Il proprietario di un terreno è sempre responsabile di opere abusive eseguite da altri sul suo fondo

Il proprietario di un terreno è sempre responsabile di opere abusive eseguite da altri sul suo fondo, a meno che non dimostri con prova certa la sua estraneità.

La Corte di Cassazione (Sentenza Penale – Sezione 3) ha deliberato sul caso relativo all’esecuzione di opere edilizie abusive su fondo altrui ritenendo che il proprietario del terreno è sempre responsabile dell’abuso edilizio, a meno che non produca una prova certa sul fatto che l’illecito edilizio è stato effettuato contro la sua volontà.

Il fatto è nato a seguito del ricorso avanzato da due parenti circa un manufatto abusivo di mq 80 realizzato, in zona vincolata, senza il prescritto permesso di costruire e per cui il Tribunale di Napoli aveva condannato entrambi alla pena di mesi 10 di reclusione.

La corte di Appello di Napoli aveva confermato tale sentenza evidenziando nell’atto emesso che non solo la responsabilità era di entrambi ma che al momento del sopralluogo l’imputata proprietaria del terreno era presente.

Tra l’altro, nello stesso atto si dava importanza al rapporto di parentela esistente tra la proprietaria del terreno e l’esecutore materiale delle opere abusive.

I due imputati, contro tale sentenza, hanno avanzato ricorso alla Corte di Cassazione e la proprietaria del terreno ha evidenziando che la responsabile del fondo non poteva essere dichiarata responsabile per un lavoro abusivo interamente eseguito e realizzato da parte di altri, a sua insaputa e contro la sua volontà, stante il fatto che non aveva avuto alcuna informazione circa l’avvenuta esecuzione dell’abusivo.

La Corte di cassazione, con Sentenza 19225/2019 (Sentenza Penale – Sezione 3) ha chiarito che ai sensi dell’articolo 29 comma 2 del DPR 380/2001 (Testo Unico) il direttore dei lavori può essere sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel suo cantiere; mentre ciò non accade per i proprietari del terreno su cui sono realizzati interventi illegittimi.

Affinchè ciò possa essere provato necessita che gli stessi dimostrino, con prova certa, la loro estraneità, ossia che si tratti di opere realizzate a loro insaputa e senza la loro volontà.

Inoltre ad aggravare tale situazione può incidere il fatto di parentela o affinità tra esecutore dell’opera e proprietario del terreno.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi, proprietario ed esecutore, responsabili del fatto contestato condannandoli al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro

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di
amedeu

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