Approvato il decreto che prevede per la SCIA la presentazione di un modello unico per tutto il Paese

Approvato il decreto che prevede per la SCIA la presentazione di un modello unico per tutto il Paese.

Finalmente è arrivato il decreto  che unifica i moduli di presentazione, in tutti i Comuni italiani, della SCIA  (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che tanto caos ha fino ad ora portato a quei tecnici professionisti, durante la presentazione, negli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, dei progetti sottoposti a tale disciplina.

Decreto legislativo 30 giugno 2016 n° 126 1   

Il Decreto legislativo 30 giugno 2016 n° 126, fa seguito alla legge  7 agosto 2015, n. 124alla quale vi rimandiamo per opportuna conoscenza ,permettendo, così, di presentare presso un unico ufficio, anche per via telematica, un modulo unitario che sarà valido per tutti i Comuni italiani.

Ciò avviene in attuazione della delega in materia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della succitata legge 124/2015.

Una novità, a carattere temporaneo, prevede che l’attuazione definitiva del decreto avvenga a partire dal 1° gennaio 2017; nel frattempo gli Enti Locali e le Regioni dovranno procedere all’adeguamento dei propri siti, attivando le procedure modificate e pubblicando i modelli unificati.

Le Amministrazioni, dovranno adottare, insieme alla Conferenza Unificata, i moduli unificati e standardizzati che definiranno in maniera equa e chiara e per tipologia di procedimento, i contenuti delle varie domande, nonchè le procedure e tutti i documenti da allegare.

Con la nuova disciplina è previsto un unico ufficio ricevente del modello compilato dal professionista; questo ufficio avrà anche il compito di collegamento con tutti gli altri uffici e le amministrazioni che potranno essere interessate.

La novità apportata proibisce all’ufficio ricevente di richiedere ulteriore documentazione oltre a quella prevista nel modulo, e qualora ciò non avvenga sarà considerata come una inadempienza e quindi disciplinarmente sanzionabile.

Contemporaneamente alla presentazione della Scia, che potrà avvenire anche online, le amministrazioni pubbliche dovranno rilasciare  al professionista una ricevuta, nella quale dovranno essere indicati i tempi di risposta e il termine a partire dal quale si potranno calcolare i periodi per l’attivazione del silenzio assenso.

Qualora si manifesti la necessità di indire la Conferenza dei Servizi, i termini di conteggio della stessa decorreranno dal momento del rilascio del provvedimento iniziale. 

E’ prevista la facoltà di iniziare subito i lavori, a meno che non vengano richieste altre autorizzazioni o titoli.

Sarà previsto un provvedimento di sospensione per tutti quei casi nei quali si manifestino dichiarazioni mendaci o si ignorino interessi pubblici importanti tipo quelli ambientali o paesaggistici. 

Decreto legislativo 30 giugno 2016 n° 126  Decreto legislativo  30 giugno 2016 n° 126

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di
amedeu

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