Canna fumaria individuale, nei condomini. Sentenza del TAR della Campania n° 1985 del 27/09/1985.

Una sentenza importante la n° 1985 del 27/09/2013 del TAR della Campania, in quanto riguarda una manufatto edilizio usuale in un immobile e per il quale era stata presentata istanza di autorizzazione per la sua realizzazione.

Si tratta della richiesta di costruzione, sulla parete esterna dell’edificio, di una piccola canna fumaria.

A tale richiesta, contemporaneamente alla sua approvazione, il Comune aveva subordinato l’efficacia dell’autorizzazione stessa, al possesso dell’autorizzazione condominiale.

Contro l’imposizione del Comune, a presentare l’autorizzazione del condominio, il richiedente ha avanzato ricorso al TAR della Campania.

Il TAR ha approvato il ricorso relativamente alla canna fumaria.

Nel corpo del ricorso è chiarito che le autorizzazioni comunali vengono rilasciate “Fatti salvi i diritti dei terzi”, per cui il Comune non aveva alcun diritto di entrare in una materia civilistica, in una questione fra le parti, riconoscendogli però il potere-dovere di verificare in capo al richiedente un idoneo titolo di godimento sull’immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, al fine di accertare il requisito della sua legittimazione.

Altra questione che è emersa, è quella che  nella specie non si ravvisano limiti sostanziali a richiedere e conseguire il titolo edilizio, in quanto si tratta di intervento riconducibile all’art. 1102 c.c., il quale consente le modificazioni apportate dal singolo condomino, senza necessità del consenso degli altri partecipanti alla comunione.

Si ricorda che l’articolo 1102 del codice civile cita testualmente:

“Art. 1102 – Uso della cosa comune

– Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (c 1108 ). A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

 Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (c 1164 ).”

Tali modificazioni sono tese a trarre, dal bene comune, una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, compresa l’installazione sul muro di elementi ad esso estranei posti al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.

Questo,  purché tale intervento non precluda agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.

Canna fumaria 1 1

(ferme restando, beninteso, le iniziative di tutela giurisdizionale esperibili dai condomini in sede civile)

E’ una sentenza non innovativa, in quanto fa seguito ad altre similari del TAR della Regione Toscana (TAR Toscana, 29 aprile 2009 , n. 724, nonché Id. 27 settembre 2012 , n. 1569) ma che comunque può anche lasciare alcuni dubbi nel lettore.

Tale manufatto viene descritto come "Piccola canna fumaria", dopo di che viene chiarito che "……….non se ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità."

Ne consegue che tanto vale per interventi di  limitata entità.

Poi, non è chiaro se la canna fumaria è esterna o interna all’edificio (……….costruzione, sulla parete esterna dell’edificio…), e questo è importante, in quanto se realizzata nella muratura del fabbricato, la stessa può interessare, in certi casi, la struttura muraria perimetrale, con conseguenze sismiche non indifferente per tutto il condominio; se invece, come sembra è posta a ridosso della parete esterna del fabbricato, oltre che a interessare l’aspetto antisismico come struttura di riporto su di una muratura, ne costituisce essenzialmente una variante al prospetto che, al di là del godimento dei singoli condomini, fa parte del diritto reale di proprietà del progetto dell’immobile, ed in primo luogo delle facciate (Parti comuni dell’edificio), le quali possono essere modificate nell’ambito delle maggioranze previste in assemblea condominiale e secondo il nuovo articolo 1136 del codice civile.

Ecco perchè riteniamo, che la sentenza si riferisca solo a piccoli interventi.

logo word     Sentenza n° 1985 del 27/09/2013 del TAR della Campania

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di
amedeu

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