Vendita di una casa. Il compromesso e la caparra.

L’articolo parla del compromesso o promessa di vendita e della relativa caparra in denaro , che la parte acquirente deve versare al futuro venditore, al momento della firma di tale compromesso.

IL COMPROMESSO
Prima di trovarsi davanti a un notaio per stendere e notificare I’atto di vendita, i contraenti, in genere, redigono una scrittura privata con la quale si impegnano a stipulare il contratto secondo gli accordi presi. Questa scrittura privata, che generalmente riguarda la ven­dita di beni immobili, viene normalmente chiamata ‘promessa di vendita’ oppure compromesso e deve essere scritta su carta bollata per uso amministrativo. Con questo atto (che altro non è che un contratto preliminare mediante il quale le parti si obbligano alla conclusione di un futuro contratto de­finitivo) non si verifica alcun trasferimento di proprietà. Semplicemente il venditore promette di cedere un certo bene immobile a un certo prezzo e a certe condizioni accettate dal compratore.
Lo si può trascrivere nei registri immobiliari, pagando tasse ridotte.
La registrazione garantisce che la casa non venga venduta contemporaneamente ad altri.
perché sono fatti salvi i diritti di chi ha effettuato la registrazione per primo.
In questo caso, vanno aggiunti anche il costo del notaio e l’imposta di trascrizione, che non si recupera quando la casa è venduta da un costruttore.
Qualora il compromesso venga redatto da un notaio o le firme vengono autenticate, e la trascrizione diventa, in ogni caso obbligatoria.
 
LA CAPARRA
E’ la somma di denaro che il compratore versa al venditore al momento del compromesso, a garanzia degli impegni assunti da entrambe le parti. Se il compratore non rispetta gli impe­gni presi, il venditore ha diritto a trattenere la caparra. Viceversa, se e il venditore che non tiene fede agli impegni, il compratore può chiedere lo scioglimento dei contratto e il pa­gamento di una cifra pari al doppio della caparra versata.

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di
amedeu

2 commenti

  1. l’acquistodiun appartamento con l’uso del terrazzo indicato nel rogito prevede la trascrizione o meno dell’uso? Mi è stato negato l’uso del terrazzo perchè non trascritto.Aparere del notaio redattore del rogito l’uso non si trascrive.Il proprietario venditore dell’mmobile ha venduto il terraxzzo ad altri senza specificare il diritto d’uso da parte mia.Quale è la giusta interpetrazione? Grazie.19aprile2011

  2. Per Pietro.
    L’uso è regolato dagli articoli1021/1026 del codice civile ed è un diritto molto simile all’usufrutto, ma viene comunemente chiamato “usufrutto limitato”.
    Per ciò che attiene la possibilità della trascrizione, devi sentire un avvocato, in quanto va letto attentamente la dicitura messa nell’atto notarile.
    Amedeu e c.

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