2)Permesso di Costruire. Le modifiche apportate dalla legge 106/2011 all’art. 20 della legge 380/2001 (Testo Unico sull’edilizia)

Proseguiamo con l’argomento affrontato nel nostro precedente articolo, parlando del procedimento che il cittadino deve seguire ai fini del rilascio del Permesso di Costruire:

La materia è stata fino ad ora trattata dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "

Però,

La legge 106 del 12 luglio 2011 ha "approvato" il DL n°70 del 13 maggio 2011  (GU n.110 del 13-5-2011 ) apportando al DPR 380/2001 le seguenti significative modifiche relative al Permesso di Costruire:

a) introduzione  del"  silenzio  assenso"  per  il  rilascio  del permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

 d) la registrazione dei   contratti di ((trasferimento)) immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorita’  locale di pubblica sicurezza;

 e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’"autocertificazione" asseverata da un tecnico sostituisce la cosiddetta relazione "acustica".

E’ importante conoscere inoltre che :

L’articolo 20 della legge 380/2001 e’  stato sostituito dal seguente:

"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,sottoscritta da uno dei soggetti 
legittimati ai sensi dell'articolo11, va presentata allo sportello unico corredata da 
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti,dagli altri 
documenti previsti dalla parte II. 
La domanda e' accompagnata da una dichiarazione   del   progettista abilitato che asseveri
la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai 
regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' 
non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza 
energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del 
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del 
procedimento cura   l'istruttoria,   acquisisce, avvalendosi dello   sportello   unico,
secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di 
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati 
alla domanda dal richiedente  e, valutata la conformita' del progetto alla normativa 
vigente, formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, 
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso 
di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto al progetto 
originario puo', nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, 
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro 
il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei 
successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del 
termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile 
del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente 
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione 
presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa 
non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla 
data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare 
all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro
il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito 
della conferenza di servizi di cui all'articolo 5,comma 4. Il termine di cui al 
primo periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la medesima 
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato 
all'istante i motivi che   ostano all'accoglimento della 
domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni. 
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico 
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire 
sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' 
stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 
abitanti, nonche' per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento. 

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimentoconclusivo,ove il 
dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbiaopposto motivato diniego, sulla domanda 
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in 
cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano 
le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela 
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui 
al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia 
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda 
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela 
non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto 
alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce 
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 
4. 
Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non 
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda 
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui 
all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione della 
domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti 
di competenza  delle   amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni 
contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e 
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o 
attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza 
dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da 
uno a tre anni. 
In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale 
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari."


Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN
PRATICA IN EDILIZIA 

di
amedeu

5 commenti

  1. vorrei una casa prefabricata in cemento pero non so se il comune me la fa costruire come posso fare per saperlo ?

  2. Per Francesco.
    Una volta che avrai appurato che il tuo terreno è edificabile e quali sono gli indici per tale edificazione (Devi sentire presso l’ufficio Urbanistica del tuo Comune) , potrai scegliere una ditta che costruisce prefabbricati in cemento ad uso abitazione (Troverai le ditte su internet).
    Un tecnico (può darsi che sia la ditta stessa ad effettuarti il progetto – a pagamento) potrà quindi farti il progetto da presentare all’approvazione del Comune, con i nulla osta antisismici, per il C.A , ASL ecc.
    Amedeu e c.

  3. premesso che gli indici di edificabilita lo consentono, posso costruire su un terreno agricolo anche se non sono imprenditore agricolo ? grazie

  4. Per Stefano.
    La prassi varia da Regione a Regione; di solito il richiedente il Permesso di Costruire deve essere inscritto ai coltivatori diretti e presentare un piano tipo (di utilizzazione aziendale).
    Senti comunque l’ufficio Edilizia Privata del tuo Comune.
    Amedeu e c.

  5. Vorrei vendere un terreno di 1000 mq., SEMINATIVO 2, in un centro abitato del Sud . Recintato, di forma rettangolare.
    Quanto potrei venderlo, visto anche il fatto che è situato e circondato da molte altre abitazioni e nella strada passa acqua e fognatura?
    Grazie molte.
    Ezio

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