Accessione, ovvero incorporazione di cosa immobile ad altra immobile. Parte 2^

Si prosegue l’articolo precedentemente redatto, illustrando altri esempi tipici che possono accadere nella realtà.

c) Terreno coperto dall’acqua di laghi e stagni privati.

L’acquisto di tale terreno è regolato dall’art. 943 del c.c. che dice: ” II terreno che 1’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco  del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o  dello stagno, ancorchè il volume dell’acqua venga a scemare. II proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.”
 
II livello bc che le acque assumono nel lago di proprietà di A, e cioè al livello dello “sbocco”» c (ove le acque stesse defluiscono liberamente verso il loro ulteriore corso cd) determina il confine del bacino del lago”’ (o stagno) di A, dai terreni rivieraschi che lo circondano, di B e C

Siccome tale livello non è costante, perche varia secondo il volume delle acque che arrivano nel lago (dal fiume, torrente, canale o sorgente ab, e da quelle di pioggia che cadono sui terreni intorno al lago) e di quelle che lo sbocco c è capace di scaricare nell’alveo di uscita cd, le piene determinano un aumento di altezza delleacque del lago, e quindi un’invasione dei ter­reni rivieraschi; cosìcome le magre determinano una diminuzione di altezza e lo scoprimento di parte del bacino.

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A norma dell’art. 943 del c.c, il confine tra la superficie del lago di A e i fondi rivieraschi di B e C, rimane immutato (e, cioè, quello che assume al livello dello sbocco c) sia nel caso che le piene aumentino tale livello (occupando i terreni di B e C) sia in caso di magre, (per cui restino asciutte alcune superfici periferiche del lago per I‘abbassamentodel suo livello).
 
d) Incrementi per “ avulsione”. 
 
Per l‘art. 944 c.c. “se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso, e lo trasporta verso un fondo inferiore o verso la opposta riva, il proprietario del fondo al quale si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. 

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“Deve pero pagare all’altro proprietario una indennità nei limiti del rnaggior valore recato al fondo dall’avulsione.”
 
La riva del torrente sul confine con il fondo di A seguiva la linea abc; quella di B era def, e quella di C era ghi:
 
Per un distacco “istantaneo” dal fondo di A (dovuto ad erosione od a franamento della riva) la zona abcb’a (di notevole entità) trasportata a valle dalla corrente si divide in due pezzi che vanno a fermarsi e a congiungersi in modo completo ed organico: uno (quello defe’d) al fondo di B (formando la nuova riva de’f), I’altro (quello ghih’g) al fondo di C (formando la nuova riva gh’i).
 
Questi incrementi di terreno passano senz’altro in proprietà rispettivamente di B e di C; questi, (anche se dichiarano di non voler utilizzare quelle aggiunte di terreno), devono, pero, corrispondere ad A una indennità proporzionata al maggior valore acquistato dai loro rispettivi fondi per effetto dei detti incrementi.

 e) Isole o unioni di’ terra

Per l’art. 945 c.c. “Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico”

“Se I’isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà”

“La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola”.

Tra i due bracci RS e TU del torrente si e formata l’isola » abcd. Se l’accrescimento è dovuto a materiali trasportati dalla corrente fermatisi definitivamente in quel sito, I’isola è una “unione di terra”.

Se il torrente è del demanio pubblico, sarà di questo anche I’isola o l’unione di terra.

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Nel caso della figura sottostante si e avuto un distacco « istantaneo » (o frana­mento) della riva abc che limitava il fondo di A.

Qui, però, la zona abcb’a, si avvicina alla riva del fondo di C, ma senza unirsi a questo, restandone separata dal braccio TU secondario del torrente.

L’isola defgd, formatasi per avulsione, rimane in proprietà di A.

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Se il torrente che aveva il suo corso lungo I’alveo RS, scorrendo lungo la riva abcde del fondo di C, a seguito di una piena crea un’altro braccio TU, attraverso il fondo di C, formando un’isola bcdgb (che non ha le origini di quelle delle figure precedenti), che è una parte del preesistente fondo di C, l’isola anzidetta resta in proprietà dello stesso C (vedi immagine sottostante) 

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 Si può concludere che nelle “isole” e “unioni di terra” non si ha “acquisto di proprietà”

f) Acquisto di « alveo abbandonato ». L’art. 946 c.c. dice che “Se un fiume o torrente si forma un letto, abbandonando I’antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo I’estensione della fronte del fondo di ciascuno”

II fiume o torrente F, per cause solo naturali, si è formato un nuovo letto TU, abbandonando totalmente quello primitivo RS. L’area dell’alveo abbandonato (che, quando scorrevano le acque, era demaniale), ora che è abbandonata dalle acque, per il principio della “accessione” resta automaticamente sdemanializzata, per cui passa in proprietà ai privati A,B,C,D,E che con essa confinano:

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Per l’art. 946 questa superficie dell’ex alveo RS, dopo aver tracciato I’asse mediano longitudinale RbcdefS e le perpendicolari all’asse stesso dai punti m,n,o,p,p, (che sono i punti delimitanti la vecchia riva di ciascuno), resta così suddivisa: mcbR passa ad A; quella mnedc a C; quella opdcb a B; quella pdefg a D; e cosìdi seguito.
 
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di
amedeu

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