Agevolazioni prima casa estese all’acquisto di immobile da accorpare ad altri due

Agevolazioni prima casa estese all’acquisto di immobile da accorpare ad altri due.

Riportiamo quanto emerso dalla Risoluzione 154/E dell’Agenzia delle Entrate e cioè che il cittadino può usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa per un terzo immobile da accorpare ad altri due già posseduti,  a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Tanto è emerso dal quesito posto da un cittadino già proprietario di due unità abitative poste una sopra l’altra in uno stesso immobile e che intendeva acquistarne un’altra in un immobile ad esse adiacente e da accorpare alle medesime formando un tutto unico.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 154/E richiamando il contenuto della circolare 12 agosto 2005, n. 38 ha chiarito che il regime di favore si applica anche all’acquisto del nuovo immobile a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione, le caratteristiche ‘non di lusso’ (caratteristiche che successivamente, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 1 della Tariffa dall’articolo 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale in cui è classificata la casa di abitazione, anche risultante dalla riunione, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).

In considerazione dei principi già affermati dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha chiarito che deve ritenersi che le agevolazioni di ‘prima casa’ debbano essere riconosciute anche nel caso rappresentato nella corrente istanza di interpello riguardante l’acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano ed altro sottostante, ubicato al secondo piano.

In conclusione, quindi, coerentemente con i chiarimenti già forniti da detta amministrazione, è stato ritenuto che il contribuente, di cui all’istanza, possa fruire delle agevolazioni prima casa estese all’acquisto di immobile da accorpare ad altri due, a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

A maggior chiarimento di detto articolo si allega copia in minuta della citata Risoluzione 154/E

Risoluzione 154/E

di
amedeu

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