" in tutti gli altri casi nei quali non si può applicare quella decennale.
Per cui, la usucapione "ventennale" interviene anche quando il possesso è "in mala fede" e "senza che vi sia alcun titolo" (Art. 1158, 1160 1° comma e 1161 2° comma del codice civile).
Fa eccezione il possesso di un immobile, quando esso sia stato esercitato "violento" o "clandestino", per cui non può condurre ad alcuna usucapione , per tutto il tempo che dura la violenza e la clandestinità. (art 1163 del codice civile).
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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Ho una casa di proprietà con un piccolo giardino.Il mio confinante è stato contattato un anno fa tramite raccomandata dal mio geometra perchè dalla planimetria catastale risulta che il muro di confine è nella mia propietà di oltre un metro e mezzo. Dopo un incontro di tecnici si conferma da ambo le parti questa situazione esistente da circa 20anni gli ho chiesto sempre nella raccomandata che se vuole entrare in possesso per usocapione sono daccordo ma deve aggiornare i confini al catasto e fare tutto per normalizzare questa situazione. Oggi ancora non ha fatto e comunicato nulla, posso avvalermi di questo silenzio per riprendermi la proprietà, e in caso di vendita cosa dicono le nuove normative sui confini catastali’grazie per i consigli.
Per Silvio.
L’interruzione della prescrizione acquisitiva o usucapioneè prevista dagli articoli 2943 e 2944 del codice civile quando il titolare del diritto (in questo caso tu) compie atti per legge validi ad esercitarlo o a mantenerlo in vita (come ad esempio un atto di messa in mora ad adempiere -art 2943, o quando un debitore riconosce il diritto del suo creditore art 2944- nel caso du diritti reali).
L’interruzione ha per effetto di annullare il tempo trascorso o di dare inizio ad un nuovo termine prescrizionale.
Nel tuo caso, ci sembra, che riconoscendo il diritto del tuo vicino e confermandoglielo per lettera raccomandata, tu abbia invece rafforzato la sua richiesta.
Comunque questa nostra opinione la puoi verificare da un legale.
Relativamente alla procedura catastale ed ai confini, hai avuto il tecnico di parte, il quale senza dubbio saprà come svolgere il suo lavoro ed al quale devi fare riferimento.
Ciao.
Lampa